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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20637/2026

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l Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MarcoPatarnello, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];uditi i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), che hannochiesto l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa il 18 giugno 2025 la Corte di appello di Napoli, perquanto qui rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa MariaCapua Vetere in data 4 aprile 2019, ha confermato la condanna di FrancescoBidognetti per il reato di trasferimento fraudolento di valori, con l’aggravantedell’agevolazione mafiosa, contestato al capo 2), e ha condannato lo stessoimputato e [OSCURATO:PERSONA], assolti in primo grado, per il medesimo reato exartt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. loro ascritto in concorso al capo 5).2.

Hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo deirispettivi difensori di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza.3.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto unprimo ricorso, articolato in quattro motivi, qui enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, come stabilito dall’art. 173 disp. att. del codice dirito.3.1.

Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla valutazionedelle fonti di prova.In primo luogo, vi è carenza motivazionale relativa ai presunti riscontri delleuniche prove dichiarative.È destituita di fondamento l'affermazione fatta in sentenza secondo cui ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rappresentano un riscontro a quelle di AnnaCarrino.

La collaboratrice di giustizia, infatti, non ha mai riferito che AlfonsoDiana le consegnava il denaro né tantomeno che a lui fosse intestata la quota diNé [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA] hanno poi affermato di sapere cheVincenzo [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole che [OSCURATO:PERSONA] era socio occulto diAlfonso [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha ribaltato la decisione assolutoria sulla base solo dellanuova prova assunta in appello (dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA],acquisite con il consenso delle parti in luogo del suo esame), ritenendoerroneamente così riscontrate quelle rese dalla [OSCURATO:PERSONA].La sentenza non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che le sommeconsegnate fossero utili da versare ai reali soci e non che si trattasse di proventiestorsivi, circostanza non esclusa dal primo Giudice.Il Tribunale aveva assolto gli imputati per insussistenza del fattoconsiderando anche che [OSCURATO:PERSONA] era componente di una famiglia che da anni sioccupava del settore delle onoranze funebri e che in ogni caso egli non era maistato indicato da alcuno quale fittizio intestatario delle quote della societàConcordia.

Con queste argomentazioni la Corte di appello non si è confrontata.La motivazione è anche contraddittoria poiché si afferma che l’interposto eraAlfonso [OSCURATO:PERSONA] ma nel contempo si ritiene responsabile del reato ex art. 512-biscod. pen. [OSCURATO:PERSONA] senza spiegarne le ragioni.In secondo luogo, se anche si volesse ritenere provato che la quota diintestata ad [OSCURATO:PERSONA], vi sarebbe comunque un salto logico nel ritenereVincenzo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del suddetto reato in concorso con FrancescoBidognetti.Nella società Concordia, infatti, vi era una moltitudine di soci, mai indagati,così come [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stato ilsoggetto interposto e concorrente necessario.La Corte territoriale non ha spiegato in quale modo [OSCURATO:PERSONA] abbia concorsonella realizzazione della intestazione fraudolenta.

La consegna mensile deldenaro da parte sua rappresenta una condotta successiva all'integrazione deldelitto previsto dall’art. 512-bis cod. pen., che in ipotesi potrebbe configurarealtre fattispecie di reato.Invece, la sentenza ha desunto la consapevolezza della intestazione fittiziadella società dalla mera circostanza che [OSCURATO:PERSONA] consegnava i soldi degli utilidapprima ad [OSCURATO:PERSONA] e poi a [OSCURATO:PERSONA].3.2.

Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.La Corte di appello non ha specificato da dove ha tratto la prova dellasussistenza della finalità di agevolare il clan mafioso in relazione allo specificofatto delittuoso oggetto di giudizio; la sentenza si è limitata a evidenziare lacaratura mafiosa del socio occulto senza esplicitare le ragioni per le qualil'obiettivo perseguito da [OSCURATO:PERSONA] con la sua condotta sarebbe stato quello difavorire la cosca di riferimento del correo.3.3.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla omessadeclaratoria di prescrizione del delitto contestato, reato istantaneo che siconsuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia.Erroneamente la Corte d'appello ha individuato il momento consumativonell'ultima dazione di denaro avvenuta nel novembre del 2007, quando invece lacondotta successiva al trasferimento, in assenza di una nuova intestazionefittizia, resta relegata al mero post factum non punibile.

Pertanto, gli effettieconomici derivanti dall'attribuzione fittizia non spostano in avanti laconsumazione del reato, che tuttalpiù è stato commesso nel 1990.3.4.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.4.

Anche il ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sempre nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA], è articolato in quattro motivi, con i quali vengono svolteargomentazioni in parte analoghe a quelle contenute nell'altra impugnazione.4.1.

Erronea applicazione della legge processuale penale in ordine allaritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per reato di cui al capo 5) sulla scortadella presunta convergenza delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori digiustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Carenza e manifesta illogicità dellamotivazione sul punto anche per effetto del travisamento delle dichiarazioni diRaffaele [OSCURATO:PERSONA].Quest'ultimo, infatti, a differenza di quanto riportato in sentenza, non ha mairiferito che [OSCURATO:PERSONA] fosse il titolare di una quota riferibile a FrancescoBidognetti, ma ha affermato che detta quota era intestata ad [OSCURATO:PERSONA] checon [OSCURATO:PERSONA] divideva i relativi utili.Il collaboratore non ha riferito neppure che [OSCURATO:PERSONA] era consapevole dellariferibilità di una quota societaria al padre [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento al ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad affermare disapere che la società Concordia aveva numerosi soci, fra i quali vi era VincenzoMartino.

Venendo meno all'obbligo di motivazione rafforzata la sentenza non haspiegato le ragioni per le quali ha superato l'argomentazione spesa dal Tribunale,che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] anche sulla base dell'assoluta incertezza inordine alla natura delle somme asseritamente dallo stesso corrisposte (vale adire se le stesse fossero gli utili della partecipazione societaria occulta didella società Concordia).La Corte territoriale non ha neppure considerato che quanto riferito daRaffaele [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla supposta intestazione fittizia di una delle quotedella società non costituiva oggetto del suo patrimonio conoscitivo ma solo ilfrutto delle confidenze ricevute da [OSCURATO:PERSONA].

È stato così ignorato ilcarattere de relato di queste dichiarazioni e si è omesso di operare una verificain punto di valutazione dell'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrenzadegli elementi di riscontro al suo narrato.4.2.

Erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale nella partein cui la Corte territoriale ha individuato il momento consumativo del reato, aifini della decorrenza dei termini di prescrizione, nella distribuzione degli utiliconnessi alla quota societaria asseritamente intestata in modo fittizio.In contrasto con la giurisprudenza pure nella stessa sentenza richiamata, laCorte di appello non ha considerato che ciò che rileva ai fini della consumazionedel reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen. è l'attribuzione fittizia del bene enon già le condotte successive volte a consentire al reale titolare di poter goderedei profitti connessi allo stesso.Sulla base di questo principio il reato al più tardi si è perfezionato negli anni‘90 e dunque, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., non può trovareapplicazione il disposto previsto dall'ultimo comma dell'art. 160 cod. pen. inquanto introdotto successivamente alla pretesa commissione dell'illecito penale.4.3.

Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordinealla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.La Corte territoriale non solo non ha motivato in ordine agli elementi fattualisulla scorta dei quali dovrebbe ricavarsi la specifica finalizzazione della condottadi [OSCURATO:PERSONA] ad agevolare la consorteria, ma ha persino preteso di ricavare taledirezione teleologica dell'azione dalla supposta volontà di agevolare un singolopartecipe della consorteria.4.4.

Mancanza assoluta di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione dellapena.5.

Il ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di FrancescoBidognetti è articolato in tre motivi.5.1.

Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenutaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli al capo 2).La Corte di appello non ha attribuito alcun peso alla circostanza che l'attivitàcommerciale che si presumeva fittiziamente intestata al figlio [OSCURATO:PERSONA] nonavesse mai avuto inizio, circostanza specificamente evidenziata nell'atto diappello.

Ivi si erano indicati i passaggi relativi alla richiesta di finanziamento ealla sua concessione a [OSCURATO:PERSONA], che alla data del sequestro avevasolo aperto la partita i.v.a. e acquistato alcuni arredi senza pagarli.

Dettipassaggi sono dimostrativi della inesistenza di immissione di somme illecite inun'attività commerciale che non era mai iniziata.La sentenza non ha risposto alle suddette argomentazioni né ha indicatol'esistenza di un riscontro esterno all'affermazione che l'intestazione della dittaavesse la finalità di nascondere la provenienza illecita di somme mai indicate néutilizzate nell'attività commerciale.5.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenutaresponsabilità del ricorrente per il reato contestato al capo 5).La sentenza impugnata è priva di una motivazione rafforzata.

Ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non risultano convergere sulla causa sottesaalla corresponsione del denaro, non avendo [OSCURATO:PERSONA] mai affermato che sitrattava di somme erogate in ragione della partecipazione del ricorrente qualesocio occulto dell'agenzia funebre in questione.

Permane, dunque, il dubbio circala natura dei proventi.Un'altra divergenza vi è anche nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] ha riferito dellainterposizione di [OSCURATO:PERSONA], mai menzionato dalla [OSCURATO:PERSONA].

La natura dellesomme che [OSCURATO:PERSONA] riscuoteva dalla società per conto del clan dei Casalesiè questione che non può dirsi risolta dalla sola affermazione di RaffaeleBidognetti in mancanza del necessario riscontro.5.3.

Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata per il reato dicui al capo 5).La sentenza impugnata, in contrasto con i princìpi affermati dallagiurisprudenza di legittimità, si è limitata a ricavare la sussistenzadell'aggravante dal dato fattuale che il versamento degli utili avveniva in favoredi [OSCURATO:PERSONA], capo della consorteria criminale.

La Corte non haindicato le ragioni che consentivano di ritenere che la fittizia intestazionecontestata al capo 5) costituisse la finalità fondamentale della strutturaverticistica e che quindi nel caso di specie gli interessi del capo e quellidell'associazione si identificassero.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito esposte.2.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].Va premesso che, secondo il diritto vivente, l’obbligo di motivazione, «incaso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda chesi verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quelladella totale riforma di una sentenza di condanna.

Mentre nel primo caso, infatti,al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità deldiverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevoledubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbianoinficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento dellasentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificarela perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base diun'operazione di tipo essenzialmente demolitivo» (così Sez.

U, n. 14800 del21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 – 01; in senso conforme, da ultimo,Sez. 5, n. 16414 del 21/03/2025, Nicastri, Rv. 287858 – 01).Nel caso di specie, la Corte di appello, riformando la sentenza assolutoria diprimo grado, ha disatteso detto principio, esprimendo una motivazione nonrafforzata e viziata sotto diversi profili, come con fondamento sostenuto nei duericorsi proposti nell’interesse dell’imputato.La sentenza ha richiamato una serie di pronunce di questa Corte, senzatuttavia farne corretta applicazione e confrontarsi specificamente con leargomentazioni del Tribunale, non inficiate nella sostanza dalle dichiarazioni diRaffaele [OSCURATO:PERSONA], acquisite in appello con il consenso delle parti.2.1.

Un primo evidente profilo di criticità risiede nella totale assenza dimotivazione su un punto decisivo della vicenda.Il primo Giudice, infatti, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] anche sulla basedell'incertezza in ordine alla causale dei pagamenti mensili (non inferiori aduemila euro) dallo stesso effettuati, vale a dire se il denaro costituisse l’utiledella partecipazione societaria occulta di [OSCURATO:PERSONA] ovvero il profitto diun'attività estorsiva subita dai vertici della società Concordia.

Ed anzi il Tribunaleha ritenuto più probabile questa seconda ipotesi in ragione di due dati pacifici: inprimo luogo, successivamente all’arresto di [OSCURATO:PERSONA], la somma eramensilmente ritirata da altri sodali del sodalizio, come accadeva per gli altriproventi estorsivi; in secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] era membro di unafamiglia che da anni era impegnata nello specifico settore imprenditoriale delleonoranze funebri.A fronte di queste argomentazioni e di una tesi alternativa prospettata dalladifesa, la cui plausibilità è stata ritenuta dal primo Giudice, la Corte d’appello nonha espresso alcuna spiegazione per sostenere la sicura infondatezza di detta tesi.Va ribadito in proposito che la regola di giudizio che richiede l'accertamentodella sussistenza del reato al di là di ogni ragionevole dubbio implica che, in casodi prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati glielementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa laplausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025,Curatolo, Rv. 288472 – 01; Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv.285548 – 15).2.2.

Al di là della convergenza solo parziale delle dichiarazioni accusatoriedei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamenteconvivente e figlio di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata, sulla basedelle dichiarazioni del secondo, ha affermato che l’interposto, titolare apparentedella quota del padre, era [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello, dunque, avrebbe dovuto spiegare in quale modo e conquale condotta [OSCURATO:PERSONA] concorse nella realizzazione della intestazionefraudolenta di una quota della società.Infatti, il delitto di trasferimento fraudolento di valori è unreato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cuiviene realizzata l'intestazione fittizia (Sez.

U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv.218768 – 01; Sez. 2, n. 25608 del 22/04/2022, Monfreda, Rv. 283629 – 01;Sez. 5, n. 25239 del 08/04/2022, Loretta, Rv. 283572 – 01), cosicché, perpotersi affermare il concorso da parte di soggetto terzo, è necessario dimostrareche questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momentostesso dell'attribuzione fraudolenta, non avendo invece alcuna rilevanzal'eventuale ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridicaconseguente alla condotta criminosa (Sez. 6, n. 13843 del 27/02/2019, LoIn conformità a questo principio si è di recente affermato che concorre nelreato di cui all'art. 512-bis cod. pen. il soggetto extraneus, diverso dal titolareocculto del bene e dal prestanome, che si presti a svolgere funzioni diamministratore di fatto di società per conto dei proprietari effettivi, sulla base diun previo accordo con l'intraneus, tale da agevolare l'intestazione fittizia (Sez. 2,n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796 – 03; in senso adesivo vds.,da ultimo, Sez. 1, n. 4623 del 14/11/2025, dep. 2026, Caterino nonché Sez. 6,n. 36539 del 22/05/2025, Serafino, non massimate sul punto).Inoltre, la circostanza che il contributo causale del concorrente possamanifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosanon esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza diuna reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e diprecisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalitàefficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosiconfondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art.110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suomanifestarsi nella realtà (in proposito vds.

Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003,Andreotti, Rv. 226101 – 01; Sez. 2, n. 43057 del 03/10/2021, Taglialatela, Rv.282295 – 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310– 01; da ultimo cfr. Sez. 1, n. 32132 del 12/09/2025, Marfella, non mass. sulpunto).La sentenza impugnata non ha neppure indicato con quali modalità VincenzoMartino avrebbe dato il proprio apporto nella intestazione fittizia ad AlfonsoDiana della quota societaria in realtà appartenente a [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Anche in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato lamotivazione non è immune da vizi.Sul punto va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, ormaiconsolidata, secondo la quale risponde a titolo di concorso anche colui che non èanimato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia diprevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt.648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno degli altriconcorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il correo sia consapevole(Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Caterisano, Rv. 289021 – 02; Sez. 2, n.16997 del 28/03/2024, Severini, Rv. 286355 – 01; Sez. 6, n. 19108 del15/02/2024, Megna, Rv. 286662 – 01; Sez. 2, n.27123 del 03/05/2023,Carnovale, Rv. 284796 – 01; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv.282202 – 01).

Questo orientamento, invero, risulta conforme al più generaleprincipio per cui, nelle fattispecie (anche) a dolo specifico, «la sussistenza delreato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolarefinalità richiesta dalla norma incriminatrice; occorre peraltro che il concorrenteprivo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con ilrichiesto elemento soggettivo» (Sez.

U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, nonmass. sul punto).Nel caso di specie, dunque, occorreva dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] fosseconsapevole della specifica finalità (“eludere la normativa penale sul riciclaggio el’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale”) perseguita da FrancescoBidognetti.

Anche su questo punto la motivazione è assente e il vizio èparticolarmente rilevante se si considera che, dalla ricostruzione di entrambi iGiudici di merito, risulta che né [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA] hannoaffermato di sapere che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole che FrancescoBidognetti era socio occulto di [OSCURATO:PERSONA].2.4.

Anche in ordine al punto relativo alla prescrizione la sentenzaimpugnata è censurabile.La Corte di appello ha richiamato alcune pronunce di questa Sezione,secondo le quali il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen., reato istantaneo ad effetti permanenti, può assumere in certeipotesi, natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, cosicché, in talcaso, il reato si consuma nel momento in cui viene realizzata l'ultima condottacriminosa (Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, Frascati, Rv. 283193 – 01; Sez. 2,n. 38053 del 05/10/2021, Vitagliano, Rv. 282129 – 01).[OSCURATO:PERSONA] condivide questo principio, ribadito dalla Corte di cassazioneanche da ultimo (cfr. Sez. 6, n. 36539 del 22/05/2025, Alessandria nonché Sez.6, n. 13083 del 21/01/2025, Barbaro, non massimate sul punto), del quale,tuttavia, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione, avendoindividuato il momento consumativo del reato nella “'ultima occasione nella qualela [OSCURATO:PERSONA] si è recata da [OSCURATO:PERSONA] a riscuotere la quota” (pag. 7).Tuttavia, le dazioni di denaro (utili della partecipazione societaria occulta,secondo la tesi accusatoria) erano gli effetti della intestazione fittizia della quota,vale a dire di un reato consumato molto tempo prima, al momento dellaintestazione stessa.La difesa aveva dedotto, anche attraverso produzioni documentali, che lacompagine sociale sin dal 1990 non aveva subito mutamenti e che quindi nonera ravvisabile alcuna intestazione fittizia di quote oltre tale data, con laconseguente applicabilità della più favorevole disciplina in tema di prescrizioneprecedente alla entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.Rilevata la erroneità del riferimento operato nella sentenza impugnataall’ultimo pagamento, questa Corte non può svolgere accertamenti in fatto per lacorretta individuazione del tempus commissi delicti, cosicché anche sotto questoprofilo la sentenza deve essere annullata con rinvio.2.5.

I motivi in ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’agevolazionemafiosa (sul punto la motivazione si è limitata ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] era aconoscenza della caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA]) nonché al diniegodelle circostanze attenuanti generiche sono assorbiti.3.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].In ordine al reato di cui al capo 5) valgono le medesime considerazioniespresse per il coimputato al §

2.1. sulla grave carenza di motivazione su unpunto decisivo, vale a dire se il denaro riscosso da [OSCURATO:PERSONA] o meno l’utile della sua partecipazione societaria occulta.Questo solo deficit motivazionale comporta l’annullamento della sentenzaanche nei confronti dello stesso.È assorbito il motivo inerente all’aggravante dell’agevolazione mafiosa sullasussistenza della quale, peraltro, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], lamotivazione è assente.Quanto al reato ex art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 2), lamotivazione della sentenza impugnata è contenuta in cinque righe, nelle quali sirichiama la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, in relazioneall’attività commerciale di vendita al dettaglio di articoli sportivi, con FrancescoBidognetti “avevano richiesto un finanziamento pubblico, facendo riferimento allacondizione di disoccupazione di [OSCURATO:PERSONA]”.Si tratta, nella sostanza, di una motivazione apparente che non si èconfrontata con i motivi di appello e soprattutto con la deduzione specifica delladifesa circa il fatto che l'attività commerciale in ipotesi fittiziamente intestata aGianluca [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, non avesse mai avuto inizio.

Alla datadel sequestro – si era argomentato – il figlio aveva solo aperto la partita I.V.A. eacquistato alcuni arredi senza pagarli.

La circostanza, evidentemente, assumevaun certo rilievo anche ai fini dell'eventuale riqualificazione nell'ipotesi dellafattispecie tentata, oggetto di una richiesta proposta in subordine nello stessoLa sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio nei confronti di P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Napoli.Così deciso il 15/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePiero [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MarcoPatarnello, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];uditi i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), che hannochiesto l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 18 giugno 2025 la Corte di appello di Napoli, perquanto qui rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa MariaCapua Vetere in data 4 aprile 2019, ha confermato la condanna di FrancescoBidognetti per il reato di trasferimento fraudolento di valori, con l’aggravantedell’agevolazione mafiosa, contestato al capo 2), e ha condannato lo stessoimputato e [OSCURATO:PERSONA], assolti in primo grado, per il medesimo reato exartt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. loro ascritto in concorso al capo 5).2. Hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo deirispettivi difensori di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza.3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto unprimo ricorso, articolato in quattro motivi, qui enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, come stabilito dall’art. 173 disp. att. del codice dirito.3.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla valutazionedelle fonti di prova.In primo luogo, vi è carenza motivazionale relativa ai presunti riscontri delleuniche prove dichiarative.È destituita di fondamento l'affermazione fatta in sentenza secondo cui ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rappresentano un riscontro a quelle di AnnaCarrino. La collaboratrice di giustizia, infatti, non ha mai riferito che AlfonsoDiana le consegnava il denaro né tantomeno che a lui fosse intestata la quota diNé [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA] hanno poi affermato di sapere cheVincenzo [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole che [OSCURATO:PERSONA] era socio occulto diAlfonso [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha ribaltato la decisione assolutoria sulla base solo dellanuova prova assunta in appello (dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA],acquisite con il consenso delle parti in luogo del suo esame), ritenendoerroneamente così riscontrate quelle rese dalla [OSCURATO:PERSONA].La sentenza non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che le sommeconsegnate fossero utili da versare ai reali soci e non che si trattasse di proventiestorsivi, circostanza non esclusa dal primo Giudice.Il Tribunale aveva assolto gli imputati per insussistenza del fattoconsiderando anche che [OSCURATO:PERSONA] era componente di una famiglia che da anni sioccupava del settore delle onoranze funebri e che in ogni caso egli non era maistato indicato da alcuno quale fittizio intestatario delle quote della societàConcordia. Con queste argomentazioni la Corte di appello non si è confrontata.La motivazione è anche contraddittoria poiché si afferma che l’interposto eraAlfonso [OSCURATO:PERSONA] ma nel contempo si ritiene responsabile del reato ex art. 512-biscod. pen. [OSCURATO:PERSONA] senza spiegarne le ragioni.In secondo luogo, se anche si volesse ritenere provato che la quota diintestata ad [OSCURATO:PERSONA], vi sarebbe comunque un salto logico nel ritenereVincenzo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del suddetto reato in concorso con FrancescoBidognetti.Nella società Concordia, infatti, vi era una moltitudine di soci, mai indagati,così come [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stato ilsoggetto interposto e concorrente necessario.La Corte territoriale non ha spiegato in quale modo [OSCURATO:PERSONA] abbia concorsonella realizzazione della intestazione fraudolenta. La consegna mensile deldenaro da parte sua rappresenta una condotta successiva all'integrazione deldelitto previsto dall’art. 512-bis cod. pen., che in ipotesi potrebbe configurarealtre fattispecie di reato.Invece, la sentenza ha desunto la consapevolezza della intestazione fittiziadella società dalla mera circostanza che [OSCURATO:PERSONA] consegnava i soldi degli utilidapprima ad [OSCURATO:PERSONA] e poi a [OSCURATO:PERSONA].3.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.La Corte di appello non ha specificato da dove ha tratto la prova dellasussistenza della finalità di agevolare il clan mafioso in relazione allo specificofatto delittuoso oggetto di giudizio; la sentenza si è limitata a evidenziare lacaratura mafiosa del socio occulto senza esplicitare le ragioni per le qualil'obiettivo perseguito da [OSCURATO:PERSONA] con la sua condotta sarebbe stato quello difavorire la cosca di riferimento del correo.3.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla omessadeclaratoria di prescrizione del delitto contestato, reato istantaneo che siconsuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia.Erroneamente la Corte d'appello ha individuato il momento consumativonell'ultima dazione di denaro avvenuta nel novembre del 2007, quando invece lacondotta successiva al trasferimento, in assenza di una nuova intestazionefittizia, resta relegata al mero post factum non punibile. Pertanto, gli effettieconomici derivanti dall'attribuzione fittizia non spostano in avanti laconsumazione del reato, che tuttalpiù è stato commesso nel 1990.3.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.4. Anche il ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sempre nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA], è articolato in quattro motivi, con i quali vengono svolteargomentazioni in parte analoghe a quelle contenute nell'altra impugnazione.4.1. Erronea applicazione della legge processuale penale in ordine allaritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per reato di cui al capo 5) sulla scortadella presunta convergenza delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori digiustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Carenza e manifesta illogicità dellamotivazione sul punto anche per effetto del travisamento delle dichiarazioni diRaffaele [OSCURATO:PERSONA].Quest'ultimo, infatti, a differenza di quanto riportato in sentenza, non ha mairiferito che [OSCURATO:PERSONA] fosse il titolare di una quota riferibile a FrancescoBidognetti, ma ha affermato che detta quota era intestata ad [OSCURATO:PERSONA] checon [OSCURATO:PERSONA] divideva i relativi utili.Il collaboratore non ha riferito neppure che [OSCURATO:PERSONA] era consapevole dellariferibilità di una quota societaria al padre [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento al ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad affermare disapere che la società Concordia aveva numerosi soci, fra i quali vi era VincenzoMartino. Venendo meno all'obbligo di motivazione rafforzata la sentenza non haspiegato le ragioni per le quali ha superato l'argomentazione spesa dal Tribunale,che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] anche sulla base dell'assoluta incertezza inordine alla natura delle somme asseritamente dallo stesso corrisposte (vale adire se le stesse fossero gli utili della partecipazione societaria occulta didella società Concordia).La Corte territoriale non ha neppure considerato che quanto riferito daRaffaele [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla supposta intestazione fittizia di una delle quotedella società non costituiva oggetto del suo patrimonio conoscitivo ma solo ilfrutto delle confidenze ricevute da [OSCURATO:PERSONA]. È stato così ignorato ilcarattere de relato di queste dichiarazioni e si è omesso di operare una verificain punto di valutazione dell'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrenzadegli elementi di riscontro al suo narrato.4.2. Erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale nella partein cui la Corte territoriale ha individuato il momento consumativo del reato, aifini della decorrenza dei termini di prescrizione, nella distribuzione degli utiliconnessi alla quota societaria asseritamente intestata in modo fittizio.In contrasto con la giurisprudenza pure nella stessa sentenza richiamata, laCorte di appello non ha considerato che ciò che rileva ai fini della consumazionedel reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen. è l'attribuzione fittizia del bene enon già le condotte successive volte a consentire al reale titolare di poter goderedei profitti connessi allo stesso.Sulla base di questo principio il reato al più tardi si è perfezionato negli anni‘90 e dunque, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., non può trovareapplicazione il disposto previsto dall'ultimo comma dell'art. 160 cod. pen. inquanto introdotto successivamente alla pretesa commissione dell'illecito penale.4.3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordinealla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.La Corte territoriale non solo non ha motivato in ordine agli elementi fattualisulla scorta dei quali dovrebbe ricavarsi la specifica finalizzazione della condottadi [OSCURATO:PERSONA] ad agevolare la consorteria, ma ha persino preteso di ricavare taledirezione teleologica dell'azione dalla supposta volontà di agevolare un singolopartecipe della consorteria.4.4. Mancanza assoluta di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione dellapena.5. Il ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di FrancescoBidognetti è articolato in tre motivi.5.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenutaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli al capo 2).La Corte di appello non ha attribuito alcun peso alla circostanza che l'attivitàcommerciale che si presumeva fittiziamente intestata al figlio [OSCURATO:PERSONA] nonavesse mai avuto inizio, circostanza specificamente evidenziata nell'atto diappello. Ivi si erano indicati i passaggi relativi alla richiesta di finanziamento ealla sua concessione a [OSCURATO:PERSONA], che alla data del sequestro avevasolo aperto la partita i.v.a. e acquistato alcuni arredi senza pagarli. Dettipassaggi sono dimostrativi della inesistenza di immissione di somme illecite inun'attività commerciale che non era mai iniziata.La sentenza non ha risposto alle suddette argomentazioni né ha indicatol'esistenza di un riscontro esterno all'affermazione che l'intestazione della dittaavesse la finalità di nascondere la provenienza illecita di somme mai indicate néutilizzate nell'attività commerciale.5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenutaresponsabilità del ricorrente per il reato contestato al capo 5).La sentenza impugnata è priva di una motivazione rafforzata. Ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non risultano convergere sulla causa sottesaalla corresponsione del denaro, non avendo [OSCURATO:PERSONA] mai affermato che sitrattava di somme erogate in ragione della partecipazione del ricorrente qualesocio occulto dell'agenzia funebre in questione. Permane, dunque, il dubbio circala natura dei proventi.Un'altra divergenza vi è anche nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] ha riferito dellainterposizione di [OSCURATO:PERSONA], mai menzionato dalla [OSCURATO:PERSONA]. La natura dellesomme che [OSCURATO:PERSONA] riscuoteva dalla società per conto del clan dei Casalesiè questione che non può dirsi risolta dalla sola affermazione di RaffaeleBidognetti in mancanza del necessario riscontro.5.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata per il reato dicui al capo 5).La sentenza impugnata, in contrasto con i princìpi affermati dallagiurisprudenza di legittimità, si è limitata a ricavare la sussistenzadell'aggravante dal dato fattuale che il versamento degli utili avveniva in favoredi [OSCURATO:PERSONA], capo della consorteria criminale. La Corte non haindicato le ragioni che consentivano di ritenere che la fittizia intestazionecontestata al capo 5) costituisse la finalità fondamentale della strutturaverticistica e che quindi nel caso di specie gli interessi del capo e quellidell'associazione si identificassero.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito esposte.2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].Va premesso che, secondo il diritto vivente, l’obbligo di motivazione, «incaso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda chesi verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quelladella totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti,al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità deldiverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevoledubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbianoinficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento dellasentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificarela perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base diun'operazione di tipo essenzialmente demolitivo» (così Sez. U, n. 14800 del21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 – 01; in senso conforme, da ultimo,Sez. 5, n. 16414 del 21/03/2025, Nicastri, Rv. 287858 – 01).Nel caso di specie, la Corte di appello, riformando la sentenza assolutoria diprimo grado, ha disatteso detto principio, esprimendo una motivazione nonrafforzata e viziata sotto diversi profili, come con fondamento sostenuto nei duericorsi proposti nell’interesse dell’imputato.La sentenza ha richiamato una serie di pronunce di questa Corte, senzatuttavia farne corretta applicazione e confrontarsi specificamente con leargomentazioni del Tribunale, non inficiate nella sostanza dalle dichiarazioni diRaffaele [OSCURATO:PERSONA], acquisite in appello con il consenso delle parti.2.1. Un primo evidente profilo di criticità risiede nella totale assenza dimotivazione su un punto decisivo della vicenda.Il primo Giudice, infatti, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] anche sulla basedell'incertezza in ordine alla causale dei pagamenti mensili (non inferiori aduemila euro) dallo stesso effettuati, vale a dire se il denaro costituisse l’utiledella partecipazione societaria occulta di [OSCURATO:PERSONA] ovvero il profitto diun'attività estorsiva subita dai vertici della società Concordia. Ed anzi il Tribunaleha ritenuto più probabile questa seconda ipotesi in ragione di due dati pacifici: inprimo luogo, successivamente all’arresto di [OSCURATO:PERSONA], la somma eramensilmente ritirata da altri sodali del sodalizio, come accadeva per gli altriproventi estorsivi; in secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] era membro di unafamiglia che da anni era impegnata nello specifico settore imprenditoriale delleonoranze funebri.A fronte di queste argomentazioni e di una tesi alternativa prospettata dalladifesa, la cui plausibilità è stata ritenuta dal primo Giudice, la Corte d’appello nonha espresso alcuna spiegazione per sostenere la sicura infondatezza di detta tesi.Va ribadito in proposito che la regola di giudizio che richiede l'accertamentodella sussistenza del reato al di là di ogni ragionevole dubbio implica che, in casodi prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati glielementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa laplausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025,Curatolo, Rv. 288472 – 01; Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv.285548 – 15).2.2. Al di là della convergenza solo parziale delle dichiarazioni accusatoriedei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamenteconvivente e figlio di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata, sulla basedelle dichiarazioni del secondo, ha affermato che l’interposto, titolare apparentedella quota del padre, era [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello, dunque, avrebbe dovuto spiegare in quale modo e conquale condotta [OSCURATO:PERSONA] concorse nella realizzazione della intestazionefraudolenta di una quota della società.Infatti, il delitto di trasferimento fraudolento di valori è unreato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cuiviene realizzata l'intestazione fittizia (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv.218768 – 01; Sez. 2, n. 25608 del 22/04/2022, Monfreda, Rv. 283629 – 01;Sez. 5, n. 25239 del 08/04/2022, Loretta, Rv. 283572 – 01), cosicché, perpotersi affermare il concorso da parte di soggetto terzo, è necessario dimostrareche questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momentostesso dell'attribuzione fraudolenta, non avendo invece alcuna rilevanzal'eventuale ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridicaconseguente alla condotta criminosa (Sez. 6, n. 13843 del 27/02/2019, LoIn conformità a questo principio si è di recente affermato che concorre nelreato di cui all'art. 512-bis cod. pen. il soggetto extraneus, diverso dal titolareocculto del bene e dal prestanome, che si presti a svolgere funzioni diamministratore di fatto di società per conto dei proprietari effettivi, sulla base diun previo accordo con l'intraneus, tale da agevolare l'intestazione fittizia (Sez. 2,n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796 – 03; in senso adesivo vds.,da ultimo, Sez. 1, n. 4623 del 14/11/2025, dep. 2026, Caterino nonché Sez. 6,n. 36539 del 22/05/2025, Serafino, non massimate sul punto).Inoltre, la circostanza che il contributo causale del concorrente possamanifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosanon esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza diuna reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e diprecisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalitàefficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosiconfondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art.110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suomanifestarsi nella realtà (in proposito vds. Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003,Andreotti, Rv. 226101 – 01; Sez. 2, n. 43057 del 03/10/2021, Taglialatela, Rv.282295 – 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310– 01; da ultimo cfr. Sez. 1, n. 32132 del 12/09/2025, Marfella, non mass. sulpunto).La sentenza impugnata non ha neppure indicato con quali modalità VincenzoMartino avrebbe dato il proprio apporto nella intestazione fittizia ad AlfonsoDiana della quota societaria in realtà appartenente a [OSCURATO:PERSONA].2.3. Anche in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato lamotivazione non è immune da vizi.Sul punto va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, ormaiconsolidata, secondo la quale risponde a titolo di concorso anche colui che non èanimato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia diprevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt.648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno degli altriconcorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il correo sia consapevole(Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Caterisano, Rv. 289021 – 02; Sez. 2, n.16997 del 28/03/2024, Severini, Rv. 286355 – 01; Sez. 6, n. 19108 del15/02/2024, Megna, Rv. 286662 – 01; Sez. 2, n.27123 del 03/05/2023,Carnovale, Rv. 284796 – 01; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv.282202 – 01). Questo orientamento, invero, risulta conforme al più generaleprincipio per cui, nelle fattispecie (anche) a dolo specifico, «la sussistenza delreato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolarefinalità richiesta dalla norma incriminatrice; occorre peraltro che il concorrenteprivo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con ilrichiesto elemento soggettivo» (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, nonmass. sul punto).Nel caso di specie, dunque, occorreva dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] fosseconsapevole della specifica finalità (“eludere la normativa penale sul riciclaggio el’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale”) perseguita da FrancescoBidognetti. Anche su questo punto la motivazione è assente e il vizio èparticolarmente rilevante se si considera che, dalla ricostruzione di entrambi iGiudici di merito, risulta che né [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA] hannoaffermato di sapere che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole che FrancescoBidognetti era socio occulto di [OSCURATO:PERSONA].2.4. Anche in ordine al punto relativo alla prescrizione la sentenzaimpugnata è censurabile.La Corte di appello ha richiamato alcune pronunce di questa Sezione,secondo le quali il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen., reato istantaneo ad effetti permanenti, può assumere in certeipotesi, natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, cosicché, in talcaso, il reato si consuma nel momento in cui viene realizzata l'ultima condottacriminosa (Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, Frascati, Rv. 283193 – 01; Sez. 2,n. 38053 del 05/10/2021, Vitagliano, Rv. 282129 – 01).[OSCURATO:PERSONA] condivide questo principio, ribadito dalla Corte di cassazioneanche da ultimo (cfr. Sez. 6, n. 36539 del 22/05/2025, Alessandria nonché Sez.6, n. 13083 del 21/01/2025, Barbaro, non massimate sul punto), del quale,tuttavia, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione, avendoindividuato il momento consumativo del reato nella “'ultima occasione nella qualela [OSCURATO:PERSONA] si è recata da [OSCURATO:PERSONA] a riscuotere la quota” (pag. 7).Tuttavia, le dazioni di denaro (utili della partecipazione societaria occulta,secondo la tesi accusatoria) erano gli effetti della intestazione fittizia della quota,vale a dire di un reato consumato molto tempo prima, al momento dellaintestazione stessa.La difesa aveva dedotto, anche attraverso produzioni documentali, che lacompagine sociale sin dal 1990 non aveva subito mutamenti e che quindi nonera ravvisabile alcuna intestazione fittizia di quote oltre tale data, con laconseguente applicabilità della più favorevole disciplina in tema di prescrizioneprecedente alla entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.Rilevata la erroneità del riferimento operato nella sentenza impugnataall’ultimo pagamento, questa Corte non può svolgere accertamenti in fatto per lacorretta individuazione del tempus commissi delicti, cosicché anche sotto questoprofilo la sentenza deve essere annullata con rinvio.2.5. I motivi in ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’agevolazionemafiosa (sul punto la motivazione si è limitata ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] era aconoscenza della caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA]) nonché al diniegodelle circostanze attenuanti generiche sono assorbiti.3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].In ordine al reato di cui al capo 5) valgono le medesime considerazioniespresse per il coimputato al § 2.1. sulla grave carenza di motivazione su unpunto decisivo, vale a dire se il denaro riscosso da [OSCURATO:PERSONA] o meno l’utile della sua partecipazione societaria occulta.Questo solo deficit motivazionale comporta l’annullamento della sentenzaanche nei confronti dello stesso.È assorbito il motivo inerente all’aggravante dell’agevolazione mafiosa sullasussistenza della quale, peraltro, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], lamotivazione è assente.Quanto al reato ex art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 2), lamotivazione della sentenza impugnata è contenuta in cinque righe, nelle quali sirichiama la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, in relazioneall’attività commerciale di vendita al dettaglio di articoli sportivi, con FrancescoBidognetti “avevano richiesto un finanziamento pubblico, facendo riferimento allacondizione di disoccupazione di [OSCURATO:PERSONA]”.Si tratta, nella sostanza, di una motivazione apparente che non si èconfrontata con i motivi di appello e soprattutto con la deduzione specifica delladifesa circa il fatto che l'attività commerciale in ipotesi fittiziamente intestata aGianluca [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, non avesse mai avuto inizio. Alla datadel sequestro – si era argomentato – il figlio aveva solo aperto la partita I.V.A. eacquistato alcuni arredi senza pagarli. La circostanza, evidentemente, assumevaun certo rilievo anche ai fini dell'eventuale riqualificazione nell'ipotesi dellafattispecie tentata, oggetto di una richiesta proposta in subordine nello stessoLa sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio nei confronti di P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Napoli.Così deciso il 15/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePiero [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20637/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris