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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 42695/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal G.I.P.

TRIBUNALE COMOnei confronti del TRIBUNALE AGRIGENTOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che venga attribuita la competenza al Tribunale di Agrigento, cui va disposta la trasmissione degli atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il maggio 2022, il GUP del Tribunale di Agrigento dichiarava la propria incompetenza territoriale a decidere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascrittigli, in concorso con altri imputati separata- mente giudicati, in sintesi: associazione per delinquere finalizzata al favoreggia- mento dell'immigrazione clandestina e allo sfruttamento della prostituzione, reato commesso in Licata (Agrigento) e in diverse località del territorio nazionale dall'ottobre 2013, con permanenza, e delitti - fine specificati negli altri capi della rubrica.

1.1. Premesso che dalla lettura dei capi di imputazione risultava evidente la sussistenza di connessione tra il delitto associativo ed i real:i-fine, commessi in varie parti del territorio nazionale, il GUP riteneva che, poiché il reato più grave era quello di sfruttamento della prostituzione e che tra le plurime contestazioni relative a detto reato, commesse in vari luoghi d'Italia, la più risalente era quella consumata nel periodo compreso tra giugno 2013 e marzo 2014, a [OSCURATO:PERSONA], nell'appartamento di proprietà della coppia Mastrolia-Zamboni ubicato in via Mons. [OSCURATO:PERSONA] n. 8, la competenza a decidere era del Tribunale di Como.

1.2. Aggiungeva che detto reato di sfruttamento della prostituzione, oltre a essere quello più grave e più risalente nel tempo, era anche il reato con il quale si era manifestata, per la prima volta, l'operatività dell'associazione per delinquere; era, infatti, emerso che nel territorio di Licata il sodalizio criminale aveva posto in essere un'unica attività delittuosa, gestendovi una casa di appuntamenti per il favoreggiamento della prostituzione, casa questa in attività per un periodo limitato e, poi, dismessa, avendo il gruppo ripreso le sue condotte delittuose nell'hinterland milanese.

Disponeva, conseguentemente, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Como.

2. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Como, investito della richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 25 maggio 2023 ha sollevato conflitto di competenza dinanzi a questa Corte, svolgendo osservazioni in linea fattuale, nonché di carattere giuridico. 2.1.

Quanto al primo profilo, il giudice rimettente contesta la data di inizio della consumazione del reato di sfruttamento della prostituzione individuato dal primo giudice come più risalente, rilevando che fino al 5 gennaio 2014 non era stata accertata alcuna attività attinente a detto reato nell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA]: peraltro, la stipulazione del contratto di fornitura elettrica da parte dell'imputato in data 2 giugno 2013 non è un elemento idoneo a dimo- strare l'utilizzo dell'immobile per scopi illeciti a partire da quella data.

Le prime telefonate intercettate da cui emerge che l'appartamento era una casa di prostituzione risalgono al 5 gennaio 2014, data da prendere in considerazione per stabilire l'inizio dell'attività illecita.

Risulta altresì ex actis che la data di inizio dell'attività di sfruttamento della prostituzione presso Licata (AG) si collocasse ad ottobre 2013, come emerge dal contenuto di alcuni annunci su diversi siti internet e, soprattutto, dalle intercettazioni eseguite su due utenze telefoniche riportate negli annunci stessi.

Le medesime fonti di prova avrebbero dimostrato che l'attività era gestita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano il compito l'uno di prendere in affitto gli appartamenti, l'altra di gestire gli appuntamenti.

Ancora, il giudice di Como ha contestato la circostanza secondo cui nel territorio di Licata il sodalizio avrebbe svolto una unica attività consistente nella gestione di una casa di appuntamenti per il favoreggiamento della prostituzione, per un periodo limitato e poi dismessa.

Con tale argomentazione, il Tribunale di Agrigento sosteneva che Licata fosse stato un luogo marginale e temporaneo per lo svolgimento delle attività delittuose dell'associazione; di contro, secondo la ricostruzione del Tribunale di Como, sarebbe proprio Licata il luogo in cui si era manifestata per la prima volta l'operatività dell'associazione, nel mese di ottobre 2013.

Invero, risulta accertato che nel giugno del 2013 l'imputato avesse la sola disponibilità dell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA], ma non delle prostitute, arrivate nel gennaio 2014.

2.2. Quanto ai profili di carattere giuridico, richiamata l'analoga fattispecie decisa con sentenza di questa Corte di cassazione n. 3941 del 13/12/2023 nei confronti degli originari coimputati dell'Onorio, il GUP di Como ha contestato le affermazioni del giudice di Agrigento circa la determinabilità della competenza territoriale in base al reato associativo, considerato attrattiva dei reati-fine con valorizzazione della connessione tra i medesimi e con operatività principale dell'associazione nel Nord Italia.

Il giudice rimettente ha invece osservato che fra il reato associativo ed i singoli reati fine non si può ritenere sussistente un vincolo rilevante ai fini della continuazione, a meno che non risulti che al momento della costituzione del sodalizio criminoso, uno dei partecipanti non abbia già individuato uno o più fatti di reato da lui poi commessi.

Nel caso di specie, risultando del tutto generico il programma criminoso dell'associazione, non si potrebbe ritenere configurata l'eccezionale ipotesi di cui sopra, come aveva statuito la Corte regolatrice nella citata sentenza.

Peraltro, il giudice di Como ha rilevato che l'associazione per delinquere si era effettivamente manifestata a Licata nel mese di ottobre 2013, aggiungendo che, in presenza di qualsiasi dubbio, ai sensi dell'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., la competenza a decidere apparterrebbe, in ogni caso, al Tribunale di Agrigento, in cui ha sede l'Ufficio di Procura che aveva provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, nella specie di tipo negativo, essendosi al cospetto di due giudici che negano di essere competenti a conoscere del medesimo fatto ed attribui- scono la competenza all'altro, così che da tale situazione deriva lo stallo del procedimento, irrisolvibile senza l'intervento della Corte regolatrice.

2. Ciò posto, va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Agrigento, al quale vanno trasmessi gli atti.

La conclusione è sorretta dalle stesse ragioni illustrate nella sentenza di questa Corte regolatrice n. 3941 del 13/12/2023, emessa nel processo a carico degli originari coirnputati dell'Onorio, e che di seguito si procede a sintetizzare.

2.1. In ordine al delitto associativo, il GUP del Tribunale di Como ha correttamente applicato sia il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per territorio, la connessione tra delitto associativo e reati-fine può ritenersi sussistente solo nell'eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi (tra le tante, Sez. 1, n. 46134 del 21/10/2009, Rv. 245503), sia quello, altrettanto consoli- dato, alla stregua del quale la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale (tra le tante, Sez. 2, n. 17090 del 28/02/2017, Rv. 269960).

E ha dimostrato - riportando le emergenze investigative - che l'associazione per delinquere in questione aveva iniziato ad operare a Licata per poi trasferirsi nel Nord Italia; ha, altresì, criticato con argomentazioni adeguate e convincenti (riassunte nella prima parte della presente decisione) l'opposta determinazione assunta dal Tribunale di Agrigento al riguardo.2.2.

La competenza va dunque attribuita secondo la regola dell'art. 16 cod. proc. pen., che indica il giudice del luogo in cui è stato commesso il reato più grave, o in caso di pari gravità, il primo reato in ordine cronologico: è tale il reato di sfruttamento della prostituzione contestato al capo 2, commesso a Licata, e da ritenersi in continuazione con tutti gli altri, altresì costituendo la prima manifestazione di concreta operatività dell'associazione a delinquere.

3. Conclusivamente, va dichiarata la competenza del Tribunale di Agrigento al quale vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Agrigento, cui dispone trasmette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal G.I.P. TRIBUNALE COMOnei confronti del TRIBUNALE AGRIGENTOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che venga attribuita la competenza al Tribunale di Agrigento, cui va disposta la trasmissione degli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il maggio 2022, il GUP del Tribunale di Agrigento dichiarava la propria incompetenza territoriale a decidere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascrittigli, in concorso con altri imputati separata- mente giudicati, in sintesi: associazione per delinquere finalizzata al favoreggia- mento dell'immigrazione clandestina e allo sfruttamento della prostituzione, reato commesso in Licata (Agrigento) e in diverse località del territorio nazionale dall'ottobre 2013, con permanenza, e delitti - fine specificati negli altri capi della rubrica. 1.1. Premesso che dalla lettura dei capi di imputazione risultava evidente la sussistenza di connessione tra il delitto associativo ed i real:i-fine, commessi in varie parti del territorio nazionale, il GUP riteneva che, poiché il reato più grave era quello di sfruttamento della prostituzione e che tra le plurime contestazioni relative a detto reato, commesse in vari luoghi d'Italia, la più risalente era quella consumata nel periodo compreso tra giugno 2013 e marzo 2014, a [OSCURATO:PERSONA], nell'appartamento di proprietà della coppia Mastrolia-Zamboni ubicato in via Mons. [OSCURATO:PERSONA] n. 8, la competenza a decidere era del Tribunale di Como. 1.2. Aggiungeva che detto reato di sfruttamento della prostituzione, oltre a essere quello più grave e più risalente nel tempo, era anche il reato con il quale si era manifestata, per la prima volta, l'operatività dell'associazione per delinquere; era, infatti, emerso che nel territorio di Licata il sodalizio criminale aveva posto in essere un'unica attività delittuosa, gestendovi una casa di appuntamenti per il favoreggiamento della prostituzione, casa questa in attività per un periodo limitato e, poi, dismessa, avendo il gruppo ripreso le sue condotte delittuose nell'hinterland milanese. Disponeva, conseguentemente, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Como. 2. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Como, investito della richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 25 maggio 2023 ha sollevato conflitto di competenza dinanzi a questa Corte, svolgendo osservazioni in linea fattuale, nonché di carattere giuridico. 2.1. Quanto al primo profilo, il giudice rimettente contesta la data di inizio della consumazione del reato di sfruttamento della prostituzione individuato dal primo giudice come più risalente, rilevando che fino al 5 gennaio 2014 non era stata accertata alcuna attività attinente a detto reato nell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA]: peraltro, la stipulazione del contratto di fornitura elettrica da parte dell'imputato in data 2 giugno 2013 non è un elemento idoneo a dimo- strare l'utilizzo dell'immobile per scopi illeciti a partire da quella data. Le prime telefonate intercettate da cui emerge che l'appartamento era una casa di prostituzione risalgono al 5 gennaio 2014, data da prendere in considerazione per stabilire l'inizio dell'attività illecita. Risulta altresì ex actis che la data di inizio dell'attività di sfruttamento della prostituzione presso Licata (AG) si collocasse ad ottobre 2013, come emerge dal contenuto di alcuni annunci su diversi siti internet e, soprattutto, dalle intercettazioni eseguite su due utenze telefoniche riportate negli annunci stessi. Le medesime fonti di prova avrebbero dimostrato che l'attività era gestita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano il compito l'uno di prendere in affitto gli appartamenti, l'altra di gestire gli appuntamenti. Ancora, il giudice di Como ha contestato la circostanza secondo cui nel territorio di Licata il sodalizio avrebbe svolto una unica attività consistente nella gestione di una casa di appuntamenti per il favoreggiamento della prostituzione, per un periodo limitato e poi dismessa. Con tale argomentazione, il Tribunale di Agrigento sosteneva che Licata fosse stato un luogo marginale e temporaneo per lo svolgimento delle attività delittuose dell'associazione; di contro, secondo la ricostruzione del Tribunale di Como, sarebbe proprio Licata il luogo in cui si era manifestata per la prima volta l'operatività dell'associazione, nel mese di ottobre 2013. Invero, risulta accertato che nel giugno del 2013 l'imputato avesse la sola disponibilità dell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA], ma non delle prostitute, arrivate nel gennaio 2014. 2.2. Quanto ai profili di carattere giuridico, richiamata l'analoga fattispecie decisa con sentenza di questa Corte di cassazione n. 3941 del 13/12/2023 nei confronti degli originari coimputati dell'Onorio, il GUP di Como ha contestato le affermazioni del giudice di Agrigento circa la determinabilità della competenza territoriale in base al reato associativo, considerato attrattiva dei reati-fine con valorizzazione della connessione tra i medesimi e con operatività principale dell'associazione nel Nord Italia. Il giudice rimettente ha invece osservato che fra il reato associativo ed i singoli reati fine non si può ritenere sussistente un vincolo rilevante ai fini della continuazione, a meno che non risulti che al momento della costituzione del sodalizio criminoso, uno dei partecipanti non abbia già individuato uno o più fatti di reato da lui poi commessi. Nel caso di specie, risultando del tutto generico il programma criminoso dell'associazione, non si potrebbe ritenere configurata l'eccezionale ipotesi di cui sopra, come aveva statuito la Corte regolatrice nella citata sentenza. Peraltro, il giudice di Como ha rilevato che l'associazione per delinquere si era effettivamente manifestata a Licata nel mese di ottobre 2013, aggiungendo che, in presenza di qualsiasi dubbio, ai sensi dell'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., la competenza a decidere apparterrebbe, in ogni caso, al Tribunale di Agrigento, in cui ha sede l'Ufficio di Procura che aveva provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, nella specie di tipo negativo, essendosi al cospetto di due giudici che negano di essere competenti a conoscere del medesimo fatto ed attribui- scono la competenza all'altro, così che da tale situazione deriva lo stallo del procedimento, irrisolvibile senza l'intervento della Corte regolatrice. 2. Ciò posto, va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Agrigento, al quale vanno trasmessi gli atti. La conclusione è sorretta dalle stesse ragioni illustrate nella sentenza di questa Corte regolatrice n. 3941 del 13/12/2023, emessa nel processo a carico degli originari coirnputati dell'Onorio, e che di seguito si procede a sintetizzare. 2.1. In ordine al delitto associativo, il GUP del Tribunale di Como ha correttamente applicato sia il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per territorio, la connessione tra delitto associativo e reati-fine può ritenersi sussistente solo nell'eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi (tra le tante, Sez. 1, n. 46134 del 21/10/2009, Rv. 245503), sia quello, altrettanto consoli- dato, alla stregua del quale la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale (tra le tante, Sez. 2, n. 17090 del 28/02/2017, Rv. 269960). E ha dimostrato - riportando le emergenze investigative - che l'associazione per delinquere in questione aveva iniziato ad operare a Licata per poi trasferirsi nel Nord Italia; ha, altresì, criticato con argomentazioni adeguate e convincenti (riassunte nella prima parte della presente decisione) l'opposta determinazione assunta dal Tribunale di Agrigento al riguardo.2.2. La competenza va dunque attribuita secondo la regola dell'art. 16 cod. proc. pen., che indica il giudice del luogo in cui è stato commesso il reato più grave, o in caso di pari gravità, il primo reato in ordine cronologico: è tale il reato di sfruttamento della prostituzione contestato al capo 2, commesso a Licata, e da ritenersi in continuazione con tutti gli altri, altresì costituendo la prima manifestazione di concreta operatività dell'associazione a delinquere. 3. Conclusivamente, va dichiarata la competenza del Tribunale di Agrigento al quale vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Agrigento, cui dispone trasmette