CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 7 giugno 2021, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Tribunale di Verona il 14 luglio 2020 in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, Cod.Strada. L'esponente, con unico motivo promiscuo, lamenta violazione di legge, vizio di motivazione della sentenza impugnata, mancante di una disamina quanto alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., nonché eccessività della pena ed erronea qualificazione giuridica del fatto. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché affatto generico: in pratica, contestando la mancata valutazione di ragioni di proscioglimento, esso di fatto nega contro ogni evidenza che vi sia stato un esame critico delle emergenze probatorie da parte dei giudici di merito, a fronte del fatto che la sentenza d'appello - come già quella di primo grado, da leggersi come un unicum argomentativo, trattandosi di doppia conforme - ha correttamente argomentato circa la sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato Nel resto, le ulteriori doglianze risultano prive di ogni argomentazione a sostegno, oltre ad attingere - come nel caso della misura della pena - questioni demandate ai giudici di merito e non sottoponibili a scrutinio di legittimità. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro :3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 17 marz