Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2024
ECLI:EU:T:2024:583
Testo integrale del provvedimento
62022TJ0694_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 4 settembre 2024 –
CMT / EUIPO – Camomilla (CAMOMILLA italia)
(causa T‑694/22) (
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)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo CAMOMILLA italia – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore CAMOMILLA – Impedimento alla registrazione relativo – Comparazione dei prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Potere di riforma del Tribunale»
1.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Esclusione
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 22)
2.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi successiva alla decisione della commissione di ricorso – Conseguenze
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 188; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 43, § 1)
(v. punti 28, 29)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Abbigliamento, calzature e cappelleria rientranti nella classe 25 ai sensi dell’accordo di Nizza e bagagli e borse per il trasporto rientranti nella classe 18 ai sensi di tale accordo
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 53, § 1, a)]
(v. punti 49‑52, 71, 73, 74, 80)
4.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi CAMOMILLA italia e CAMOMILLA
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 53, § 1, a)]
(v. punti 55, 69, 75, 79, 81, 82, 85, 86)
5.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 53, § 1, a)]
(v. punto 83)
6.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3)
(v. punto 90)
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 agosto 2022 (procedimento R 1738/2021‑2) è annullata nella parte in cui attesta la sussistenza di un rischio di confusione per quanto riguarda gli «articoli di abbigliamento (esclusi gli accappatoi)» rientranti nella classe 25 e riformata nel senso che la domanda di nullità del marchio registrato con il numero 9287038 è respinta per questi stessi prodotti.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
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GU C 7 del 9.1.2023
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