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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36460/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' 'CENO; lette/s ite le conclusioni del PG ckp a-~ ra)taiL: elu :dtA 'au.v.u.ekokur,'ì-,3 U:9 44 4e..u,"011;bk nAtil,L, '73 DAR dt k CAAA :Ag2 DIO& AVM eAltt s [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 26 febbraio 2020, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui all'art. 703 cod. pen., contestatogli per avere utilizzato una delle armi in suo possesso -il fucile da caccia semiautomatico marca Branchi cal. 12, regolarmente detenuto- esplodendo un colpo dalla finestra della propria abitazione in direzione della strada al fine di provocare l'allontanamento di un gruppo di adolescenti che ivi stazionavano.

Il Tribunale disponeva, altresì, la confisca e la distruzione dei fucili e delle munizioni sequestrate "trattandosi dei mezzi mediante i quali il reato è stato commesso".

2. Avverso la precisata sentenza ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore avv. to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla disposta ablazione di armi e munizioni estranee al reato per cui si è proceduto.

3. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso per le armi diverse dal fucile marca Branchi, senza restituzione ma rimettendo alla competente Autorità amministrativa di p.s. la verifica dell'attuale permanenza in capo al ricorrente dei requisiti soggettivi richiesti per la detenzione di armi da sparo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, ammissibile in rito, è fondato e meritevole di accoglimento.

2. È pacifico in fatto, a tenore dello stesso capo di imputazione, che l'arma impiegata dall'imputato per lo sparo in direzione della pubblica via è il fucile da caccia marca Branchi cal. 12, dispositivo rinvenuto nel corso della successiva perquisizione domiciliare e posto in sequestro unitamente ad altri fucili e munizionamento vario, regolarmente detenuti.

3. È parimenti pacifico che, nel caso in esame, l'arma viene in rilievo non in quanto tale, ossia quale oggetto di una delle plurime condotte previste dalla legislazione speciale in materia (fabbricazione, detenzione, porto, contraffazione, alterazione, cessione ed altro), ma come oggetto correlato ad una diversa fattispecie incriminatrice, la cui relazione funzionale deve essere qualificata esclusivamente nei modi descritti dal disposto dell'art. 240, primo comma, cod. pen. (cose che servirono o furono destinate a commettere il reato), trattandosi della condizione che legittima sia l'applicazione della previsione generale (art.240 cod. pen.) sia della previsione speciale (art. 6 legge 22 maggio 1975, n.152), la cui finalità è quella di rendere obbligatoria in simili casi una confisca che sarebbe altrimenti solo facoltativa.

4. Ora, la relazione pertinenziale, correttamente evocata dal giudice di merito, è stata estesa senza esplicarne le ragioni a tutti i dispositivi rinvenuti nell'abitazione dell'imputato, legittimamente detenuti e non utilizzati per la commissione dell'illecito, per i quali non sussistendo i presupposti per la confisca facoltativa verrebbe meno la possibilità di ritenere applicabile la previsione speciale di cui all'art. 6 legge n.152 del 1975, ferma restando la possibile adozione, nella competente sede, di forme diverse di inibizione al possesso, previa valutazione della pericolosità soggettiva del detentore.

5. Alla luce dei superiori rilievi, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento che ne è investito va annullato con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla confisca delle armi, con relativo munizionamento, estranee al fucile da caccia semiautomatico Branchi, calibro 12, e al relativo munizionamento, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' 'CENO; lette/s ite le conclusioni del PG ckp a-~ ra)taiL: elu :dtA 'au.v.u.ekokur,'ì-,3 U:9 44 4e..u,"011;bk nAtil,L, '73 DAR dt k CAAA :Ag2 DIO& AVM eAltt s [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 26 febbraio 2020, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui all'art. 703 cod. pen., contestatogli per avere utilizzato una delle armi in suo possesso -il fucile da caccia semiautomatico marca Branchi cal. 12, regolarmente detenuto- esplodendo un colpo dalla finestra della propria abitazione in direzione della strada al fine di provocare l'allontanamento di un gruppo di adolescenti che ivi stazionavano. Il Tribunale disponeva, altresì, la confisca e la distruzione dei fucili e delle munizioni sequestrate "trattandosi dei mezzi mediante i quali il reato è stato commesso". 2. Avverso la precisata sentenza ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore avv. to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla disposta ablazione di armi e munizioni estranee al reato per cui si è proceduto. 3. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso per le armi diverse dal fucile marca Branchi, senza restituzione ma rimettendo alla competente Autorità amministrativa di p.s. la verifica dell'attuale permanenza in capo al ricorrente dei requisiti soggettivi richiesti per la detenzione di armi da sparo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, ammissibile in rito, è fondato e meritevole di accoglimento. 2. È pacifico in fatto, a tenore dello stesso capo di imputazione, che l'arma impiegata dall'imputato per lo sparo in direzione della pubblica via è il fucile da caccia marca Branchi cal. 12, dispositivo rinvenuto nel corso della successiva perquisizione domiciliare e posto in sequestro unitamente ad altri fucili e munizionamento vario, regolarmente detenuti. 3. È parimenti pacifico che, nel caso in esame, l'arma viene in rilievo non in quanto tale, ossia quale oggetto di una delle plurime condotte previste dalla legislazione speciale in materia (fabbricazione, detenzione, porto, contraffazione, alterazione, cessione ed altro), ma come oggetto correlato ad una diversa fattispecie incriminatrice, la cui relazione funzionale deve essere qualificata esclusivamente nei modi descritti dal disposto dell'art. 240, primo comma, cod. pen. (cose che servirono o furono destinate a commettere il reato), trattandosi della condizione che legittima sia l'applicazione della previsione generale (art.240 cod. pen.) sia della previsione speciale (art. 6 legge 22 maggio 1975, n.152), la cui finalità è quella di rendere obbligatoria in simili casi una confisca che sarebbe altrimenti solo facoltativa. 4. Ora, la relazione pertinenziale, correttamente evocata dal giudice di merito, è stata estesa senza esplicarne le ragioni a tutti i dispositivi rinvenuti nell'abitazione dell'imputato, legittimamente detenuti e non utilizzati per la commissione dell'illecito, per i quali non sussistendo i presupposti per la confisca facoltativa verrebbe meno la possibilità di ritenere applicabile la previsione speciale di cui all'art. 6 legge n.152 del 1975, ferma restando la possibile adozione, nella competente sede, di forme diverse di inibizione al possesso, previa valutazione della pericolosità soggettiva del detentore. 5. Alla luce dei superiori rilievi, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento che ne è investito va annullato con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla confisca delle armi, con relativo munizionamento, estranee al fucile da caccia semiautomatico Branchi, calibro 12, e al relativo munizionamento, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma,
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