CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28213/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 290, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso, - contro ricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA n. 7352/20/2017 , depositata il 6 settembre 2017 , nonché sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF 2008. R.G. N.28213/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 290, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, - intimata - avverso il provvedimento diniego di definizione agevolata della controversia, n. 68767 prot., notificato dall’Agenzia delle entrate in data 9 luglio 2020; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 luglio2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l.28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, e la declaratoria di estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, l’avviso di accertamento n. TF3011205841/2014, con il quale l’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:PERSONA] I di Napoli aveva rideterminato,nei suoi confronti, un maggior reddito IRPEF per l’anno 2008, sulla base del maggior reddito accertato in capo alla società LEM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in cui egli deteneva una partecipazione pari al 33,33% del capitale sociale. R.G. N.28213/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. La C.T.P. di Napoli, con sentenza n. 684/14/2016, depositata il 20 gennaio 2016, rigettava il ricorso. 3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 7352/20/2017, pronunciata il 13 luglio 2017 e depositata in segreteria il 6 settembre 2017 , accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, annullava l’avviso di accertamento impugnato, condannando l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 3. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. Si è costituitocon controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. Nelle more del presente giudizio di legittimità, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che tuttavia veniva rigettata dall’Ufficio. Avverso tale diniego [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 6, comma 12,d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, sulla base di due motivi. 5. All’udienza pubblica del 7 luglio 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione, ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni a seguito di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 6. Deve preliminarmente essere esaminato, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego di definizione agevolata ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018. Il diniego in questione è stato motivato sul presupposto che: a) l’importo dovuto per la definizione agevolata in questione, pari ad € 13.771,65 [ex art. 6, comma 2, lett. b ), d.l. n. 119/2018, corrispondente al 15% del valore della controversia, ammontante ad € R.G. N.28213/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 93,453,00] non era stato versato; b) l’importo già versato era pari ad € 7.197,02, oltre aggio di € 405,50, che era stato peraltro oggetto di sgravio da parte dell’Ufficio, e quindi era a disposizione del contribuente a titolo di rimborso. Orbene, con il primo motivo di ricorso avverso il diniego di definizione agevolata [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione dell’art. 6, comma 9, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, per omessa motivazione in ordine ai criteri di computo delle somme versate in pendenza di giudizio, ed errata motivazione in ordine all’asserito perfezionamento dell’erogazione delle somme versate in pendenza di ricorso. Con il secondo motivo di ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce l’illegittimità del diniego di definizione agevolata, per omessa notifica della preventiva comunicazione di richiesta di integrazione del versamento per la definizione di lite pendente. 6.1. Il primo motivo è fondato. Ed invero, dalla documentazione depositata dal contribuente emerge che egli, durante la pendenza del giudizio, ha versato all’ente impositore l’importo complessivo di € 17.225,00. In particolare, dopo l’impugnazione dell’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Napoli è stato emesso il ruolo n. 6711501219118601000, per la somma di € 37.950,46 (pari ad un terzo delle somme recuperate), per il quale veniva accolta istanza di rateizzazione, e per il quale veniva versata la somma di € 7.196,00. Dopo la sentenza della C.T.P. n. 684/14/2016, invece, veniva emesso il ruolo n. 67116013252073005000, per il quale veniva accolta altra istanza di rateizzazione, e veniva quindi versata l’ulteriore somma di € 10.026,00. Il totale degli importi versati è quindi pari ad € 17.222,00, che l’Ufficio avrebbe dovuto considerare ai fini della definizione agevolata, ai sensi del comma 9 dell’art. 6 l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018. R.G. N.28213/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] punto, va rilevato che, seppure l’Agenzia delle Entrate aveva disposto il rimborso della somma di € 7.196,00 (a seguito dell’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente), tale rimborso non era effettivamente avvenuto, e quindi la somma, al momento della presentazione della domanda di definizione agevolata, era sempre nella disponibilità dell’Ufficio; conseguentemente, a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, avendo il contribuente indicato l’importo dovuto di € 14.018,00 come importo già integralmente versato, egli ha implicitamente rinunciato all’istanza di rimborso già presentata, chiedendo che le somme già versate fossero computate ai fini del calcolo degli importi dovuti per la definizione agevolata. Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto tenere conto di tali somme, ai fini della valutazione dell’istanza di definizione agevolata, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 9, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 137/2018, di talché il diniego impugnato vìola tale disposizione, e va quindi annullato. 6.2. Ciò determina l’accoglimento del ricorso proposto avverso il diniego di definizione agevolata, con assorbimento degli altri motivi. 7. L’accoglimento del ricorso contro il diniego di definizione agevolata comporta anche che il giudizio principale debba essere dichiarato estinto, per intervenuta definizione della controversia. 8. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le partidelle spese del presente giudizio di legittimità, stante l’intervenuta definizione in via amministrativa. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso contro il diniego di definizione agevolata e dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma,il 7