Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 23184/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2025 del Tribunale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha dichiarato BernardoIlgrande responsabile, anche agli effetti civili, del reato di diffamazione a luiascritto e lo ha condannato alla pena di euro 2.000 di multa, nonché alrisarcimento danni in favore della parte civile.2.

Avverso l’indicata decisione propone ricorso per cassazione l’imputato,tramite il difensore, proponendo otto motivi per violazione di legge e vizio dimotivazione.3.

Il ricorso va convertito in appello.4.

Il testo dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. dal quale la difesa fadiscendere l’asserita inappellabilità della sentenza di primo grado, è diverso daquello riportato in ricorso.La citata disposizione recita testualmente: «Sono in ogni caso inappellabili lesentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda ola pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità».La norma parla di condanna alla pena dell’ammenda non a “pena pecuniaria”come erroneamente indicato in ricorso.Ergo la sentenza del Tribunale di Roma, di condanna alla pena della multa, èappellabile.5.

Il ricorso denuncia anche vizi motivazionali.Pertanto, si ricade nella previsione dell’art. 569 cod. proc. pen., secondo cuiil ricorso per saltum si converte in appello quando sia proposto nei casi previstidall'articolo 606, comma 1, lettere d) ed e), codice di rito.5.

Discende che il ricorso va convertito in appello e che gli atti vanno trasmessialla Corte di appello di Roma.

P.Q.MConvertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Roma per il giudizio.Così deciso il 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 del Tribunale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha dichiarato BernardoIlgrande responsabile, anche agli effetti civili, del reato di diffamazione a luiascritto e lo ha condannato alla pena di euro 2.000 di multa, nonché alrisarcimento danni in favore della parte civile.2. Avverso l’indicata decisione propone ricorso per cassazione l’imputato,tramite il difensore, proponendo otto motivi per violazione di legge e vizio dimotivazione.3. Il ricorso va convertito in appello.4. Il testo dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. dal quale la difesa fadiscendere l’asserita inappellabilità della sentenza di primo grado, è diverso daquello riportato in ricorso.La citata disposizione recita testualmente: «Sono in ogni caso inappellabili lesentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda ola pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità».La norma parla di condanna alla pena dell’ammenda non a “pena pecuniaria”come erroneamente indicato in ricorso.Ergo la sentenza del Tribunale di Roma, di condanna alla pena della multa, èappellabile.5. Il ricorso denuncia anche vizi motivazionali.Pertanto, si ricade nella previsione dell’art. 569 cod. proc. pen., secondo cuiil ricorso per saltum si converte in appello quando sia proposto nei casi previstidall'articolo 606, comma 1, lettere d) ed e), codice di rito.5. Discende che il ricorso va convertito in appello e che gli atti vanno trasmessialla Corte di appello di Roma. P.Q.MConvertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Roma per il giudizio.Così deciso il 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23184/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris