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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 30312/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29660-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Conricorso ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e 14 D.Lgs. n. 150 del 2011, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirlo condannare al pagamento del compenso per le prestazioni professionali rese in suo favore in un giudizio di convalida di sfratto per morosità proposto nei confronti del Segretario di Stato per la difesa del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord.

Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, nel resistere alla domanda, eccepiva ai sensi dell’art. 1460 c.c. l’inadempimento del Russo, per non averlo informato che in varie precedenti cause di sfratto patrocinate dal ricorrente contro la stessa parte intimata, quest’ultima aveva disconosciuto la propria sottoscrizione in calce ai contratti di locazione ed i diversi giudizi si erano conclusi con l’accertamento della falsità delle firme ed il diniego del provvedimento di rilascio invocato dalle parti istanti.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebrata con le forme della trattazione scritta, il Tribunale riservava la decisione e, all’esito, con l’ordinanza impugnata, rigettava la domanda condannando il ricorrente alle spese.

Per la cassazione di detta decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

RIGETTO del ricorso.

Con ricorso ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e 14 D.Lgs. n. 150 del 2011, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirlo condannare al pagamento del compenso per le prestazioni professionali rese in suo favore in un giudizio di convalida di sfratto per morosità proposto nei confronti del Segretario di Stato per la difesa del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord.

Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, nel resistere alla domanda, eccepiva ai sensi dell’art. 1460 c.c. l’inadempimento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per non averlo informato che in varie precedenti cause di sfratto patrocinate dal ricorrente contro la stessa parte intimata, quest’ultima aveva disconosciuto la propria sottoscrizione in calce ai contratti di locazione ed i diversi giudizi si erano conclusi con l’accertamento della falsità delle firme ed il diniego del provvedimento di rilascio invocato dalle parti istanti.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebrata con le forme della trattazione scritta, il Tribunale riservava la decisione e, all’esito, con l’ordinanza impugnata, rigettava la domanda condannando il ricorrente alle spese.

Per la cassazione di detta decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Preliminarmente va esaminata, e respinta, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controricorrente, perché l’ordinanza del Tribunale è stata impugnata direttamente in sede di legittimità, anziché con appello ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c.

Il giudizio, avente ad oggetto la domanda di pagamento del compenso dell’avvocato per prestazioni professionali giudiziali in ambito civile, si è svolto innanzi al giudice di merito con le forme stabilite dall’art. 14 del D.l Lgs. n. 150 del 2011 ed è stato definito con ordinanza collegiale.

Il ricorrente ha dunque correttamente impugnato il provvedimento con ricorso per cassazione, conformandosi al principio secondo cui “in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l’ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il “quantum debeatur”, sia che la stessa sia estesa all’”an” della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12411 del 17/05/2017, Rv. 644212; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 10648 del 05/06/2020, Rv. 657888).

Passando all’esame dell’unico motivo di ricorso, esso appare articolato in due distinti profili.

Con il primo di essi, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 221, comma 4, del D. L. n. 34 del 2020, convertito in Legge n. 77 del 2020, poiché egli non avrebbe potuto replicare alla comparsa del convenuto.

Il Tribunale aveva infatti assegnato alle parti un unico termine di sette giorni prima dell’udienza, da celebrare con note di trattazione scritta, per depositare dette note, precludendo in tal modo al Russo la possibilità di replicare alle tesi difensive del Garofalo.

La censura è infondata.

Occorre premettere che ai sensi dell’art. 221, comma 4, del D. L. n. 34 del 2020, convertito in Legge n. 77 del 2020, le parti possono presentare istanza di discussione orale non oltre il quinto giorno successivo alla comunicazione del provvedimento che dispone la trattazione scritta; termine che, nella fattispecie, non risulta esser stato rispettato, visto che il decreto di fissazione dell’udienza in forma cartolare, come dedotto dallo stesso ricorrente, è stato comunicato alle parti il 16.09.2021 (cfr. pag. 6 del ricorso), mentre l’istanza di discussione orale è stata depositata con le note di trattazione scritta il 04.10.2021 (cfr. pag. 4 del ricorso).

Inoltre, il Tribunale ha rigettato l’istanza di trattazione orale “giacchè, essendosi il resistente costituito tempestivamente undici giorni prima della data fissata per la trattazione della causa, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto e dovuto certamente depositare ulteriori note di trattazione scritta entro il termine di cinque giorni prima di detta udienza fissato con il decreto depositato il 16.09.2021” (cfr. pag. 2 dell’ordinanza).

Il ricorrente, dunque, avrebbe potuto prendere posizione sulle difese del Garofalo fino a cinque giorni prima dell’udienza; la sua scelta di affidare la propria difesa a note depositate con ampio anticipo rispetto alla scadenza, prima ancora della costituzione della parte convenuta, non è certamente imputabile alla parte avversa.

Né appare dirimente l’affermazione secondo cui il deposito delle note prima della costituzione del convenuto avrebbe precluso al Russo la possibilità di replicare ulteriormente rispetto a quest’ultima: a prescindere dalla possibilità, o meno, di depositare uno scritto ulteriore nella pendenza del termine assegnato dal Tribunale, il Russo non ha dimostrato neppure di aver tentato di eseguire detta attività.

La censura, dunque, appare diretta alla mera denuncia di una irregolarità processuale, in spregio al principio secondo cui “... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez.L, Sentenza n. del 23/12/2009 , Rv. 611498).

Con il secondo profilo dell’unico motivo di ricorso, il Russo si duole dell’erroneo accoglimento, da parte del Tribunale, dell’eccezione di inadempimento formulata dal convenuto, poiché non in tutti i procedimenti per intimazione di sfratto patrocinati dal ricorrente l’intimato aveva disconosciuto le firme apposte in calce ai contratti di locazione; egli, dunque, non avrebbe potuto sapere a priori se il contratto del Garofalo recasse una firma del conduttore autentica o apocrifa, né sarebbe stato possibile inferire, dalla falsità di altri e diversi contratti, sia pure aventi analogo oggetto, la nullità anche di quello riferibile al controricorrente.

La censura è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto il Russo inadempiente non già per aver introdotto la causa di sfratto nella consapevolezza della falsità della firma dell’apparente conduttore, ma soltanto per aver violato gli obblighi informativi verso il cliente, non avendolo reso edotto dei fatti a sua conoscenza, alla luce dei quali si presentavano serie potenzialità di esito negativo della lite.

Il giudice di merito ha in particolare valorizzato la circostanza che il Russo, allorquando ebbe a notificare l’intimazione di sfratto nell’interesse del Garofalo, era già certamente a conoscenza del fatto che l’intimato Segretario di Stato per la difesa del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord aveva disconosciuto la propria sottoscrizione in calce a molteplici altri contratti di locazione, ed ha quindi ritenuto che il professionista avrebbe dovuto informare il proprio assistito, sconsigliandogli di avviare il procedimento.

L’inadempimento del difensore, infatti, è stato configurato in quanto “il concreto pericolo che, anche in relazione al contratto di locazione azionato da [OSCURATO:PERSONA], il procedimento di convalida (e poi il successivo giudizio a cognizione piena) potessero avere un esito negativo a causa della non riconducibilità del rapporto contrattuale alla parte intimata, avrebbe dovuto necessariamente essere portato a conoscenza del cliente e, probabilmente avrebbero dovuto, in ogni caso, consigliare l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ad astenersi da intraprendere l’azione giudiziaria poi conclusa negativamente, con il rigetto della domanda per [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. pag. 3 dell’ordinanza).

Statuizione, questa, che non è adeguatamente attinta dalla censura in esame”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , d el D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29660-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Conricorso ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e 14 D.Lgs. n. 150 del 2011, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirlo condannare al pagamento del compenso per le prestazioni professionali rese in suo favore in un giudizio di convalida di sfratto per morosità proposto nei confronti del Segretario di Stato per la difesa del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord. Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, nel resistere alla domanda, eccepiva ai sensi dell’art. 1460 c.c. l’inadempimento del Russo, per non averlo informato che in varie precedenti cause di sfratto patrocinate dal ricorrente contro la stessa parte intimata, quest’ultima aveva disconosciuto la propria sottoscrizione in calce ai contratti di locazione ed i diversi giudizi si erano conclusi con l’accertamento della falsità delle firme ed il diniego del provvedimento di rilascio invocato dalle parti istanti. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebrata con le forme della trattazione scritta, il Tribunale riservava la decisione e, all’esito, con l’ordinanza impugnata, rigettava la domanda condannando il ricorrente alle spese. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. RIGETTO del ricorso. Con ricorso ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e 14 D.Lgs. n. 150 del 2011, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirlo condannare al pagamento del compenso per le prestazioni professionali rese in suo favore in un giudizio di convalida di sfratto per morosità proposto nei confronti del Segretario di Stato per la difesa del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord. Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, nel resistere alla domanda, eccepiva ai sensi dell’art. 1460 c.c. l’inadempimento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per non averlo informato che in varie precedenti cause di sfratto patrocinate dal ricorrente contro la stessa parte intimata, quest’ultima aveva disconosciuto la propria sottoscrizione in calce ai contratti di locazione ed i diversi giudizi si erano conclusi con l’accertamento della falsità delle firme ed il diniego del provvedimento di rilascio invocato dalle parti istanti. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebrata con le forme della trattazione scritta, il Tribunale riservava la decisione e, all’esito, con l’ordinanza impugnata, rigettava la domanda condannando il ricorrente alle spese. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Preliminarmente va esaminata, e respinta, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controricorrente, perché l’ordinanza del Tribunale è stata impugnata direttamente in sede di legittimità, anziché con appello ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. Il giudizio, avente ad oggetto la domanda di pagamento del compenso dell’avvocato per prestazioni professionali giudiziali in ambito civile, si è svolto innanzi al giudice di merito con le forme stabilite dall’art. 14 del D.l Lgs. n. 150 del 2011 ed è stato definito con ordinanza collegiale. Il ricorrente ha dunque correttamente impugnato il provvedimento con ricorso per cassazione, conformandosi al principio secondo cui “in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l’ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il “quantum debeatur”, sia che la stessa sia estesa all’”an” della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12411 del 17/05/2017, Rv. 644212; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 10648 del 05/06/2020, Rv. 657888). Passando all’esame dell’unico motivo di ricorso, esso appare articolato in due distinti profili. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 221, comma 4, del D. L. n. 34 del 2020, convertito in Legge n. 77 del 2020, poiché egli non avrebbe potuto replicare alla comparsa del convenuto. Il Tribunale aveva infatti assegnato alle parti un unico termine di sette giorni prima dell’udienza, da celebrare con note di trattazione scritta, per depositare dette note, precludendo in tal modo al Russo la possibilità di replicare alle tesi difensive del Garofalo. La censura è infondata. Occorre premettere che ai sensi dell’art. 221, comma 4, del D. L. n. 34 del 2020, convertito in Legge n. 77 del 2020, le parti possono presentare istanza di discussione orale non oltre il quinto giorno successivo alla comunicazione del provvedimento che dispone la trattazione scritta; termine che, nella fattispecie, non risulta esser stato rispettato, visto che il decreto di fissazione dell’udienza in forma cartolare, come dedotto dallo stesso ricorrente, è stato comunicato alle parti il 16.09.2021 (cfr. pag. 6 del ricorso), mentre l’istanza di discussione orale è stata depositata con le note di trattazione scritta il 04.10.2021 (cfr. pag. 4 del ricorso). Inoltre, il Tribunale ha rigettato l’istanza di trattazione orale “giacchè, essendosi il resistente costituito tempestivamente undici giorni prima della data fissata per la trattazione della causa, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto e dovuto certamente depositare ulteriori note di trattazione scritta entro il termine di cinque giorni prima di detta udienza fissato con il decreto depositato il 16.09.2021” (cfr. pag. 2 dell’ordinanza). Il ricorrente, dunque, avrebbe potuto prendere posizione sulle difese del Garofalo fino a cinque giorni prima dell’udienza; la sua scelta di affidare la propria difesa a note depositate con ampio anticipo rispetto alla scadenza, prima ancora della costituzione della parte convenuta, non è certamente imputabile alla parte avversa. Né appare dirimente l’affermazione secondo cui il deposito delle note prima della costituzione del convenuto avrebbe precluso al Russo la possibilità di replicare ulteriormente rispetto a quest’ultima: a prescindere dalla possibilità, o meno, di depositare uno scritto ulteriore nella pendenza del termine assegnato dal Tribunale, il Russo non ha dimostrato neppure di aver tentato di eseguire detta attività. La censura, dunque, appare diretta alla mera denuncia di una irregolarità processuale, in spregio al principio secondo cui “... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez.L, Sentenza n. del 23/12/2009 , Rv. 611498). Con il secondo profilo dell’unico motivo di ricorso, il Russo si duole dell’erroneo accoglimento, da parte del Tribunale, dell’eccezione di inadempimento formulata dal convenuto, poiché non in tutti i procedimenti per intimazione di sfratto patrocinati dal ricorrente l’intimato aveva disconosciuto le firme apposte in calce ai contratti di locazione; egli, dunque, non avrebbe potuto sapere a priori se il contratto del Garofalo recasse una firma del conduttore autentica o apocrifa, né sarebbe stato possibile inferire, dalla falsità di altri e diversi contratti, sia pure aventi analogo oggetto, la nullità anche di quello riferibile al controricorrente. La censura è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto il Russo inadempiente non già per aver introdotto la causa di sfratto nella consapevolezza della falsità della firma dell’apparente conduttore, ma soltanto per aver violato gli obblighi informativi verso il cliente, non avendolo reso edotto dei fatti a sua conoscenza, alla luce dei quali si presentavano serie potenzialità di esito negativo della lite. Il giudice di merito ha in particolare valorizzato la circostanza che il Russo, allorquando ebbe a notificare l’intimazione di sfratto nell’interesse del Garofalo, era già certamente a conoscenza del fatto che l’intimato Segretario di Stato per la difesa del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del Nord aveva disconosciuto la propria sottoscrizione in calce a molteplici altri contratti di locazione, ed ha quindi ritenuto che il professionista avrebbe dovuto informare il proprio assistito, sconsigliandogli di avviare il procedimento. L’inadempimento del difensore, infatti, è stato configurato in quanto “il concreto pericolo che, anche in relazione al contratto di locazione azionato da [OSCURATO:PERSONA], il procedimento di convalida (e poi il successivo giudizio a cognizione piena) potessero avere un esito negativo a causa della non riconducibilità del rapporto contrattuale alla parte intimata, avrebbe dovuto necessariamente essere portato a conoscenza del cliente e, probabilmente avrebbero dovuto, in ogni caso, consigliare l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ad astenersi da intraprendere l’azione giudiziaria poi conclusa negativamente, con il rigetto della domanda per [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. pag. 3 dell’ordinanza). Statuizione, questa, che non è adeguatamente attinta dalla censura in esame”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , d el D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
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