CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 19023/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] efmRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il nuovo difensore di fiducia e procuratore speciale, avanza richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Torino in data 27.3.2025, che ha confermato la sua condanna alla pena di tre anni di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta, emessa dal Tribunale di Torino con sentenza del 27 gennaio 2023, ed è passata in giudicato per mancata, tempestiva impugnazione. All'istanza è allegato un ricorso, non formalmente depositato, con cui si denuncia la nullità della citazione a giudizio e dell'intero processo di secondo grado, per erronea dichiarazione di assenza nel processo di primo grado, oltre ad altri motivi di merito, in ordine all'affermazione di responsabilità, nonché alla dosimetria sanzionatoria in relazione anche al giudizio di bilanciamentro tra circostanze di segno opposto. L'istante lamenta di essere venuto a conoscenza della sentenza della Corte di appello citata - la n. 1484 del 27.3.2025 - solo in data 15.1.2026, con la notifica dell'ordine di esecuzione emesso il 14 gennaio 2026, e si duole, altresì, della mancata partecipazione effettiva al giudizio di appello, di cui non conosceva neppure la pendenza, per essere stato detenuto illegalmente e ingiustamente in Venezuela (dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 13.1.2025), come emerge dalla documentazione allegata all'istanza e risaputo per l'attenzione suscitata anche sugli organi di stampa. Si richiede, inotre, la revoca della sentenza di appello e un nuovo giudizio di appello (evocando anche in questo caso la "restituzione nel termine" per partecipare al dibattimento in appello), anche al fine di esercitare l'opzione prevista dall'art. 599-bis cod. proc. pen. Al fascicolo è riunito altro procedimento analogo n. 7348 del 2026 RGN, come da verbale di udienza e ruolo. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ne ha disposto la riunione al presente procedimento n. 1481 del 2026, fissato nell'odierna udienza con rito camerale non partecipato, avendo rilevato che gli atti contenuti nel fascicolo del procedimento n. 7348 del 2025 attengono alla identica richiesta di restituzione in termini formulata da [OSCURATO:PERSONA] per impugnare con il ricorso in cassazione la sentenza della Corte di appello di Torino del 27 marzo 2025. 2. Il Procuratore Generale ha chiesto la restituzione del condannato nel termine per proporre ricorso per cassazione. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La richiesta è fondata. 2. Risulta dalla documentazione prodotta in atti, allegata alla richiesta di restituzione nel termine, nonchè dalle notizie di stampa che costituiscono fatto notorio per il clamore della vicenda, che [OSCURATO:PERSONA] è stato liberato dal Venezuela, dopo un lungo periodo di detenzione, il 15 gennaio 2026, insieme al cooperante italiano [OSCURATO:PERSONA]. La detenzione dell'istante in Venezuela, e le condizioni notorie di assenza di contatti con l'Italia, persino con i familiari e, pertanto, anche con il suo difensore, danno luogo - nella prospettazione difensiva - ad un'ipotesi di forza maggiore che ha impedito la proposizione tempestiva del ricorso per cassazione, nonostante l'assistenza di un difensore di fiducia. 2.1. La prospettiva è fondata. La detenzione in uno Stato estero in condizioni di isolamento e, dunque, in assenza di contatti con il difensore di fiducia, configura un'ipotesi di forza maggiore che ha impedito all'imputato di conferire mandato per proporre impugnazione e di valutare la stessa opportunità del ricorso. L'istanza di restituzione nel termine proposta dal richiedente è regolata dall'art. 175, comma 2.1. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. b), n.1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto la sentenza da impugnare è stata emessa dalla Corte di appello di Torino in data 27 marzo 2023. L'istante è stato, infatti, giudicato in assenza. L'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, infatti, espressamente prevede, al comma 3, che «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi I-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto». La disposizione transitoria di cui all'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, si applica, dunque, a partire dal 31 dicembre 2022, secondo quanto previsto dall'art. 99-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2002, n. 199 (Sez. 4, n. 38253 del 01/10/2024, non massimata; vedi anche Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704 - 01). Il legislatore della riforma, modificando il citato art. 175 cod. proc. pen. e aggiungendovi il comma 2.1, ha introdotto una nuova ipotesi di restituzione nei termini per l'imputato giudicato in assenza, stabilendo che, salvo che non vi abbia 3volontariamente rinunciato, è restituito, su sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione anche nei casi di assenza previsti dall'art. 420-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (assenza non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dal giudice; assenza derivante da sottrazione volontaria), a patto che fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. Le due condizioni di ammissibilità hanno lo scopo di precludere l'utilizzo di tale strumento processuale all'imputato che, pur formalmente assente, ha successivamente avuto conoscenza della pendenza del processo in tempo utile per intervenire, avvalendosi dei rimedi interni alla fase, e, soprattutto, per proporre impugnazione nei termini ordinari. La novella ha adottato uno schema binario, in base al quale la restituzione nel termine per impugnare è esperibile nei casi di assenza dichiarata legittimamente, allorché l'imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa; l'istituto della rescissione del giudicato è, invece, applicabile ai casi di erronea dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420 bis cod. proc. pen. 2.2. Deve ribadirsi, pertanto, anche nella fattispecie all'esame del [OSCURATO:PERSONA], che la restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen, deve essere accordata anche nei casi di assenza dichiarata legittimamente, quando non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dal giudice, ovvero derivante da sottrazione volontaria, allorché l'imputato provi di non avere avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Sez. 6, n. 1283 del 20/11/2024, dep. 2025, Bamba, Rv. 287420 - 01). Muovendo da tali principi l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Torino è fondata e l'istante va, dunque, restituito nei termini per impugnare la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1484 del 27 marzo 2025 che va conseguentemente ritenuta non esecutiva. 3. La richiesta difensiva volta, invece, nell'ambito dell'istanza di restituzione nel termine, ad ottenere anche la revoca della sentenza di appello e un nuovo giudizio - qualificata anch'essa dall'istante come remissione in termini - è proposta in modo irrituale, all'interno della domanda ex art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., e non può essere accolta. Si tratta anzitutto di una richiesta generica formulata in modo non rituale, nel senso che sembra far parte della medesima istanza di restituzione nel termine e confusa in parte con essa, come se ne fosse una conseguenza. 4Inoltre, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare non partecipato per la mancanza di tempestiva richiesta di partecipazione in presenza dell'imputato appellante ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., non trova applicazione la previsione di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n. 13277 del 19/02/2025, Aiello, Rv. 287831 - 01; vedi anche Sez. 6, n. 38270 del 09/07/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286969 - 01). Sicchè, non ci si può dolere della celebrazione dell'appello in propria assenza, come sembra fare l'istante. Nel caso di specie, il difensore di fiducia, presso il cui studio l'imputato aveva eletto domicilio, non ha rappresentato alcun impedimento del suo assistito o causa di forza maggiore (tantomeno quella derivata dallo stato di detenzione in Venezuela dell'istante) che impedisse la sua conoscenza del processo e, in ogni caso, non si è richiesta la trattazione orale del giudizio di appello, celebrato quindi con rito cartolare, né è stata rappresentata la volontà di avvalersi della modalità di definizione costituita dal concordato in appello. Nella stessa istanza rivolta alla Corte di cassazione, peraltro, tale volontà è solo accennata. Pertanto, il tema della riapertura del giudizio di appello si risolve in un cenno generico contenuto nella stessa istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di secondo grado, che, pertanto, la assorbe, con le precisazioni già svolte riguardo, comunque, alla sua manifesta infondatezza. 4. In conclusione, l'istante va restituito nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1484 del 27 marzo 2025 che va conseguentemente ritenuta non esecutiva, assorbita l'irrituale richiesta di celebrare ex novo il processo di appello nell'istanza di restituzione nel termine. P P.Q.M