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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05186/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Patti. che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 624 e 612 cod. pen, ha accolto l'appello proposto dalla parte civile dichiarando la predetta Cirillo responsabile agli effetti civili per il fatto contestato al capo B dell'imputazione, qualificato come furto tentato.

2. Propone ricorso per Cassazione l'imputata.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 516 e 517,521 e 522 cod. proc. pen. e difetto di contestazione, nonché vizio di motivazione.

Con motivazione illogica, la Corte messinese aveva ritenuto l'imputata responsabile di un fatto ben diverso da quello contestato.

Invero, i fatti descritti in rubrica ( Capo A) riguardavano l'avvenuta sottrazione di un orologio d'oro a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i quali lavorava come collaboratrice domestica, nonchè la sottrazione delle somme di euro 20,00 e 25,00, prelevate dal portafogli della figlia dei predetti [OSCURATO:PERSONA], persona offesa e querelante.

Il capo B) riguardava invece le minacce rivolte alla [OSCURATO:PERSONA], poiché la Cirillo, sorpresa nell'atto di occultare il portafogli, diceva che gliela avrebbe fatta pagare promuovendo una vertenza sindacale.

La Corte territoriale aveva qualificato il fatto di cui al capo B) come tentativo di furto, ma il fatto contestato come reato di cui all'art. 612 era l'aver proferito la minaccia di "farla pagare" promuovendo vertenza sindacale.

Per attribuire alla ricorrente la responsabilità circa il tentato furto il PM avrebbe dovuto procedere a contestazione suppletiva.

La sentenza era quindi nulla per difetto di correlazione tra accusa e sentenza. 2.1 Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova.

Vi era insanabile contraddizione tra le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile ([OSCURATO:PERSONA])fe le dichiarazioni rese dal padre di quest'ultima circa la proprietà del portafogli.

In difetto di prova circa la appartenenza del portafogli alla querelante, l'azione penale avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile per mancanza di querela.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. La parte civile ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato.

2. Le norme che si assumono violate attengono al principio enunciato dall'art. 521 cod.proc.pen., in base al quale, ove il pubblico ministero non abbia provveduto a modificare l'imputazione, il giudice non può pronunciare sentenza per un fatto diverso da quello ivi descritto ma deve disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Sul punto, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carrelli, Rv.248051), ha affermato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa.

Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza non può esaurirsi nel mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

E' stato infatti affermato che, a fondamento del cd principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, sta l'esigenza di assicurare all'imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto che è oggetto dell'imputazione.

Ne discende che il principio in parola non è violato ogni qualvolta siffatta possibilità non risulti sminuita.

Pertanto, nei limiti di questa garanzia, quando nessun elemento che compone l'accusa sia sfuggito alla difesa dell'imputato, non si può parlare di mutamento del fatto e il giudice è libero di dare al fatto la qualificazione giuridica che ritenga più appropriata alle norme di diritto sostanziale.

In altri termini, quindi, siffatta violazione non ricorre quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza (ex multis , Sez. 5 - n. 37434 del 19/05/2023 , Rv. 285336-01; sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Rv. 279555; Sez. 2 - n. 12328 del 24/10/2018, Rv. 276955 - 01; Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Rv. 257015 - 01; Sez.5, n. 2074 del 25/11/2008, Rv. 242351-01)

3. Va poi precisato che il fatto, di cui agli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., viene definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione tra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619-01; Sez.1, n. 28877 del 4/06/2013, Colletti, Rv. 256785-01).

4. Orbene, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi citati, rilevando come al capo B) della imputazione fosse stato contestato, in fatto, che l'imputata era stata sorpresa nell'atto di occultare il portafogli della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e che, al capo A), la contestazione riguardasse l'avvenuta sottrazione di somme di danaro dal predetto portafogli.

Il gesto di prendere il portafogli, poi nascondendolo sotto un posacenere nel momento in cui la Fazio era entrata nella stanza, è stato inquadrato dai giudici di merito come atto diretto in modo non equivoco ad impossessarsi delle somme ivi contenute, intento non realizzatosi perchè la Cirillo era stata sorpresa dalla Fazio, comparsa improvvisamente nella stanza ove quest'ultima si trovava per svolgere le faccende domestiche presso l'abitazione dei 2' c E_ genitori.

Inoltre, la Corte territoriale ha considerato come, sul punto, si ampiamente svolta l'istruttoria dibattimentale, tramite l'acquisizione della messaggistica intercorsa la [OSCURATO:PERSONA] e l'imputata, delle dichiarazioni della persona offesa e del verbale delle sommarie informazioni rese dal padre della Fazio, nel frattempo deceduto.

Nella citata messaggisticalk si legge testualmente " da tanto tempo sospettavo di te e finalmente oggi ti ho sorpreso con il mio portafogli in mano"; inoltre, la sentenza impugnata fa riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, appunto la [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato di aver colto l'imputata con il portafogli in mano e che quest'ultima, al fine di occultarlo, gli aveva poggiato sopra un posacenere.

Dette dichiarazioni erano poi state riscontrate dal contenuto delle informazioni rese dal padre della Fazio.

Come detto, l'impugnata sentenza, in ossequio ai principi esposti, ha osservato che i fatti su cui si era svolto il contraddittorio erano noti alla predetta imputata, non erano mutati nel corso del giudizio e, sui predetti fatti, l'imputata aveva potuto ampiamente svolgere le proprie difese durante il processo.

5. Il secondo motivo è infondato.

La doglianza fa leva sulle dichiarazioni rese dal padre della persona offesaiil quale, nel confermare la circostanza che la Cirillo fosse stata colta dalla propria figlia con il portafogli in mano, occultandolo, si era riferito al borsellino della propria moglie, e non a quello della figlia.

Di conseguenza, mancando la certezza della riferibilità alla querelante della proprietà o possesso della cosa oggetto di furto, l'azione penale non sarebbe procedibile per difetto di querela.

Orbene, è principio consolidato che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5 - n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312 - 01; Sez. 4 - , n. 410 del 09/11/2021, Rv. 282558 - 01).

Tanto premesso, sono immuni da vizi le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale in ordine alla attendibilità del narrato della persona offesa, riportando, in merito alla sottrazione del portafogli, il riscontro della messaggistica sopra citata, ed apprezzando il contenuto delle sommarie informazioni del padre come conferma riguardo alla concreta dinamica dei fatti ( precisamente, la circostanza che la figlia fosse andata a controllare cosa stesse facendo la Cirillo in una stanza della casa dei genitori ove lavorava come domestica, poi sostanzialmente riferendo quanto gli aveva detto la [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'aver sorpreso la Cirillo con un borsellino in mano). •

6. Si impone conclusivamente il rigetto del ricorso.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, liquidate come da dispositivo.

PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro tremila oltre accessori come per legge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Patti. che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 624 e 612 cod. pen, ha accolto l'appello proposto dalla parte civile dichiarando la predetta Cirillo responsabile agli effetti civili per il fatto contestato al capo B dell'imputazione, qualificato come furto tentato. 2. Propone ricorso per Cassazione l'imputata. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 516 e 517,521 e 522 cod. proc. pen. e difetto di contestazione, nonché vizio di motivazione. Con motivazione illogica, la Corte messinese aveva ritenuto l'imputata responsabile di un fatto ben diverso da quello contestato. Invero, i fatti descritti in rubrica ( Capo A) riguardavano l'avvenuta sottrazione di un orologio d'oro a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i quali lavorava come collaboratrice domestica, nonchè la sottrazione delle somme di euro 20,00 e 25,00, prelevate dal portafogli della figlia dei predetti [OSCURATO:PERSONA], persona offesa e querelante. Il capo B) riguardava invece le minacce rivolte alla [OSCURATO:PERSONA], poiché la Cirillo, sorpresa nell'atto di occultare il portafogli, diceva che gliela avrebbe fatta pagare promuovendo una vertenza sindacale. La Corte territoriale aveva qualificato il fatto di cui al capo B) come tentativo di furto, ma il fatto contestato come reato di cui all'art. 612 era l'aver proferito la minaccia di "farla pagare" promuovendo vertenza sindacale. Per attribuire alla ricorrente la responsabilità circa il tentato furto il PM avrebbe dovuto procedere a contestazione suppletiva. La sentenza era quindi nulla per difetto di correlazione tra accusa e sentenza. 2.1 Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova. Vi era insanabile contraddizione tra le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile ([OSCURATO:PERSONA])fe le dichiarazioni rese dal padre di quest'ultima circa la proprietà del portafogli. In difetto di prova circa la appartenenza del portafogli alla querelante, l'azione penale avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile per mancanza di querela. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. La parte civile ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. 2. Le norme che si assumono violate attengono al principio enunciato dall'art. 521 cod.proc.pen., in base al quale, ove il pubblico ministero non abbia provveduto a modificare l'imputazione, il giudice non può pronunciare sentenza per un fatto diverso da quello ivi descritto ma deve disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Sul punto, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carrelli, Rv.248051), ha affermato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza non può esaurirsi nel mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. E' stato infatti affermato che, a fondamento del cd principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, sta l'esigenza di assicurare all'imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto che è oggetto dell'imputazione. Ne discende che il principio in parola non è violato ogni qualvolta siffatta possibilità non risulti sminuita. Pertanto, nei limiti di questa garanzia, quando nessun elemento che compone l'accusa sia sfuggito alla difesa dell'imputato, non si può parlare di mutamento del fatto e il giudice è libero di dare al fatto la qualificazione giuridica che ritenga più appropriata alle norme di diritto sostanziale. In altri termini, quindi, siffatta violazione non ricorre quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza (ex multis , Sez. 5 - n. 37434 del 19/05/2023 , Rv. 285336-01; sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Rv. 279555; Sez. 2 - n. 12328 del 24/10/2018, Rv. 276955 - 01; Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Rv. 257015 - 01; Sez.5, n. 2074 del 25/11/2008, Rv. 242351-01) 3. Va poi precisato che il fatto, di cui agli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., viene definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione tra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619-01; Sez.1, n. 28877 del 4/06/2013, Colletti, Rv. 256785-01). 4. Orbene, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi citati, rilevando come al capo B) della imputazione fosse stato contestato, in fatto, che l'imputata era stata sorpresa nell'atto di occultare il portafogli della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e che, al capo A), la contestazione riguardasse l'avvenuta sottrazione di somme di danaro dal predetto portafogli. Il gesto di prendere il portafogli, poi nascondendolo sotto un posacenere nel momento in cui la Fazio era entrata nella stanza, è stato inquadrato dai giudici di merito come atto diretto in modo non equivoco ad impossessarsi delle somme ivi contenute, intento non realizzatosi perchè la Cirillo era stata sorpresa dalla Fazio, comparsa improvvisamente nella stanza ove quest'ultima si trovava per svolgere le faccende domestiche presso l'abitazione dei 2' c E_ genitori. Inoltre, la Corte territoriale ha considerato come, sul punto, si ampiamente svolta l'istruttoria dibattimentale, tramite l'acquisizione della messaggistica intercorsa la [OSCURATO:PERSONA] e l'imputata, delle dichiarazioni della persona offesa e del verbale delle sommarie informazioni rese dal padre della Fazio, nel frattempo deceduto. Nella citata messaggisticalk si legge testualmente " da tanto tempo sospettavo di te e finalmente oggi ti ho sorpreso con il mio portafogli in mano"; inoltre, la sentenza impugnata fa riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, appunto la [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato di aver colto l'imputata con il portafogli in mano e che quest'ultima, al fine di occultarlo, gli aveva poggiato sopra un posacenere. Dette dichiarazioni erano poi state riscontrate dal contenuto delle informazioni rese dal padre della Fazio. Come detto, l'impugnata sentenza, in ossequio ai principi esposti, ha osservato che i fatti su cui si era svolto il contraddittorio erano noti alla predetta imputata, non erano mutati nel corso del giudizio e, sui predetti fatti, l'imputata aveva potuto ampiamente svolgere le proprie difese durante il processo. 5. Il secondo motivo è infondato. La doglianza fa leva sulle dichiarazioni rese dal padre della persona offesaiil quale, nel confermare la circostanza che la Cirillo fosse stata colta dalla propria figlia con il portafogli in mano, occultandolo, si era riferito al borsellino della propria moglie, e non a quello della figlia. Di conseguenza, mancando la certezza della riferibilità alla querelante della proprietà o possesso della cosa oggetto di furto, l'azione penale non sarebbe procedibile per difetto di querela. Orbene, è principio consolidato che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5 - n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312 - 01; Sez. 4 - , n. 410 del 09/11/2021, Rv. 282558 - 01). Tanto premesso, sono immuni da vizi le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale in ordine alla attendibilità del narrato della persona offesa, riportando, in merito alla sottrazione del portafogli, il riscontro della messaggistica sopra citata, ed apprezzando il contenuto delle sommarie informazioni del padre come conferma riguardo alla concreta dinamica dei fatti ( precisamente, la circostanza che la figlia fosse andata a controllare cosa stesse facendo la Cirillo in una stanza della casa dei genitori ove lavorava come domestica, poi sostanzialmente riferendo quanto gli aveva detto la [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'aver sorpreso la Cirillo con un borsellino in mano). • 6. Si impone conclusivamente il rigetto del ricorso. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, liquidate come da dispositivo. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro tremila oltre accessori come per legge
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