CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 28958/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 08/06/2021, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di lesioni gravi e minaccia grave, ascritti all'imputato, perché estinti per prescrizione. In particolare, con il ricorso si denuncia che, con riferimento al reato di lesioni gravi, il termine di prescrizione discendente dall'applicazione degli art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen, (otto anni e nove mesi) sarebbe spirato solo alla data del 12/07/2022. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato. Il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 582 e 583, primo comma, n. 1, cod. pen., discendente dall'applicazione dell'art. 157, primo comma, cod. pen. (non si può tenere conto della circostanza aggravante di cui all'art. 585, primo comma, seconda parte, per essere stato il fatto commesso da più persone riunite, dal momento che, comportando essa l'aumento sino ad un terzo della pena, non rientra nel novero delle circostanze aggravanti rilevanti ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen.), non era ancora decorso nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto interruttivo, ossia la richiesta di rinvio a giudizio del 13/03/2019 (il reato, infatti, è stato commesso in data 12/01/2014, talché il termine di sette anni sarebbe spirato il 12/01/2021). Per effetto degli atti interruttivi, occorre allora considerare il più ampio termine derivante dall'aumento di un quarto discendente dall'art. 161, secondo comma, cod. pen. Si giunge in tale modo al 12/10/2022. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Roma per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di R