CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30226/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
upa [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Socievole [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e da:[OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/01/2026 della Corte d'appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale, ritenuto fondatoil ricorso del Procuratore generale, ha concluso chiedendo l'annullamento conrinvio della sentenza impugnata per nuovo esame sulla responsabilita' degliimputati in ordine al reato di tentata estorsione contestato, alla luce dei principigiurisprudenziali gia' elaborati, anche con riferimento alla medesima vicenda, dacodesta Corte di legittimità; ha inoltre chiesto il rigetto del ricorso propostonell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], sostituto per delega oraledell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cosenza, che, riportatosi alla memoriadepositata, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilita' del ricorso della Procuragenerale.udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cosenza in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chesi è riportato ai motivi di ricorso e alla memoria depositata, chiedendopronunciarsi il rigetto del ricorso della Procura generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello di Catanzaroha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di tentata estorsioneaggravata, di cui al capo b), e ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizioneil reato di turbativa elettorale, di cui all’art. 87 del d. P. R. 570/1960, imputato alcapo a).Secondo l’editto accusatorio, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di sostenitore della listaelettorale in competizione per le amministrative del Comune di [OSCURATO:PERSONA] delgiugno 2017, e [OSCURATO:PERSONA], quale candidato della medesima lista, con minacciarivolta a [OSCURATO:PERSONA] ‒ cui prospettavano la perdita del rapporto di lavoro atermine, in danno della di lui compagna, [OSCURATO:PERSONA], per mancata prorogadel contratto, nel caso in cui quest’ultima e i suoi familiari non avessero votato afavore del [OSCURATO:PERSONA] e della sua lista ‒ tentavano di procurarsi l’ingiusto profittoelettorale, con corrispondente danno per la persona offesa, consistente nellamancata prosecuzione del rapporto lavorativo.2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Catanzaro e [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciatinei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Ricorso del Procuratore generale3.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge in relazione all’art.629 cod. pen., nonché di carenza di motivazione ‒ cd. rafforzata ‒,segnatamente con riguardo alla valutazione, operata in sentenza, circa le nozionidi danno patrimoniale, di profitto patrimoniale e di atto dispositivo. Secondo ilricorrente, la Corte d’appello avrebbe, per un verso, correttamente individuato iprincipi giurisprudenziali attinenti ai temi in discussione, riconoscendo anchel’efficacia della minaccia prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] circa la mancata proroga delcontratto a termine della convivente della persona offesa, e, quindi, il relativopregiudizio patrimoniale che si prospettava con la minaccia stessa. D’altro lato,avrebbe, però, erroneamente concluso nel senso della mancanza di un elementocostitutivo dell’estorsione, posto che, a parere della Corte, l’ingiusto dannopatrimoniale, consistente nella mancata proroga del contratto di lavoro, nonsarebbe dipeso da un atto dispositivo da parte della vittima, bensì dal datore dilavoro della stessa.Con siffatta argomentazione, la Corte territoriale avrebbe erroneamenteinterpretato la nozione di atto di disposizione patrimoniale, che, per pacificaaffermazione della giurisprudenza di legittimità, va inteso in senso lato, nonlimitato, cioè, agli atti negoziali tipici (quali pagamenti, contratti, rinunceesplicite) o a schemi civilistici in senso stretto. Sicché, secondo il ricorrente,anche un comportamento quale quello richiesto alla vittima ‒ vale a dire,l’espressione del proprio voto per [OSCURATO:PERSONA] e il procacciamento di consensielettorali per quest’ultimo presso i propri familiari – costituirebbe un attodispositivo, perché collegato, sia pure in senso lato, all’assetto patrimoniale dellavittima stessa e alla perdita di chance in ambito lavorativo.Si contesta, inoltre, la parte motiva, nel punto in cui la Corte ha escluso cheil vantaggio perseguito dagli imputati potesse avere natura patrimoniale; in talmodo, non si sarebbe considerato che l’esito favorevole di una competizioneelettorale, specialmente in ambito comunale, si traduce notoriamente in posizioniretribuite, indennità, gettoni di presenza e, soprattutto, nella titolarità di poteri digestione di risorse e appalti, dotati di rilevanza economica.3.2 Col secondo motivo, si contesta la carenza di motivazione cd. rafforzata,non avendo la Corte d’appello chiarito le linee portanti del proprio ragionamento,né confutato specificamente quelle individuate dal giudice di primo grado. Piùprecisamente, la Corte territoriale non avrebbe spiegato 1) perché ha ritenutopuramente eventuale la chance di prosecuzione del rapporto di lavoro dellaDamiano, 2) perché l’elezione a livello comunale non sarebbe stata foriera diutilità economicamente valutabili.4. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Rupa4.1 Con motivo unico, variamente articolato, si contesta la violazione dilegge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 86 e 87 del d. P. R. 570/1960e all’art. 129 del codice di rito, per avere la Corte di appello dichiarato estinto,per intervenuta prescrizione, il reato di turbativa elettorale (previsto dall’art. 87del d. P. R. 570/1960, di cui al capo a), anziché riqualificare la condotta imputatanella fattispecie di cui all’art. 86 (corruzione elettorale) e pronunciareproscioglimento nel merito, ai sensi dell'articolo 129 comma 2, cod. proc. pen. Sisottolinea, in particolare, l’insussistenza dell’elemento oggettivo del delittoascritto o, quantomeno, l’inoffensività della condotta.La motivazione sarebbe carente, per avere la Corte omesso di replicare allepuntuali deduzioni sollevate con atto d’appello. A tal riguardo, si eccepisce, inparticolare, la mancata dimostrazione dell’elemento oggettivo del delitto ascritto,alla luce sia del capo di imputazione a) sia della conversazione registrata, da cuiemergerebbe, a parere della difesa, la prospettazione di una mera utilità futuraper la [OSCURATO:PERSONA], consistente nel rinnovo del contratto a termine a fronte delsostegno elettorale. Condotta, quest’ultima, che andava ricondotta alla promessadi cui all’art. 86 del citato d. P. R., e, quindi, alla fattispecie di corruzioneelettorale. La motivazione, che ha fatto leva sulle espressioni intimidatoriedell’imputato, sarebbe illogica, in quanto la prospettazione di un evento futuro eincerto, quale la perdita del posto di lavoro per mancata proroga, sarebbestrutturalmente inidonea ad assumere valenza minatoria.Inoltre, la Corte non avrebbe considerato che 1) la proroga del contratto dilavoro non era rimessa alle volontà delle parti contraenti (vale a dire il [OSCURATO:PERSONA] e la cooperativa Asdiss per il servizio asilo nido), essendosubordinata ad una autorizzazione ministeriale; 2) che mai sono state operatepressioni sulle parti contrattuali per la proroga ovvero per il licenziamento.Ulteriori profili di illogicità, ovvero di carenza, della motivazione sono individuatinella mancata analisi della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primolasciava completa libertà di scelta alla vittima quanto alle determinazioni daassumere.5. All’udienza si è svolta trattazione orale dei ricorsi. È pervenuta memoria,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e YvonnePosteraro, in cui si espongono repliche al ricorso del Procuratore generale diReggio Calabria, di cui si chiede il rigetto ovvero la pronuncia di inammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale è fondato, per le ragioni diseguito (sub 2 e ss.) illustrate. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile per le ragioni esposte infra, sub 4).2. Il ricorso del Procuratore generale è fondato in entrambe le censure postea oggetto dei due motivi. In particolare, nel primo motivo di ricorso, la tesi dellaCorte d’appello è stata efficacemente contrastata in tutti i suoi snodifondamentali, concernenti i concetti di atto dispositivo patrimoniale, di dannopatrimoniale e d’ingiusto profitto.Innanzitutto, risulta correttamente inquadrata la nozione di atto dispositivopatrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione (siapure nella forma tentata, come nel caso di specie); nozione che, per comeadeguatamente tematizzata dal ricorrente, conduce anche a una lettura di dannopatrimoniale, a sua volta, estensiva. A tal proposito, il ricorrente coglie nelsegno, là dove sostiene che la Corte territoriale, pur avendo individuato taluniconferenti principi giurisprudenziali, utili a un coerente inquadramento teorico delcaso in scrutinio, non ne abbia, poi, tratto le logiche conseguenze.Invero, proprioalla luce della giurisprudenza citata in motivazione, la nozione di attopatrimoniale, rilevante nei delitti contro il patrimonio, deve ormai interpretarsiestensivamente, nel senso che «l'atto di disposizione patrimoniale della vittimanon deve integrare necessariamente un atto negoziale o giuridico in sensostretto, essendo sufficiente che si traduca in un comportamento latamente ingrado di produrre danno» (Sez. 2, n. 37474 del 20/09/2024, Capodieci, Rv.287072 - 01).Secondo tale orientamento, che è il precipitato di pronunce più risalenti delleSezioni unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 115 del 29/09/2011, dep 2012,Rossi, Rv. 251499 - 01), «l'atto di disposizione patrimoniale va scisso dallecategorie civilistiche corrispondenti, dovendo estendersi tale requisito anche acomportamenti» della vittima, sollecitata dall’agente, «da cui derivi causalmenteuna modificazione patrimoniale con ingiusto profitto al reo e a danno dellapersona offesa. Il senso riposto dell'atto di disposizione è che il danno devepotersi imputare ad un'azione che viene svolta all'interno della sfera patrimonialeaggredita, causata da errore» [il riferimento è, nella sentenza qui citata, aldelitto di truffa] «e produttiva di danno ed ingiusto profitto; il profilofinalisticamente rilevante della cooperazione della vittima non deve riposarenecessariamente nella sua qualifica in termini di atto negoziale e neanche di attogiuridico in senso stretto, ma in un altro atto, comportamento latamente ingrado di produrre danno» (Rv. 287072 – 01, cit., in motivazione, par. 2, conriferimento al delitto di truffa, ma con principio estensibile al reato di estorsione,ciò che non è sfuggito alla Corte territoriale stessa, nella sentenza in esame).Alla luce di tale estensiva interpretazione, non può condividersi laprospettazione dei giudici di appello, secondo cui, nel caso di specie,mancherebbe “la prestazione patrimoniale”, causalmente riconducibile allaminaccia volta a prospettare la mancata proroga del contratto a tempodeterminato. Quel “quid pluris” – mancante, secondo la Corte territoriale, nelcaso oggetto di esame – “tra condotta ed evento, costituito da un atto didisposizione patrimoniale da parte del soggetto coartato nella propria libertà diautodeterminazione, da cui poi scaturisce l’ingiusto profitto con altrui danno”(così, a p. 14 della gravata sentenza), è, invece, sussistente, come colto dalricorrente. Infatti, il comportamento preteso dalla vittima attraverso la minaccia‒ votare e procacciare voti a favore di [OSCURATO:PERSONA] ‒, ove non tenuto dallamedesima, avrebbe certamente inciso sulla sua sfera patrimoniale, in termini diperdita di chance lavorativa, con conseguente danno economico (Sez. U, n.30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656 – 01: «in tema di estorsione,nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità deldelitto rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguireun bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essereprovata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale»; inseguito, cfr. Sez. 2, n. 44230 del 13/11/2024, S., Rv. 287217 - 01).2.1 Quanto all’ingiusto profitto patrimoniale, secondo la Corte nonravvisabile nel caso in scrutinio, mette conto ricordare come, anche conriferimento a tale nozione, la giurisprudenza ne abbia privilegiatoun’interpretazione estensiva, segnatamente affermando (in relazione al delitto difurto, ma con principio estensibile ad altri reati contro il patrimonio: v., ad es.,Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190 - 01), che «il fine diprofitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunquevantaggio, anche di natura non patrimoniale, perseguito dall'autore» (Sez. U, n.41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 – 01, cui si rinvia, spec. sub par. 2.2, perle osservazioni circa l’assenza, nella ricostruzione dei tratti caratteristici dei delitticontro il patrimonio, di profili semantici univocamente riconducibili ad utilitàsuscettibili di diretto apprezzamento economico. In precedenza, v. anche, intema di rapina, Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276104-01;Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, Carbone, Rv. 263163-01; Sez. 2, n. 12800 del06/03/2009, Vivian, Rv. 243953-01; a identiche conclusioni, in tema diricettazione: Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508-01).Tanto puntualizzato, questo Collegio condivide i rilievi critici del ricorrente ‒esposti anche nel secondo motivo, con riferimento alla mancanza di motivazionerafforzata ‒, il quale ha dissentito, in maniera adeguatamente argomentata,dalla tesi della Corte territoriale, secondo cui il profitto perseguito dai ricorrentimediante la condotta imposta (votare e far votare) avrebbe avuto naturameramente politica e, dunque, non patrimoniale. Il comportamento richiesto allavittima, invece, era funzionalmente orientato a produrre, seppur indirettamente,un (ingiusto) profitto anche patrimoniale per gli agenti, per il tramite dell’insiemedei vantaggi (precipuamente indicati dal ricorrente; tra questi: il consolidamentoovvero l’acquisizione di cariche retribuite, la maggiore capacità, per l’eletto, diincidere sulla destinazione di risorse pubbliche, gettoni di presenza, etc.),connessi a un eventuale successo elettorale. Nel ribaltare l’esito della sentenza diprimo grado (che pronunciava condanna per il reato di tentata estorsione), e nelritenere che, dalla condotta pretesa dai ricorrenti, non sarebbe potuto derivarealcun ingiusto profitto, anche di natura patrimoniale, la Corte territoriale, comecriticamente rimarcato dal ricorrente, ha fornito una motivazione essenzialmenteasseverativa, non chiarendo le ragioni della ritenuta irrilevanza patrimonialedell’ingiusto profitto perseguito dagli imputati.3. Alla luce delle superiori argomentazioni devono ritenersi disattese lecontrarie argomentazioni sviluppate nella memoria nell’interesse di MarcelloSocievole, a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La doglianza,variamente articolata, oggetto del ricorso è, infatti, proposta per un motivo nonconsentito dalla legge, avendo la Corte d’appello dichiarato l’estinzione del reato,ascritto nel capo di imputazione a), per intervenuta prescrizione. Come statuitodalla giurisprudenza di legittimità, «in presenza di una causa di estinzione delreato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenzaimpugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo diprocedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva» (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 – 01; in motivazione, la S.C. haaffermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullitàdi ordine generale).Come chiarito dalla giurisprudenza successiva all’indicata pronuncia delleSezioni unite, ciò vale sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more delgiudizio di Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stessoprovvedimento contro il quale è stato proposto il gravame. Ritenere, infatti,rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza, in presenza diuna causa di estinzione del reato ‒ tanto più se si tratta di prescrizione come nelcaso in esame ‒ avrebbe come conseguenza, da un lato, che il rinviodeterminerebbe comunque per il giudice l'obbligo di dichiarare immediatamentela prescrizione, e, dall'altro, che il rinvio sarebbe incompatibile con l'obbligodell'immediata declaratoria di proscioglimento (Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013,dep. 2014, Zambonini, Rv. 258670 – 01, in motivazione; Sez. 2, n. 32577 del27/04/2010, Preti, Rv. 247973). I superiori rilievi rendono ultroneo l'esame dellevarie censure proposte nel motivo unico di ricorso.Deve inoltre ricordarsi che, in difetto, come nel caso di specie, di rinunciaalla prescrizione, il maturare della prescrizione del reato preclude al giudice ilcompimento di ulteriori accertamenti (v., tra le altre, Sez. 3, n. 56059 del19/09/2017, Marvelli, Rv. 272427 – 01).5. Per le ragioni illustrate, il Collegio, in accoglimento del ricorso delprocuratore generale distrettuale, annulla la sentenza impugnata limitatamenteal reato di cui al capo b), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],che condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIn accoglimento del ricorso del procuratore generale distrettuale, annulla lasentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b), con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiarainammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] franco, che condanna al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]