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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34058/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia con la quale il Tribunale di Milano ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentata violenza privata; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta idoneità delle minacce pronunciate dall'imputato a ledere la libertà morale della vittima, è manifestamente infondato in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del tentativo di violenza privata, non è necessario che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, ancorché improduttiva del risultato perseguito, ma è sufficiente che essa sia idonea a incutere timore e sia diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente (Sez. 5, n. 34124 del 06/05/2019, Spinaci, Rv. 276903 - 01); Rilevato che il secondo motivo, con cui si denunzia l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per essersi l'imputato avvalso della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di omertà che ne deriva, è manifestamente infondato in quanto si pone in contrasto con il principio di diritto secondo cui ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità a una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, con cui si censura l'illogicità della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, irragionevolmente gravoso, stante il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio dì merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia con la quale il Tribunale di Milano ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentata violenza privata; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta idoneità delle minacce pronunciate dall'imputato a ledere la libertà morale della vittima, è manifestamente infondato in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del tentativo di violenza privata, non è necessario che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, ancorché improduttiva del risultato perseguito, ma è sufficiente che essa sia idonea a incutere timore e sia diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente (Sez. 5, n. 34124 del 06/05/2019, Spinaci, Rv. 276903 - 01); Rilevato che il secondo motivo, con cui si denunzia l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per essersi l'imputato avvalso della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di omertà che ne deriva, è manifestamente infondato in quanto si pone in contrasto con il principio di diritto secondo cui ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità a una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, con cui si censura l'illogicità della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, irragionevolmente gravoso, stante il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio dì merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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