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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 00048/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20412/2020,R.G. , proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 85 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore ; domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentata e difes a dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura rilasciata su foglio separatocongiunto al controricorso; –controricorrente – OGGETTO:opposizione a precetto CC.22.11.2022 N. R.G.20412/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 224/2020 , pubblicata in data 9 aprile2020 e notificata in data 15 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Consigliere Relatore,[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con atto di precetto fondato su decreto ingiuntivo contestualmente notificato, intimò ad [OSCURATO:SOCIETA] s .p. a . il pagamento di fatture per l’importo di Euro 2.358.160,99, oltre agli interessimoratori di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, a titolo di corrispettivo di prestazioni rese in esecuzione di un contratto di somministrazione. [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione a precetto , lamentando , tra l’altro, che gli interessi moratori di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, non solo erano inesigibili (in ragione del momento di conclusione del contratto e della qualità soggettiva della società debitrice, quale società a capitale pubblico), ma erano stati indebitamente calcolati dalla società creditrice con decorrenza dalla data di emissione delle fatture anziché da quella della loro scadenza.

Costituitasi in giudizio, Tecnocasis s .p. a . eccep ì che le doglianze attinenti alla formazione del titolo esecutivo avrebbe ro dovuto essere contestate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Cagliari rigettò l’opposizione e condannò la debitrice opponente alrisarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. .

La Corte d’appello di Cagliari – sopravvenuto nelle more il parziale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con revoca dello stesso e condanna della debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della minor somma di Euro 2.174.213,99 –ha dichiarato cessata l a materia del contendere,per difetto di interesse all a prosecuzione del procedimento, CC.22.11.2022 N. R.G.20412/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani sul rilievo che il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto era ormai caducato, essendo esso costituito unicamente dalla sentenza , ai sensi dell’art.653, secondo comma, cod. proc. civ..

La Corte territoriale, però, ha valutato i motivi dell’impugnazionein funzione di stabilire la soccombenzavirtuale, ai fini del regolamento delle spesedel giudizio.

Al riguardo, il giudice di appello ha ritenuto che sarebbe stato parzialmente fondato il primo motivo, con cui era stat a ribadita l’inesigibilità degli inter e ssi moratori nonché il lor o erroneo calcolo con decorrenza dalla data di emissione delle fatture anziché da quella della loro scadenza.

Precisamente – ha affermato la Corte cagliaritana – mentre la questione dell’esigibilità degli interessi moratori, liquidati nel titolo, atteneva al merito e aveva costituito motivo di opposizione al decreto ingiuntivo (motivo che, tra l’altro, era stato a cc olto, statuendosi la spettanza dei soli interessilegali), al contrario, l’erroneità del calcolo degli stessicorre ttamente e fondatamente era stata assunta come motiv o di opposizione al precetto, in quanto, se fosse risultata legittima la richiesta degli interessi moratori c c .d d.

“commerciali”, essi sarebbero stati indebitamente calcolati in misura superiore a quella indicata nel titolo: il decreto ingiuntivo, infatti, prevedeva che i predetti in teressi fossero pagati con decorrenza dalla scadenza delle fatture e non dalla loro emissione.

La parziale fondatezza del primo motivo – ha aggiunt o la Corte territoriale– avrebbe comportato l ’ as s orbi mento degli altri motivi (relativi alle spese e alla irrogata condanna ex art. 96 cod. proc. civ. ) , in quanto avrebbeimplicato la necessità di un nuovo regolamento delle prime e la CC.22.11.2022 N. R.G.20412/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani mancanza della colpa grave dell ’ opponente, po s ta a fondamento della seconda.

Sulla base di tali rilievi la Corte ha dunque concluso per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio (s tante la reciproca soccombenza virtuale ) e per il rigetto della domanda dell’appellataconcernente la condanna dell ’ appellante ai sensi dell ’ art. 96 cod. proc. civ., stante il parziale accoglimento della domanda, sempre secondo il principiodella soccombenza virtuale .

Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.con controricorso.

La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte.

Le parti non hannodepositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo (falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ. , anche in relazione all’art. 645 cod. proc. civ.) la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto – al fine d i statuire “virtualmente”sulla fondatezza dell’appello in funzione della regolazione delle spese di lite –che la questione relativa alla decorrenzadegli interessi rientrasse nell’ambito della cognizione del giudice dell’esecuzione, quale oggetto dell’opposizione esecutiv a , anziché in quella del giudice del merito, quale oggetto dell’opposizione aldecreto ingiuntivo. 1.1.Premesso che con il ricorso per cassazione non viene contestata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il motivo è infondato.

CC.22.11.2022 N. R.G.20412/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], non è controverso che il decreto ingiuntivo, costituente il titolo esecutivoposto a fondamento del precetto opposto, aveva stabilito che gli interessi di mora , maturati ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002, fossero dovuti dalle singole scadenze al saldo , per modo che al giudice dell’esecuzione era demandato di applicare la previsione letterale del titolo, la questione sulla portata della quale costituiva chiaramente questione da dirimere in sede di opposizioneesecutiva.

Perfettamente corretta in iure è dunque la st atuiz ione della Corte d’appellola quale, in “virtuale ” riforma dell a pr o nunci a di primo grado (ai soli fini delle spese,in seguito alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, qui non impugnata in quanto tale), ha ritenuto che sarebbe statofondato, in parte qua , il primo motivo d ’ appello .

2. Con il secondo motivo (falsa applicazione dell ’ art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.) la società ricorrente si duole della statuizione di compensazione delle spese del giudizio, fondata sulla reciproca soccombenza virtuale ; deduce, al riguardo , che, anche se fosse stato ritenuto fondato il motivo di opposizione basato sull ’ erroneità della decorrenza degli interessi, non sarebbe stata accolta alcuna domanda della debitrice [OSCURATO:SOCIETA]., laquale non aveva chiesto l ’ accertamento di un «minor credito», ma l’accertamentodell’invalidità ed inefficacia del precetto e dell ’ inesi stenza del diritto di T ecnocasic s.p.a . di agire in executivis. 2.1.Il motivo è manifestamente infondato, giacché la statuizione di compensazione delle spese trova fondamento nella ritenuta “virtuale” fondatezza (pur parziale) di uno dei motividi appello.

3. Con il terzo motivo (violazione dell ’ art. 96 cod. proc. civ. ) la società ricorrente critica la sentenza impugnata per aver reputatoche la ritenuta CC.22.11.2022 N. R.G.20412/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani parziale fondatezza dell’impugnazione avversaria implicasse il rigetto della sua domanda di risarcimentodel danno per lite temeraria.

Deduce che i presupposti della responsabilità processuale aggravata della debitriceopponente erano desumibili, oltre che dalla sua sostanziale totale soccombenza, dalla circostanza che essa, con l ’ opposizione al precettoe con quella al decreto ingiuntivo , aveva proposto due volte le stesse doglianze, formulando le medesime richieste (tra cui quelle di declaratoriadella inesistenza del contratto, d ella erroneità delle fatture e persino del difetto di giurisdizione del giudice ordin ario ) a due giudici diversi. 3.1.Questo motivo è inammissibile.

Invero, l’apprezzamentodella sussistenza o insussistenza della colpa grave, integrante requisito della responsabilità processuale aggravata , costituisce un apprezzamento di fatto, come tale rise r vato al giudice del merito, ed è pertanto insindacabile in sede di legittimitàse – come nella specie –debitamente motivato (da ultimo, Cass. 04/03/2022, n. 7222; in precedenza, Cass. 08/01/2003, n. 73; Cass. 08/09/2003, n. 13071). 4.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere rigettatoper essere infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 6.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. CC.22.11.2022 N. R.G.20412/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20412/2020,R.G. , proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 85 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore ; domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentata e difes a dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura rilasciata su foglio separatocongiunto al controricorso; –controricorrente – OGGETTO:opposizione a precetto CC.22.11.2022 N. R.G.20412/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 224/2020 , pubblicata in data 9 aprile2020 e notificata in data 15 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Consigliere Relatore,[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con atto di precetto fondato su decreto ingiuntivo contestualmente notificato, intimò ad [OSCURATO:SOCIETA] s .p. a . il pagamento di fatture per l’importo di Euro 2.358.160,99, oltre agli interessimoratori di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, a titolo di corrispettivo di prestazioni rese in esecuzione di un contratto di somministrazione. [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione a precetto , lamentando , tra l’altro, che gli interessi moratori di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, non solo erano inesigibili (in ragione del momento di conclusione del contratto e della qualità soggettiva della società debitrice, quale società a capitale pubblico), ma erano stati indebitamente calcolati dalla società creditrice con decorrenza dalla data di emissione delle fatture anziché da quella della loro scadenza. Costituitasi in giudizio, Tecnocasis s .p. a . eccep ì che le doglianze attinenti alla formazione del titolo esecutivo avrebbe ro dovuto essere contestate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Cagliari rigettò l’opposizione e condannò la debitrice opponente alrisarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. . La Corte d’appello di Cagliari – sopravvenuto nelle more il parziale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con revoca dello stesso e condanna della debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della minor somma di Euro 2.174.213,99 –ha dichiarato cessata l a materia del contendere,per difetto di interesse all a prosecuzione del procedimento, CC.22.11.2022 N. R.G.20412/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani sul rilievo che il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto era ormai caducato, essendo esso costituito unicamente dalla sentenza , ai sensi dell’art.653, secondo comma, cod. proc. civ.. La Corte territoriale, però, ha valutato i motivi dell’impugnazionein funzione di stabilire la soccombenzavirtuale, ai fini del regolamento delle spesedel giudizio. Al riguardo, il giudice di appello ha ritenuto che sarebbe stato parzialmente fondato il primo motivo, con cui era stat a ribadita l’inesigibilità degli inter e ssi moratori nonché il lor o erroneo calcolo con decorrenza dalla data di emissione delle fatture anziché da quella della loro scadenza. Precisamente – ha affermato la Corte cagliaritana – mentre la questione dell’esigibilità degli interessi moratori, liquidati nel titolo, atteneva al merito e aveva costituito motivo di opposizione al decreto ingiuntivo (motivo che, tra l’altro, era stato a cc olto, statuendosi la spettanza dei soli interessilegali), al contrario, l’erroneità del calcolo degli stessicorre ttamente e fondatamente era stata assunta come motiv o di opposizione al precetto, in quanto, se fosse risultata legittima la richiesta degli interessi moratori c c .d d. “commerciali”, essi sarebbero stati indebitamente calcolati in misura superiore a quella indicata nel titolo: il decreto ingiuntivo, infatti, prevedeva che i predetti in teressi fossero pagati con decorrenza dalla scadenza delle fatture e non dalla loro emissione. La parziale fondatezza del primo motivo – ha aggiunt o la Corte territoriale– avrebbe comportato l ’ as s orbi mento degli altri motivi (relativi alle spese e alla irrogata condanna ex art. 96 cod. proc. civ. ) , in quanto avrebbeimplicato la necessità di un nuovo regolamento delle prime e la CC.22.11.2022 N. R.G.20412/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani mancanza della colpa grave dell ’ opponente, po s ta a fondamento della seconda. Sulla base di tali rilievi la Corte ha dunque concluso per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio (s tante la reciproca soccombenza virtuale ) e per il rigetto della domanda dell’appellataconcernente la condanna dell ’ appellante ai sensi dell ’ art. 96 cod. proc. civ., stante il parziale accoglimento della domanda, sempre secondo il principiodella soccombenza virtuale . Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.con controricorso. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte. Le parti non hannodepositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo (falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ. , anche in relazione all’art. 645 cod. proc. civ.) la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto – al fine d i statuire “virtualmente”sulla fondatezza dell’appello in funzione della regolazione delle spese di lite –che la questione relativa alla decorrenzadegli interessi rientrasse nell’ambito della cognizione del giudice dell’esecuzione, quale oggetto dell’opposizione esecutiv a , anziché in quella del giudice del merito, quale oggetto dell’opposizione aldecreto ingiuntivo. 1.1.Premesso che con il ricorso per cassazione non viene contestata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il motivo è infondato. CC.22.11.2022 N. R.G.20412/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], non è controverso che il decreto ingiuntivo, costituente il titolo esecutivoposto a fondamento del precetto opposto, aveva stabilito che gli interessi di mora , maturati ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002, fossero dovuti dalle singole scadenze al saldo , per modo che al giudice dell’esecuzione era demandato di applicare la previsione letterale del titolo, la questione sulla portata della quale costituiva chiaramente questione da dirimere in sede di opposizioneesecutiva. Perfettamente corretta in iure è dunque la st atuiz ione della Corte d’appellola quale, in “virtuale ” riforma dell a pr o nunci a di primo grado (ai soli fini delle spese,in seguito alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, qui non impugnata in quanto tale), ha ritenuto che sarebbe statofondato, in parte qua , il primo motivo d ’ appello . 2. Con il secondo motivo (falsa applicazione dell ’ art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.) la società ricorrente si duole della statuizione di compensazione delle spese del giudizio, fondata sulla reciproca soccombenza virtuale ; deduce, al riguardo , che, anche se fosse stato ritenuto fondato il motivo di opposizione basato sull ’ erroneità della decorrenza degli interessi, non sarebbe stata accolta alcuna domanda della debitrice [OSCURATO:SOCIETA]., laquale non aveva chiesto l ’ accertamento di un «minor credito», ma l’accertamentodell’invalidità ed inefficacia del precetto e dell ’ inesi stenza del diritto di T ecnocasic s.p.a . di agire in executivis. 2.1.Il motivo è manifestamente infondato, giacché la statuizione di compensazione delle spese trova fondamento nella ritenuta “virtuale” fondatezza (pur parziale) di uno dei motividi appello. 3. Con il terzo motivo (violazione dell ’ art. 96 cod. proc. civ. ) la società ricorrente critica la sentenza impugnata per aver reputatoche la ritenuta CC.22.11.2022 N. R.G.20412/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani parziale fondatezza dell’impugnazione avversaria implicasse il rigetto della sua domanda di risarcimentodel danno per lite temeraria. Deduce che i presupposti della responsabilità processuale aggravata della debitriceopponente erano desumibili, oltre che dalla sua sostanziale totale soccombenza, dalla circostanza che essa, con l ’ opposizione al precettoe con quella al decreto ingiuntivo , aveva proposto due volte le stesse doglianze, formulando le medesime richieste (tra cui quelle di declaratoriadella inesistenza del contratto, d ella erroneità delle fatture e persino del difetto di giurisdizione del giudice ordin ario ) a due giudici diversi. 3.1.Questo motivo è inammissibile. Invero, l’apprezzamentodella sussistenza o insussistenza della colpa grave, integrante requisito della responsabilità processuale aggravata , costituisce un apprezzamento di fatto, come tale rise r vato al giudice del merito, ed è pertanto insindacabile in sede di legittimitàse – come nella specie –debitamente motivato (da ultimo, Cass. 04/03/2022, n. 7222; in precedenza, Cass. 08/01/2003, n. 73; Cass. 08/09/2003, n. 13071). 4.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere rigettatoper essere infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 6.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. CC.22.11.2022 N. R.G.20412/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst
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