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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47881/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 7 febbraio 2020, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il 19 settembre 2018 con cui, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'imputato è stato condannato, per il reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante della Sicilservicecnd s.r.I., non ha versato, nel termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'anno d'imposta 2014, per un ammontare complessivo pari a € 318.154,40; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, per erronea applicazione dell'art. 45 cod. pen., non essendo stata riconosciuta la scriminate della forza maggiore in considerazione della non imputabilità della crisi d'azienda al ricorrente; quest'ultima essendo stata causata, invece, dai fallimenti di alcuni clienti, dalla contrazione del fatturato, nonché dalla necessità di far fronte al pagamento delle rate delle imposte non versate negli anni precedenti.

Considerato che il ricorso è inammissibile per genericità; che, in particolare, la difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa, che rappresentano la mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado; che la motivazione della sentenza impugnata risulta, al contrario, pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove precisa come la causa di forza maggiore invocata non possa fondarsi sulla semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso, ma debba sostanziarsi in un'assoluta impossibilità a far fronte al versamento dell'imposta, impossibilità che sfugge al dominio del soggetto agente, mentre la mancanza di provvista necessaria ad adempiere all'obbligazione tributaria penalmente rilevante, invece, non può essere ricondotta alla forza maggiore quando costituisca comunque il frutto di una scelta imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità (ex multis, Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 263128); che tanto il primo quanto il secondo giudice, nel caso di specie, con adeguata ricostruzione delle emergenze processuali, ivi comprese le deposizioni dei testi richiamate dalla stessa difesa, hanno concluso che l'omesso versamento tributario è stato frutto di una scelta ben precisa, quella cioè di privilegiare gli altri creditori della società, i lavoratori, i fornitori e gli istituti di credito; scelta ritenuta strategica per il proseguimento dell'attività di impresa ma che esclude la configurabilità della forza maggiore;che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 7 febbraio 2020, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il 19 settembre 2018 con cui, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'imputato è stato condannato, per il reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante della Sicilservicecnd s.r.I., non ha versato, nel termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'anno d'imposta 2014, per un ammontare complessivo pari a € 318.154,40; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, per erronea applicazione dell'art. 45 cod. pen., non essendo stata riconosciuta la scriminate della forza maggiore in considerazione della non imputabilità della crisi d'azienda al ricorrente; quest'ultima essendo stata causata, invece, dai fallimenti di alcuni clienti, dalla contrazione del fatturato, nonché dalla necessità di far fronte al pagamento delle rate delle imposte non versate negli anni precedenti. Considerato che il ricorso è inammissibile per genericità; che, in particolare, la difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa, che rappresentano la mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado; che la motivazione della sentenza impugnata risulta, al contrario, pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove precisa come la causa di forza maggiore invocata non possa fondarsi sulla semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso, ma debba sostanziarsi in un'assoluta impossibilità a far fronte al versamento dell'imposta, impossibilità che sfugge al dominio del soggetto agente, mentre la mancanza di provvista necessaria ad adempiere all'obbligazione tributaria penalmente rilevante, invece, non può essere ricondotta alla forza maggiore quando costituisca comunque il frutto di una scelta imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità (ex multis, Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 263128); che tanto il primo quanto il secondo giudice, nel caso di specie, con adeguata ricostruzione delle emergenze processuali, ivi comprese le deposizioni dei testi richiamate dalla stessa difesa, hanno concluso che l'omesso versamento tributario è stato frutto di una scelta ben precisa, quella cioè di privilegiare gli altri creditori della società, i lavoratori, i fornitori e gli istituti di credito; scelta ritenuta strategica per il proseguimento dell'attività di impresa ma che esclude la configurabilità della forza maggiore;che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
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