CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40094/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto Ettore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio, in relazione al reato di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2, cod. pen., ritenuta la flagranza alla luce della relazione tecnica dei verificatori, attestante un prelievo sin dal 2017. 2. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di flagranza, non avendo il giudice argomentato alcunché in merito alle circostanze di fatto che la integrerebbero. Con il secondo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale, sempre con riferimento al requisito della flagranza, nella specie assunta come insussistente, non avendo il giudice spiegato quale sia stata la condotta flagrante dell'arrestato, quanto alla captazione dell'energia, la peculiarità della ipotesi in esame non permettendo di valorizzare la osservazione, da parte della PG, delle luci accese all'interno dell'immobile oggetto del controllo, in difetto di univoci elementi attestanti che le luci fossero alimentate proprio dal ritenuto allaccio abusivo, non essendo riusciti gli organi accertatori a riaccenderle, dopo il loro spegnimento. Il che, secondo la impostazione difensiva, dimostrerebbe l'assenza di un collegamento tra il ritenuto abuso e la sottrazione di energia, non essendo stato possibile, neppure per i tecnici intervenuti, riattivare il sistema. Sul punto, la difesa rileva che gli accertatori avrebbero visto il [OSCURATO:PERSONA] recarsi presso il capannone e spegnere le luci, accedendo al suo interno, sebbene il sistema non si trovasse nel capannone e nemmeno in sua prossimità, bensì all'esterno della proprietà del [OSCURATO:PERSONA], il che conforterebbe la tesi difensiva della esistenza di un gruppo elettrogeno di proprietà e renderebbe incerto il requisito della flagranza. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge, in relazione al difetto dei presupposti per procedere ad arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza: nella specie, secondo il deducente, si sarebbe di fronte al più a un furto semplice, punibile a querela della persona offesa, passibile di solo arresto facoltativo a condizione dell'avvenuta presentazione della querela, nella specie mancante. Inoltre, non sussisterebbero le aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen., neppure trasfuse nel capo d'imputazione, nel quale si fa riferimento solo alla circostanza di cui al n. 2 citato, rispetto alla quale si evidenzia l'assenza di elementi che permettano di comprendere ciò che sarebbe stato danneggiato in occasione della predisposizione dell'allaccio abusivo, atteso che l'unico riferimento riguarda un lucchetto di proprietà dell'arrestato. Infine, con il quarto motivo, ha dedotto analogo vizio, sempre in riferimento alle condizioni per procedere all'arresto, avuto riguardo alla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., che il deducente ritiene ricorrente nella specie, con la conseguenza che l'arresto avrebbe potuto essere operato solo facoltativamente, nel caso in cui la misura fosse stata giustificata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto, giustificazione delle quali non vi è traccia nel verbale. La valutazione sulla entità del danno, inoltre, era formulabile dalla polizia giudiziaria, consapevole dello stato dei luoghi, osservando la difesa che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Massimo sarebbero, di contro, inattendibili stante il rapporto di astio intercorrente tra costui e l'arrestato. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ettore [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il Tribunale, nel convalidare l'arresto obbligatorio del [OSCURATO:PERSONA], operato dalla P.G. nella flagranza del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose, ai sensi dell'art. 380, comma 2, lett. e), cod. proc pen., alla stregua di quanto emergente dalla relazione tecnica dei verificatori dell'ente erogatore, ha dato anche atto del fatto che le circostanze emerse successivamente (dalle dichiarazioni, cioè, dell'arrestato e dalla documentazione versata in atti) avevano ristretto il lasso temporale al cui interno la condotta era ascrivibile all'arrestato (non dal 2017, ma dal 2020), con conseguente possibile configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., che avrebbe autorizzato solo un arresto facoltativo al ricorrere della gravità del fatto o della pericolosità del reo, osservando, tuttavia, che ciò non era stato noto alla polizia giudiziaria, al momento dell'operato arresto, e neppure era stato dalla stessa conoscibile. 3. I motivi sono in parte manifestamente infondati, in parte solo infondati e possono essere cumulativamente esaminati con riferimento sia alla condizione di flagranza, che avuto riguardo alla configurabilità dell'attenuante ostativa all'arresto obbligatorio. 4. In via preliminare, deve intanto precisarsi che - contro il provvedimento di convalida dell'arresto - possono dedursi con il ricorso per cassazione esclusivamente vizi di legittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza dei termini, rimanendo escluse le questioni relative ai vizi di motivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di merito inerente l'affermazione della responsabilità penale (sez. 6 n. 21771 del 18/5/2016, Rv. 267071; n. 38180 del 14/1/2010, Rv. 248519). 5. Quanto, poi, alla natura del sindacato in sede di convalida dell'arresto in flagranza di reato, questa Corte ha più volte affermato che il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziarla e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito) [sez. 6 n. 8341 del 12/2/2015, Rv. 262502]. In altri termini, tale giudizio deve svolgersi ex ante, avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, successivamente emersi (sez. 6 n. 18196 del 13/4/2016, Rv. 266930) e valutabili solo agli ulteriori fini della pronuncia sullo status libertatis (sez. 3 n. 37861 del 17/6/2014, Rv. 260084). Pertanto, se è legittimo che il giudice effettui sulle attestazioni della polizia giudiziaria un sindacato di attendibilità, esso va condotto tuttavia con l'oggetto e gli standards propri della sede, senza, cioè, che vengano sviluppati argomenti e metodi tipici della fase cautelare o di merito e senza soprattutto tener conto di possibili ed eventuali successivi sviluppi istruttori (sez. 6 n. 700 d; sez. 2, n. 30698 del 5/4/2013, Chitari, Rv. 256713; sez. 5, n. 49340 del 16/9/2019, P., Rv. 278382). In linea con tali princiupi, del resto, si è altresì precisato che la valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non estendendosi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia avere ad oggetto la configurabilità in astratto del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (sez. 3, n. 8422 del 18/1/2018, Glory, Rv. 272392). 6. Ciò premesso in diritto, l'ordinanza impugnata non è affetta dai vizi denunciati, avendo il giudice fatto corretta applicazione di tali principi, valutando in astratto la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 comma 1, n. 4, cod. pen., ma ritenendone, secondo un giudizio di merito insindacabile in questa sede, la non conoscibilità da parte degli organi accertatori, dando conto della circostanza che il ridimensionamento temporale della condotta era conseguito alle dichiarazioni rese dall'arrestato e dalla documentazione dallo stesso prodotta. 7. Quanto, poi, alla flagranza, deve considerarsi che, nella specie, non è necessario che la condotta si sia tradotta nella realizzazione dell'allacio abusivo, ma solo che la fruizione abusiva dell'energia fosse in atto. Il che è quanto avvenuto nella specie, l'accesso avendo consentito agli accertatori di individuare l'occupante dell'immobile servito dall'allaccio abusivo, avendo costoro dato atto della erogazione di energia in atto. Ed invero, questa Corte e questa stessa Sezione hanno già chiarito, addirittura in tema di "quasi flagranza", che tale condizione presuppone, per l'appunto, la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (sez.4, n. 36169 del 22/9/2021, Martone, Rv. 281887; n. 53553 del 26/10/2017, Kukigi, Rv. 271683, coerentemente a quanto già statuito da Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591). La difesa, nel contestare tale assunto, fa leva su argomentazioni che evocano valutazioni in punto sussistenza della gravità indiziaria, del tutto estraenee, per quanto sopra già chiarito, al sindacato sui provvedimenti pre cautelari. 8. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. De