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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 13196/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24040-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24040/2020 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti Numero sezionale 3791/2022Numero di raccolta generale 13196/2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2182/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 10.1.2010 [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8464/2009, emesso dal Tribunale di Napoli, in virtù del quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 228.000, a titolo di saldo del contratto di permuta intercorso tra le parti e quale penale per il ritardo nell’esecuzione di alcuni lavori previsti in detto contratto.

L’opponente contestava la propria debenza e spiegava domanda riconvenzionale, con la quale invocava la nullità parziale del contratto e la condanna dell’opposto alla restituzione di parte del corrispettivo pattuito, anche a titolo di ingiustificato arricchimento.

Con sentenza n. 13439/2015, resa nella resistenza degli eredi del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Napoli accoglieva in parte l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento della somma di € 60.000, inferiore a quella portata nel decreto ingiuntivo opposto.

Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], Giuliano, [OSCURATO:PERSONA], Nicholas e Raffaele e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 2182/2020, resa nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva in parte il gravame, riconoscendo agli appellanti gli accessori sulla somma liquidata in loro favore dal Tribunale e condannando la società appellata al pagamento di una somma ulteriore a titolo di penale per il ritardo nell’esecuzione delle opere previste nel contratto di permuta intercorso tra le parti.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24040/2020 Numero sezionale 3791/2022 Propone ricorso per la cassazione di detta decisioneNumero di raccolta generale 13196/2022Data pubblicazione 27/04/2022 [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Giuliano, [OSCURATO:PERSONA], Nicholas e Raffaele. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con sentenza n. 13439/2015 il Tribunale di Napoli, sezione stralcio, revocava il decreto ingiuntivo n. 8464/2009 a suo tempo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 228.000, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di €

60.000. Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello di Napoli accoglieva il gravame interposto dagli eredi del [OSCURATO:PERSONA], odierni controricorrenti, condannando la società appellata al pagamento: (1) degli interessi al saggio legale sulla somma di € 60.000 a decorrere dal 30.7.2007 su € 40.000 e a decorrere dal 30.8.2007 su € 20.000; (2) dell’ulteriore importo di € 168.000 a titolo di penale per la ritardata consegna di alcuni immobili oggetto di un contratto di permuta intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. affidandosi a tre motivi.

Con il primo di essi, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1218 e 1665 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che la previsione, nell’art. 9 della scrittura di permuta di cui è causa, di consegnare gli immobili entro il 15.10.2007, era finalizzata a determinare il tempo dell’adempimento.

Una volta accertata la consegna dei beni, il ritardo avrebbe dovuto, secondo la società ricorrente, essere F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24040/2020 Numero sezionale 3791/2022 provato dagli eredi [OSCURATO:PERSONA] mediante produzione del verbale di Numero di raccolta generale 13196/2022Data pubblicazione 27/04/2022 consegna, in mancanza del quale l’opera avrebbe dovuto essere considerata accettata senza riserve.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che il verbale di consegna era espressamente previsto dall’art. 8 della scrittura di permuta di cui anzidetto.

Di conseguenza, l’interpretazione complessiva del senso del contratto avrebbe dovuto condurre la Corte di Appello a ritenere che la penale poteva essere addebitata alla società ricorrente soltanto in presenza di verbale attestante la ritardata consegna dei beni oggetto del contratto di permuta.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto che tutti gli immobili edificati da [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati allacciati alla rete elettrica dal 20.12.2007 ed a quella del gas dal 6.3.2007.

Di conseguenza, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto l’assenza della prova della tempestiva ultimazione, e consegna, delle opere.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte di Appello ha infatti ritenuto che la previsione, nell’art. 9 della scrittura di permuta di cui è causa, dell’obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. di pagare la somma di € 12.000 per ciascun mese di ritardata consegna, rispetto alla data del 15.10.2007, costituisse clausola penale, a fronte della quale spettava alla società odierna ricorrente fornire la prova del tempestivo adempimento.

Ha poi considerato che detta prova non fosse stata conseguita e che, in mancanza di verbale di consegna si dovesse fare riferimento al certificato di ultimazione lavori, datato 12.11.2009, redatto dal direttore dei lavori nominato dalla stessa società ricorrente.

Trattasi di motivazione coerente, non affetta da irriducibili contrasti interni –peraltro neppure denunciati dalla F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24040/2020 ricorrente– che si risolve in apprezzamento di fatto, peraltro Numero sezionale 3791/2022Numero di raccolta generale 13196/2022 condotto in linea con i principi posti da questa Corte, secondo cui Data pubblicazione 27/04/2022 non occorre alcuna costituzione in mora del debitore, ove sia prevista contrattualmente una penale per l’adempimento o per il ritardo, ai sensi dell’art. 1382 c.c., essendo quest’ultima “… automaticamente dovuta a seguito del concreto verificarsi di detti eventi” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10511 del 24/09/1999, Rv. 530234 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4463 del 06/10/1978, Rv. 394132).

La pattuizione di una clausola penale, peraltro, non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui spetta al debitore provare che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione cui accede la clausola penale non siano avvenuti, ovvero siano stati determinati dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, o ancora siano giustificati dall'inadempienza dell'altra parte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1097 del 30/01/1995, Rv. 490125; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7180 del 10/05/2012, Rv. 622479; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14764 del 30/06/2014, Rv. 631760).

La decisione della Corte distrettuale è pertanto corretta, poiché gravava sull’odierna ricorrente l’onere di dimostrare il tempestivo adempimento, ovvero la natura giustificata, del ritardo nell’adempimento”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Esse vanno distratte in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24040/2020 Numero sezionale 3791/2022 La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il Numero di raccolta generale 13196/2022 ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Data pubblicazione 27/04/2022 parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Dispone la distrazione di dette spese in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 08 aprile 2022.

Il Presidente (L.G.

Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24040-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24040/2020 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti Numero sezionale 3791/2022Numero di raccolta generale 13196/2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2182/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 10.1.2010 [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8464/2009, emesso dal Tribunale di Napoli, in virtù del quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 228.000, a titolo di saldo del contratto di permuta intercorso tra le parti e quale penale per il ritardo nell’esecuzione di alcuni lavori previsti in detto contratto. L’opponente contestava la propria debenza e spiegava domanda riconvenzionale, con la quale invocava la nullità parziale del contratto e la condanna dell’opposto alla restituzione di parte del corrispettivo pattuito, anche a titolo di ingiustificato arricchimento. Con sentenza n. 13439/2015, resa nella resistenza degli eredi del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Napoli accoglieva in parte l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento della somma di € 60.000, inferiore a quella portata nel decreto ingiuntivo opposto. Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], Giuliano, [OSCURATO:PERSONA], Nicholas e Raffaele e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 2182/2020, resa nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva in parte il gravame, riconoscendo agli appellanti gli accessori sulla somma liquidata in loro favore dal Tribunale e condannando la società appellata al pagamento di una somma ulteriore a titolo di penale per il ritardo nell’esecuzione delle opere previste nel contratto di permuta intercorso tra le parti. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24040/2020 Numero sezionale 3791/2022 Propone ricorso per la cassazione di detta decisioneNumero di raccolta generale 13196/2022Data pubblicazione 27/04/2022 [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Giuliano, [OSCURATO:PERSONA], Nicholas e Raffaele. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con sentenza n. 13439/2015 il Tribunale di Napoli, sezione stralcio, revocava il decreto ingiuntivo n. 8464/2009 a suo tempo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 228.000, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 60.000. Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello di Napoli accoglieva il gravame interposto dagli eredi del [OSCURATO:PERSONA], odierni controricorrenti, condannando la società appellata al pagamento: (1) degli interessi al saggio legale sulla somma di € 60.000 a decorrere dal 30.7.2007 su € 40.000 e a decorrere dal 30.8.2007 su € 20.000; (2) dell’ulteriore importo di € 168.000 a titolo di penale per la ritardata consegna di alcuni immobili oggetto di un contratto di permuta intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. affidandosi a tre motivi. Con il primo di essi, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1218 e 1665 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che la previsione, nell’art. 9 della scrittura di permuta di cui è causa, di consegnare gli immobili entro il 15.10.2007, era finalizzata a determinare il tempo dell’adempimento. Una volta accertata la consegna dei beni, il ritardo avrebbe dovuto, secondo la società ricorrente, essere F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24040/2020 Numero sezionale 3791/2022 provato dagli eredi [OSCURATO:PERSONA] mediante produzione del verbale di Numero di raccolta generale 13196/2022Data pubblicazione 27/04/2022 consegna, in mancanza del quale l’opera avrebbe dovuto essere considerata accettata senza riserve. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che il verbale di consegna era espressamente previsto dall’art. 8 della scrittura di permuta di cui anzidetto. Di conseguenza, l’interpretazione complessiva del senso del contratto avrebbe dovuto condurre la Corte di Appello a ritenere che la penale poteva essere addebitata alla società ricorrente soltanto in presenza di verbale attestante la ritardata consegna dei beni oggetto del contratto di permuta. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto che tutti gli immobili edificati da [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati allacciati alla rete elettrica dal 20.12.2007 ed a quella del gas dal 6.3.2007. Di conseguenza, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto l’assenza della prova della tempestiva ultimazione, e consegna, delle opere. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha infatti ritenuto che la previsione, nell’art. 9 della scrittura di permuta di cui è causa, dell’obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. di pagare la somma di € 12.000 per ciascun mese di ritardata consegna, rispetto alla data del 15.10.2007, costituisse clausola penale, a fronte della quale spettava alla società odierna ricorrente fornire la prova del tempestivo adempimento. Ha poi considerato che detta prova non fosse stata conseguita e che, in mancanza di verbale di consegna si dovesse fare riferimento al certificato di ultimazione lavori, datato 12.11.2009, redatto dal direttore dei lavori nominato dalla stessa società ricorrente. Trattasi di motivazione coerente, non affetta da irriducibili contrasti interni –peraltro neppure denunciati dalla F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24040/2020 ricorrente– che si risolve in apprezzamento di fatto, peraltro Numero sezionale 3791/2022Numero di raccolta generale 13196/2022 condotto in linea con i principi posti da questa Corte, secondo cui Data pubblicazione 27/04/2022 non occorre alcuna costituzione in mora del debitore, ove sia prevista contrattualmente una penale per l’adempimento o per il ritardo, ai sensi dell’art. 1382 c.c., essendo quest’ultima “… automaticamente dovuta a seguito del concreto verificarsi di detti eventi” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10511 del 24/09/1999, Rv. 530234 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4463 del 06/10/1978, Rv. 394132). La pattuizione di una clausola penale, peraltro, non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui spetta al debitore provare che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione cui accede la clausola penale non siano avvenuti, ovvero siano stati determinati dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, o ancora siano giustificati dall'inadempienza dell'altra parte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1097 del 30/01/1995, Rv. 490125; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7180 del 10/05/2012, Rv. 622479; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14764 del 30/06/2014, Rv. 631760). La decisione della Corte distrettuale è pertanto corretta, poiché gravava sull’odierna ricorrente l’onere di dimostrare il tempestivo adempimento, ovvero la natura giustificata, del ritardo nell’adempimento”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Esse vanno distratte in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24040/2020 Numero sezionale 3791/2022 La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il Numero di raccolta generale 13196/2022 ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Data pubblicazione 27/04/2022 parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dispone la distrazione di dette spese in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 08 aprile 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C
Decreto Cassazione n. 13196/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris