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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2017

Cassazione n. 32458/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

109 - 2026;considerato che tutti i motivi sono ripetitivi e pertanto inevitabilmentegenerici, in quanto non si confrontano con le motivazioni della sentenza diappello, che si era efficacemente impegnata a confutare gli analoghi motivid’appello, in particolare evidenziando:- ai fini della affermazione di responsabilità (primo motivo) l’ineludibileelemento probatorio costituito dalla impronta papillare sulla vettura sottratta- in relazione al trattamento sanzionatorio, all’invocazione delle attenuanti(modestia del danno, lieve gravità del fatto, attenuanti generiche – secondo eterzo motivo di ricorso) si è efficacemente replicato, in motivazione, che il dannonon è affatto modesto, data l’entità del vulnus prodotto, che il fatto è grave, perle modalità dell’azione e che, in relazione alle attenuanti generiche, non vi èindicazione di fattori positivamente valutabili;osservato, con riferimento all’ultimo motivo, che esso non è consentito inquanto non formulato in precedenza, non risultando esso dalla sintesi dei motivieffettuata nella sentenza d’appello, che non è stata contestata, come dovuto, nelricorso: in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersiproposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (tra le tante: Sez. 2,n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
109 - 2026;considerato che tutti i motivi sono ripetitivi e pertanto inevitabilmentegenerici, in quanto non si confrontano con le motivazioni della sentenza diappello, che si era efficacemente impegnata a confutare gli analoghi motivid’appello, in particolare evidenziando:- ai fini della affermazione di responsabilità (primo motivo) l’ineludibileelemento probatorio costituito dalla impronta papillare sulla vettura sottratta- in relazione al trattamento sanzionatorio, all’invocazione delle attenuanti(modestia del danno, lieve gravità del fatto, attenuanti generiche – secondo eterzo motivo di ricorso) si è efficacemente replicato, in motivazione, che il dannonon è affatto modesto, data l’entità del vulnus prodotto, che il fatto è grave, perle modalità dell’azione e che, in relazione alle attenuanti generiche, non vi èindicazione di fattori positivamente valutabili;osservato, con riferimento all’ultimo motivo, che esso non è consentito inquanto non formulato in precedenza, non risultando esso dalla sintesi dei motivieffettuata nella sentenza d’appello, che non è stata contestata, come dovuto, nelricorso: in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersiproposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (tra le tante: Sez. 2,n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 32458/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris