CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11053/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 0/1972, avverso la sentenza in data 04/12/2020 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 4 dicembre 2020 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza resa con rito abbreviato in data 19 ottobre 2018 dal Tribunale di Brescia, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 4 d.igs. n. 74 del 2000. 2. L'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché i Giudici di merito avevano preso in esame come base imponibile non dichiarata la somma di euro 777.622 e come IVA evasa la somma di euro 158.053. Sostiene che per determinare la somma di denaro non dichiarata e VIVA evasa è necessario far riferimento alla differenza tra l'imponibile totale delle operazioni ricostruite e l'imponibile totale delle operazioni comunicate, per cui VIVA evasa è pari a euro 82.239,00, somma al di sotto della soglia di punibilità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché non si confronta affatto con la sentenza impugnata, secondo cui la Guardia di finanza, non potendo acquisire documentazione utile, dal momento che il curatore fallimentare non aveva ricevuto le scritture contabili dal Morello, che era irreperibile, ha determinato i costi in via induttiva sulla base dei ricavi e della redditività media, così pervenendo alla cifra di euro 754.970,28. Secondo i Giudici, i costi documentati dal difensore erano di valore inferiore a quello induttivamente ricavato dagli accertatori, per cui il calcolo dell'imposta evasa era stato fatto in senso favorevole all'imputato. Più in generale, va osservato che il ricorrente non ha contestato il travisamento della prova e addirittura nell'atto di appello si è limitato a dedurre che i costi d'impresa facevano abbassare l'effettivo ammontare dell'IVA evasa, senza indicare specifiche poste tralasciate nell'accertamento. Nel ricorso per cassazione cita delle fatture della [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 379.073,00, ma non contestualizza questo importo rispetto alla ricostruzione delle operazioni nella sentenza di primo grado. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 1°ottobre 2021 Il Consigliere