CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 ottobre 2020
Cassazione n. 30562/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso 32514-2()2()proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1I i A VINCKNZO, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTI'. DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA] A; - intimato - avverso il decreto RG 2454/2020 del TRIBUNALI', di ANCONA, depositato il 28/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]) CHF [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso un decreto con cui il Tribunale di Ancona ha dichiarato inammissibile, per tardività, un ricorso per ricusazione, da lui proposto contro i componenti dell'intero collegi() giudicante, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Propone questione di legittimità costituzionale e quattro motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Vale la regola per cui l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria (atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte), manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità "ex se" dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus". L'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa (Cass. 18611/ 2020; Cass. 2562/ 2016). Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il Ric. 2020 n. 32514 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -2- pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma "13 aprile 2021 Il Presidente .\/t,c)465tt (Ai - ELLERIA alt,NcEux \L ERTO [OSCURATO:PERSONA]