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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024

Cassazione n. 46878/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla mancata assoluzione per il reato di ricettazione in quanto assorbito nel reato di cui all'art. 474 cod. pen., è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 - 01; da ultimo Sez. 7, Ordinanza n. 35241 del 04/07/2023, Kebe, non massimata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione del reato di ricettazione attenuata, è manifestamente infondato.

I giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della individuazione del termine di prescrizione del reato di ricettazione, deve aversi sempre riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod. pen. in quanto la fattispecie attenuata prevista dal medesimo articolo non costituisce autonoma previsione incriminatrice, ma circostanza attenuante speciale (vedi Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01; Sez. 2, n. 44681 del 13/09/2022, Pontecorvo, non massimata).

In considerazione della data di commissione del reato (21 gennaio 2016), il termine massimo di prescrizione si perfezionerà, pertanto, solo in data 21 gennaio 2026 e, quindi, in data successiva alla definizione del giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] s4flere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla mancata assoluzione per il reato di ricettazione in quanto assorbito nel reato di cui all'art. 474 cod. pen., è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 - 01; da ultimo Sez. 7, Ordinanza n. 35241 del 04/07/2023, Kebe, non massimata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione del reato di ricettazione attenuata, è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della individuazione del termine di prescrizione del reato di ricettazione, deve aversi sempre riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod. pen. in quanto la fattispecie attenuata prevista dal medesimo articolo non costituisce autonoma previsione incriminatrice, ma circostanza attenuante speciale (vedi Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01; Sez. 2, n. 44681 del 13/09/2022, Pontecorvo, non massimata). In considerazione della data di commissione del reato (21 gennaio 2016), il termine massimo di prescrizione si perfezionerà, pertanto, solo in data 21 gennaio 2026 e, quindi, in data successiva alla definizione del giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] s4flere estens
Sentenza Cassazione n. 46878/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris