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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22373/2026

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posto da: MAUGER1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 4 novembre 2025 che ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Palermo di condanna ex art. 442 cod. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 commesso il 20 gennaio 2021 alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e euro 2000 di multa.

Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge per avere la sentenza impugnata violato "i principi generali in tema di impossibilità dell'adempimento quale causa di esclusione della responsabilità penale", è inammissibile in quanto deduzione palesemente inconferente rispetto all'oggetto della imputazione.

Considerato che il secondo motivo, con cui si duole del trattamento sanzionatorio e in particolare che la Corte abbia confermato "la pena nel minimo edittale, senza considerare elementi che avrebbero dovuto portare a una valutazione più favorevole del trattamento sanzionatorio", è del pari inammissibile per difetto di specificità.

In proposito è sufficiente rilevare che all'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica e reiterata e che la pena base è stata fissata in anni 2 di reclusione e euro 3000 di multa, pena ritenuta equa alla luce della gravità del fatto (detenzione di sostanze stupefacenti di diverso tipo) e della capacità a delinquere, comprovata dai numerosi precedenti a suo carico.

Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: MAUGER1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 4 novembre 2025 che ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Palermo di condanna ex art. 442 cod. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 commesso il 20 gennaio 2021 alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e euro 2000 di multa. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge per avere la sentenza impugnata violato "i principi generali in tema di impossibilità dell'adempimento quale causa di esclusione della responsabilità penale", è inammissibile in quanto deduzione palesemente inconferente rispetto all'oggetto della imputazione. Considerato che il secondo motivo, con cui si duole del trattamento sanzionatorio e in particolare che la Corte abbia confermato "la pena nel minimo edittale, senza considerare elementi che avrebbero dovuto portare a una valutazione più favorevole del trattamento sanzionatorio", è del pari inammissibile per difetto di specificità. In proposito è sufficiente rilevare che all'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica e reiterata e che la pena base è stata fissata in anni 2 di reclusione e euro 3000 di multa, pena ritenuta equa alla luce della gravità del fatto (detenzione di sostanze stupefacenti di diverso tipo) e della capacità a delinquere, comprovata dai numerosi precedenti a suo carico. Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22373/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris