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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 settembre 2024

Cassazione n. 25701/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30201/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TRIESTE n. 244/2022 depositata il 11/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza n. 244\2022 dell’11 maggio 2022 del Tribunale di Trieste, con la quale veniva confermata integralmente la decisione di primo grado che lo vedeva soccombente, con condanna ex art. 96 c.p.c. dell’appellante nei confronti dei due appellati.

2. –Resiste con controricorso la sola Alberti.

L’avv. la Cognata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Nessuna delle parti ha depositato memoria.

3. –Questo il fatto, per quanto ancora di rilievo in questa sede: -tra il Clocchiatti e la Alberti, patrocinata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], si svolgeva un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si concludeva con l’accoglimento della opposizione della Alberti, patrocinata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], e la revoca del decreto richiesto dal Clocchiatti; -l’Agenzia delle entrate notificava ad entrambi l’importo dovuto per l’imposta di registro.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] invitava il Clocchiatti a pagare e questi pagava.

Dopo l’esecuzione del pagamento da parte del Clocchiatti, pagava anche l’Alberti, vincitrice, la quale poi chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del Clocchiatti per ripetere da lui l’importo dell’imposta di registro pagata; -il ricorrente proponeva opposizione, ed inviava la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo di parte all’Ufficio del Giudice di pace a mezzo del servizio postale; interveniva in giudizio anche l’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di pace, svolta tutta l’attività istruttoria anche a mezzo dell’assunzione di prove orali, dichiarava improcedibile l’opposizione proposta dal Clocchiatti, con condanna del medesimo ex art. 96 c.p.c., dovendo escludersi, nel giudizio dinanzi al giudice di pace, la possibilità di iscrivere la causa a ruolo inviando il fascicolo di parte e i documenti per posta, in difetto di una previsione di legge che lo consentisse.

4. - Il Tribunale di Trieste, con la sentenza qui impugnata, confermava pienamente la pronuncia di prime cure, ribadendo che l’ordinamento non consente l’iscrizione a ruolo dell’atto di citazione che introduca un giudizio ordinario in forme diverse da quelle previste dal codice di rito salvo nei casi previsti dalla legge; -quanto al motivo di appello con il quale si deduceva la nullità della sentenza di primo grado, eccepita dall’appellante in quanto il provvedimento redatto dal giudice di pace recava una data anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle note conclusive, riteneva infondato il motivo essendo stata la sentenza depositata dopo la scadenza del predetto termine ed essendo la sentenza del giudice monocratico priva di un momento deliberativo formale, dotato di rilevanza esterna, diverso rispetto alla data della pubblicazione conseguente al deposito in cancelleria, successiva alla scadenza dei termini; - riteneva assorbiti di conseguenza i motivi di merito, al cui esame non procedeva.

5. - La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio in data 9.9.2024, all’esito della quale il Collegio ha rilevato che la stessa pone due questioni di rilevanza nomofilattica: - con il primo motivo, il ricorrente pone la questione se sia possibile nei giudizi dinanzi al giudice di pace effettuare a mezzo posta l’iscrizione a ruolo e il deposito dei documenti di causa, e, ove ciò non sia consentito, quale sia la conseguenza; - con il terzo motivo, pone la questione se, all’interno di un giudizio dinanzi al giudice monocratico, sia nulla la sentenza che reca una data, apposta dall’estensore, precedente alla scadenza dei termini assegnati per le note conclusive (o per le comparse conclusionali e le memorie di replica) anche se il provvedimento risulti depositato e pubblicato dopo la scadenza di tale termine.

Si ravvisa pertanto la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo affinché sia fissata per la discussione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30201/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TRIESTE n. 244/2022 depositata il 11/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza n. 244\2022 dell’11 maggio 2022 del Tribunale di Trieste, con la quale veniva confermata integralmente la decisione di primo grado che lo vedeva soccombente, con condanna ex art. 96 c.p.c. dell’appellante nei confronti dei due appellati. 2. –Resiste con controricorso la sola Alberti. L’avv. la Cognata non ha svolto attività difensiva in questa sede. Nessuna delle parti ha depositato memoria. 3. –Questo il fatto, per quanto ancora di rilievo in questa sede: -tra il Clocchiatti e la Alberti, patrocinata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], si svolgeva un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si concludeva con l’accoglimento della opposizione della Alberti, patrocinata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], e la revoca del decreto richiesto dal Clocchiatti; -l’Agenzia delle entrate notificava ad entrambi l’importo dovuto per l’imposta di registro. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] invitava il Clocchiatti a pagare e questi pagava. Dopo l’esecuzione del pagamento da parte del Clocchiatti, pagava anche l’Alberti, vincitrice, la quale poi chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del Clocchiatti per ripetere da lui l’importo dell’imposta di registro pagata; -il ricorrente proponeva opposizione, ed inviava la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo di parte all’Ufficio del Giudice di pace a mezzo del servizio postale; interveniva in giudizio anche l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di pace, svolta tutta l’attività istruttoria anche a mezzo dell’assunzione di prove orali, dichiarava improcedibile l’opposizione proposta dal Clocchiatti, con condanna del medesimo ex art. 96 c.p.c., dovendo escludersi, nel giudizio dinanzi al giudice di pace, la possibilità di iscrivere la causa a ruolo inviando il fascicolo di parte e i documenti per posta, in difetto di una previsione di legge che lo consentisse. 4. - Il Tribunale di Trieste, con la sentenza qui impugnata, confermava pienamente la pronuncia di prime cure, ribadendo che l’ordinamento non consente l’iscrizione a ruolo dell’atto di citazione che introduca un giudizio ordinario in forme diverse da quelle previste dal codice di rito salvo nei casi previsti dalla legge; -quanto al motivo di appello con il quale si deduceva la nullità della sentenza di primo grado, eccepita dall’appellante in quanto il provvedimento redatto dal giudice di pace recava una data anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle note conclusive, riteneva infondato il motivo essendo stata la sentenza depositata dopo la scadenza del predetto termine ed essendo la sentenza del giudice monocratico priva di un momento deliberativo formale, dotato di rilevanza esterna, diverso rispetto alla data della pubblicazione conseguente al deposito in cancelleria, successiva alla scadenza dei termini; - riteneva assorbiti di conseguenza i motivi di merito, al cui esame non procedeva. 5. - La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio in data 9.9.2024, all’esito della quale il Collegio ha rilevato che la stessa pone due questioni di rilevanza nomofilattica: - con il primo motivo, il ricorrente pone la questione se sia possibile nei giudizi dinanzi al giudice di pace effettuare a mezzo posta l’iscrizione a ruolo e il deposito dei documenti di causa, e, ove ciò non sia consentito, quale sia la conseguenza; - con il terzo motivo, pone la questione se, all’interno di un giudizio dinanzi al giudice monocratico, sia nulla la sentenza che reca una data, apposta dall’estensore, precedente alla scadenza dei termini assegnati per le note conclusive (o per le comparse conclusionali e le memorie di replica) anche se il provvedimento risulti depositato e pubblicato dopo la scadenza di tale termine. Si ravvisa pertanto la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo affinché sia fissata per la discussione in pubblica udienza. P.Q.M. Ri
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