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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 08585/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31514/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza diprocura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte dicassazione; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 1507/02/2020, pronunciata e depositata in data 14 luglio 2020, notificata in data 12 ottobre 2020; Decorrenza termine breve per impugnare udita la relazione in camera di consiglio tenuta nella adunanza del 17 marzo 2023dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che -Agenzia delle entrate Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionaledella Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall’Agenzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 451/10/2018 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza,che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso l'intimazione relativa alla cartella di pagamento per Irap e Iva anno 2001; - la C .

T .

R . ha dichiarato inammissibile l' appello dell' a gente della riscossione per tardività, risultando la notifica dell'impugnazione in data 24 luglio 2018, a fronte della notifica della sentenza avvenuta il 16 febbraio 2018 a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede di Agenzia delle entrate Riscossione; -la contribuente resiste con controricorso; -i l ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 .

Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., 11, 12, 16, 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la C.T.R. dichiarato inammissibile per tardività l'appello dell'Agente della riscossione, ritenendo erroneamente che la notifica della sentenza di primo grado direttamente presso la sede dell'Agenzia, anziché nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, fosse idonea a fare decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione

2. La rilevanza della questione di diritto su cui la Corte è chiamata apronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31514/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza diprocura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte dicassazione; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 1507/02/2020, pronunciata e depositata in data 14 luglio 2020, notificata in data 12 ottobre 2020; Decorrenza termine breve per impugnare udita la relazione in camera di consiglio tenuta nella adunanza del 17 marzo 2023dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che -Agenzia delle entrate Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionaledella Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall’Agenzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 451/10/2018 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza,che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso l'intimazione relativa alla cartella di pagamento per Irap e Iva anno 2001; - la C . T . R . ha dichiarato inammissibile l' appello dell' a gente della riscossione per tardività, risultando la notifica dell'impugnazione in data 24 luglio 2018, a fronte della notifica della sentenza avvenuta il 16 febbraio 2018 a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede di Agenzia delle entrate Riscossione; -la contribuente resiste con controricorso; -i l ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 . Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., 11, 12, 16, 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la C.T.R. dichiarato inammissibile per tardività l'appello dell'Agente della riscossione, ritenendo erroneamente che la notifica della sentenza di primo grado direttamente presso la sede dell'Agenzia, anziché nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, fosse idonea a fare decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione 2. La rilevanza della questione di diritto su cui la Corte è chiamata apronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., la trattazione del ricorso in pubblica udienza. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo
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