CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 01312/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/9/2020 della Corte di appello di Perugia, che prosciogliendo il ricorrente dalla contravvenzione di cui al capo B), ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale di Terni il 4/2/2019 per il reato di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo si risolve in una generica contestazione della motivazione sulla base di un diverso apprezzamento del merito, senza l'individuazione di vizi logici e giuridici della sentenza impugnata, con la quale la Corte territoriale ha proceduto ad una puntuale ricostruzione della vicenda, alla luce delle dichiarazioni, ritenute attendibili, di [OSCURATO:PERSONA]. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iarelli [OSCURATO:PERSONA] , D t":-7 ' 0 3 1ATA :21A,