CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19834/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato MarcoBoscarol-ricorrente-controAgenzia delle [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria di II Grado di Bolzanon.36/2016 depositata il 11/05/2016Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 982/2017Numero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 19834/2026Data pubblicazione 15/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro270,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]