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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 37152/2024

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la seguente ORDINANZA ote- i)eo-Leò sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], o [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 25 gennaio 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, la pena di un anno e sei mesi di reclusione in relazione ai reati, unificati dal vincolo della continuazione, previsti dagli artt. 81, cpv., 495, 337 e 385 cod. pen. 2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Gennarelli a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché la mancanza della motivazione in relazione all'assenza di taluna delle situazioni previste dalla predetta disposizione processuale.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso avverso la sentenza indicata deve ritenersi inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 4.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. w < Così deciso in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA ote- i)eo-Leò sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], o [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 25 gennaio 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, la pena di un anno e sei mesi di reclusione in relazione ai reati, unificati dal vincolo della continuazione, previsti dagli artt. 81, cpv., 495, 337 e 385 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Gennarelli a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché la mancanza della motivazione in relazione all'assenza di taluna delle situazioni previste dalla predetta disposizione processuale. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso avverso la sentenza indicata deve ritenersi inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 4.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. w < Così deciso in data
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