CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15699/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla requisitoria e insiste per il rigetto. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], illustra i motivi e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 24/6/2022 ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLI il 26/4/2022, ha rigettato l'istanza con la quale la difesa aveva chiesto dichiararsi l'inefficacia della misura della custodia cautelare carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento, in ordine alla nullità dell'interrogatorio. 2. In data 28 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento, in ordine alla nullità dell'interrogatorio. In specifico il ricorrente rileva che la decisione del Tribunale, secondo il quale la nullità determinata dall'omessa notifica a uno dei due difensori sarebbe comunque sanata in quanto non ritualmente dedotta, sarebbe errata. Nel caso di specie, infatti, il difensore e l'indagato non avevano alcuna conoscenza della mancata notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, la mancata presentazione dell'eccezione all'inizio dell'interrogatorio non può essere interpretata quale rinuncia, anche solo implicita, alla stessa. Sotto altro profilo, poi, sarebbe stato onere del giudice verificare che la notifica fosse avvenuta allorché, come risulta dalla trascrizione del verbale integrale, risulta che l'indagato ha "confermato" la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e non l'ha "aggiunto", come erroneamente è scritto nel verbale riassuntivo cui ha fatto riferimento il Tribunale nella motivazione. La doglianza è infondata. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, infatti, l'omesso avviso della fissazione dell'interrogatorio di garanzia al difensore di fiducia integra una nullità generale a regime intermedio, che è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., nel caso in cui l'indagato o l'altro suo difensore presente all'atto non la eccepisca prima del compimento dello stesso (cfr. Sez. 4, n. 28455 del 14/07/2022, Abbondante, Rv. 283423 - 01; Sez. 6, n. 18726 del 24/04/2008, Donnhauber, Rv. 239722 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 31437 del 02/07/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 226539 - 01). 1.1. Sotto tale profilo, d'altro canto, la circostanza che il giudice per le indagini preliminari non abbia verificato ovvero che abbia erroneamente ritenuto regolari tutte le notifiche risulta priva di rilievo in quanto, in assenza di specifica eccezione, il diritto di difesa dell'indagato è comunque garantito dalla presenza di uno dei due difensori e l'interrogatorio è pertanto valido. 1.2. Nessun rilievo può essere riconosciuto al fatto che il difensore presente e l'indagato non fossero a conoscenza che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto l'avviso di fissazione dell'interrogatorio. Ciò in quanto la parte, alla quale era noto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era già stato nominato difensore di fiducia e alla quale non è evidentemente sfuggito che lo stesso non era comparso, era tenuta ad attivarsi al fine di rilevare l'eventuale vizio. Preso atto dell'assenza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e proprio alla luce del tenore del verbale la cui trascrizione è riportata nel ricorso, infatti, era onere dell'indagato e del difensore sollecitare il giudice di verificare la regolarità della notifica al secondo avvocato ed eccepire l'eventuale nullità (cfr. Sez. 4, n. 45208 del 08/10/2019, Paun, Rv. 277907 - 01). 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter