CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 37424/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente – - Relatore - Sent. n. sez. 1065/2025 UP – 30/09/2025 R.G.N. 13097/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 2 luglio 2024 che ha condannato l’imputato [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. (capo a), nonché per il reato di cui all’art.495 cod. pen. (capo b), alla pena di due anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito sintetizzati. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37424/2025 Roma, lì, 17/11/2025 2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento al capo b), emergendo dalla sentenza impugnata che l’imputato avrebbe dichiarato di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA] e che dai successivi accertamenti è emerso che le sue esatte generalità corrispondevano proprio a quelle di [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, l’imputato sarebbe stato condannato per avere dichiarato le sue esatte generalità, come emerso dalle successive verifiche neppure meglio specificate. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio, essendo stata applicata per il reato di cui al capo a), punito dall’art. 337 cod.pen., la pena della reclusione per la durata di anni due e mesi due, di gran lunga superiore al minimo edittale pari a mesi sei di reclusione e come tale sproporzionata al fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato per infondatezza del primo motivo e inammissibilità del secondo. Innanzitutto, deve rilevarsi che nella motivazione della sentenza della Corte di appello vi è un errore materiale nella parte in cui si afferma che l’imputato avrebbe dichiarato le generalità di [OSCURATO:PERSONA] corrispondenti a quelle risultanti dagli accertamenti successivamente espletati attraverso il riscontro dei riscontri dattiloscopici. Dalla sentenza di primo grado e dagli stessi motivi di appello che non mettevano in discussione tale circostanza, risulta chiaramente ed indiscutibilmente che l’imputato aveva prima fornito le generalità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 marzo 1979, e che solo successivamente le aveva rettificate in quelle di [OSCURATO:PERSONA]. Le generalità dichiarate in occasione del controllo stradale sono, pertanto, indubbiamente diverse da quelle che lo stesso imputato ha poi dichiarato essere quelle vere, avendo giustificato la differente verbalizzazione con l’assunto che si sarebbe trattato di un equivoco, avendo inteso riferirsi alle generalità del proprietario dell’autovettura che stava guidando. Tale assunto, sconfessato dagli agenti operanti, non è stato ritenuto fondato perché sfornito di prove. Deve essere ricordato che per l’orientamento di legittimità oramai consolidato, che questo Collego condivide, il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri è integrato dalla condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (Sez. 5, n. 23556 del 15/07/2020 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279362). Nel caso in esame, trattandosi di false dichiarazioni rese nello stesso giorno in cui sono state verbalizzate, ai fini della prova della integrazione della fattispecie di reato prevista dall’art. 495 cod. pen. è sicuramente irrilevante stabilire quali siano quelle vere, essendo certo che almeno una delle due difformi dichiarazioni delle proprie generalità sia falsa. 2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità, atteso che il Giudice d'appello ha applicato correttamente i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. per determinare l'entità della sanzione nei confronti del ricorrente tra i quali è contemplata anche la gravità del fatto. La sentenza impugnata, infatti, ha analiticamente indicato le ragioni poste a base di tale decisione, evidenziando la gravità della fuga a bordo di una moto con superamento di plurimi incroci con semaforo rosso, addirittura salendo sul marciapiede, oltre che valorizzando le lesioni subite dall’agente che lo inseguiva. E' stata così offerta una motivazione che, sul punto, è completa e del tutto immune da vizi logici o giuridici. 3. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]