CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14231/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero sezionale 3995/2026Numero di raccolta generale 14231/2026Data pubblicazione 14/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 4113/28/2024 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Puglia, depositata il 9/12/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Taranto l’avviso di accertamento, notificatole qualeautrice delle violazioni contestate nonché amministratrice di fatto dellaassociazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA], con ilquale l’Agenzia delle entrate aveva determinato a carico della predettaassociazione un maggior imponibile ai fini Iva in relazione all’annod’imposta 2012, chiedendo il pagamento del maggiore tributo dovuto,oltre interessi e sanzioni.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia,investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame,evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che nonsussisteva la lamentata violazione del contraddittorioendoprocedimentale giacché, essendo la Scatigna amministratrice difatto dell’associazione contribuente, doveva presumersi che ella fossea conoscenza di ogni vicenda riguardante l’ente da lei amministrato,con la conseguenza che la stessa non poteva invocare la lesione delproprio diritto di difesa per non aver ricevuto a titolo personale laNumero registro generale 12308/2025Numero sezionale 3995/2026Numero di raccolta generale 14231/2026Data pubblicazione 14/05/2026notificazione di un atto idoneo all’instaurazione del contraddittoriopreventivo.4. – Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, cui l’Agenzia delleentrate ha resistito con controricorso.5. – Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380-bis c.p.c., in data 13 dicembre 2025, in considerazionedell’inammissibilità e della manifesta infondatezza dei motivi, laricorrente, con atto depositato in data 19 gennaio 2026, ha chiesto ladecisione del ricorso, e quindi, ai sensi degli artt. 380-bis e 380-bis.1c.p.c., è stata disposta la trattazione della causa per l’odierna cameradi consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Per ragioni di priorità logica va dapprima esaminato il terzomotivo di ricorso, con il quale si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata permotivazione apparente, non desumendosi da essa né le ragioni per lequali la Corte regionale ha ritenuto che la dichiarazione di VeronicaScatigna di aver gestito l’associazione avesse il valore di confessione edeterminasse un’inversione dell’onere della prova, né le ragioni per cuisi è ritenuto che la predetta, nella sua qualità di amministratrice difatto dell’associazione, non potesse non conoscere il contenuto delprocesso verbale di constatazione (per acronimo, pvc) notificatoall’ente. La ricorrente lamenta anche che la sentenza d’appello non hadato conto delle ragioni per le quali ella è stata considerataresponsabile in solido delle obbligazioni tributarie dell’associazionesportiva, essendo rimasti oscuri gi elementi sulla scorta dei quali èstato accertato l’effettivo svolgimento, da parte sua, di atti di gestione.2. – Il motivo è infondato.Numero registro generale 12308/2025Numero sezionale 3995/2026Numero di raccolta generale 14231/2026Data pubblicazione 14/05/2026Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., sez. un., n. 22232/2016; v. anche Cass. n.1986/2025), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicaregli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017), oppure, ancora, nell’ipotesi in cui leargomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da nonpermettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo comegiustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).Nel caso di specie non ricorre nessuna delle dette ipotesi poiché lamotivazione della sentenza impugnata è chiara, logica e comprensibile. IlGiudice d’appello ha infatti ritenuto che non occorresse notificarepersonalmente a [OSCURATO:PERSONA] un atto di instaurazione delcontraddittorio preventivo giacché ella doveva necessariamente essere aconoscenza del processo verbale di constatazione già notificatoall’associazione, e ciò in virtù della sua qualità di amministratrice di fattodell’ente: qualità, questa, che la Corte regionale ha desunto da unadichiarazione con la quale la medesima Scatigna, in sede di indaginipenali, aveva affermato di aver gestito insieme dal padre, dedicandosiprincipalmente alla cura dei relativi rapporti bancari, dapprima la A.S.D.[OSCURATO:PERSONA], e poi una serie di altre associazioni sportivedilettantistiche, tra cui la A.S.D. [OSCURATO:PERSONA]. Ed è del tuttoevidente che è proprio tale gestione di fatto dell’associazione – desumibileNumero registro generale 12308/2025Numero sezionale 3995/2026Numero di raccolta generale 14231/2026Data pubblicazione 14/05/2026in via presuntiva, come meglio si vedrà appresso, anche dalla solagestione dei rapporti bancari facenti capo all’ente – ad aver costituito,nell’iter logico seguito dal Giudice d’appello, la ragione dell’imputabilitàalla Scatigna della responsabilità solidale ai sensi dell’art. 38 c.c.,disposizione espressamente richiamata nella sentenza di secondo grado.3. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697,2730, 2733 e 2735 c.c., nonché degli artt. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546del 1992 e 116 c.p.c. poiché la sentenza impugnata ha ritenuto che ladichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di aver gestito i rapporti bancari dellaA.S.D. [OSCURATO:PERSONA] avesse valore di confessione e fossesufficiente a trasferire in capo alla contribuente l’onere della provacontraria, quando invece la detta dichiarazione non poteva qualificarsicome confessione, sia perché non era stata resa in giudizio ma solo insede di verifica fiscale, sia perché essa cadeva su un fatto che non potevaconsiderarsi sfavorevole al dichiarante e favorevole alla controparte. Laricorrente assume, poi, che quella dichiarazione avrebbe al più potutocostituire oggetto del libero apprezzamento del giudice di merito, il quale,avendole invece attribuito valore di piena prova, aveva invertito il ripartodegli oneri probatori in materia, addossando di fatto alla contribuentel’onere di provare l’infondatezza della pretesa impositiva.4. – Il motivo è infondato.Deve premettersi che, contrariamente a quanto dedotto dallaricorrente, una confessione, per essere tale, non deve necessariamenteconcretarsi in una dichiarazione resa in giudizio, potendo essere laconfessione anche stragiudiziale (artt. 2730, comma 2, e 2735 c.c.). Ilfatto che non sia stata resa in giudizio non può dunque escludere che ladichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] in un interrogatorio condottonell’ambito di un procedimento penale – dichiarazione cui ha fattoriferimento la Corte regionale nella pronuncia impugnata – costituisca unaNumero registro generale 12308/2025Numero sezionale 3995/2026Numero di raccolta generale 14231/2026Data pubblicazione 14/05/2026confessione. Ciò è del resto in linea con l’indirizzo della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui le dichiarazioni rese agli organi di poliziagiudiziaria, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituisconoconfessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente (Cass. n. 29231/2024).Con la controversa dichiarazione, poi, la Scatigna non si è limitata adaffermare di aver curato i rapporti con le banche, ma ha riconosciuto, intermini più comprensivi, di aver gestito, unitamente al proprio genitore,l’associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA], pur occupandosiprevalentemente dei contatti con gli istituto di credito: ciò di cui dà atto lasentenza impugnata e che indubbiamente costituisce fatto sfavorevolealla dichiarante, essendo la qualità di amministratrice di fatto dellapredetta associazione uno dei presupposti richiamati nell’avviso diaccertamento per addebitare alla Scatigna la responsabilità solidale per idebiti tributari dell’ente privo di personalità giuridica.Per completezza, va aggiunto che anche la sola ammissione di avercurato i rapporti bancari sarebbe stata circostanza sufficiente, inmancanza di prova contraria, a far presumere la responsabilità solidale diVeronica Scatigna, ex art. 38 c.c., per le obbligazioni tributariedell’associazione. Questa Corte ha infatti chiarito che la facoltà di unsoggetto di disporre liberamente dei conti correnti intestati adun’associazione non riconosciuta implica la presunzione di avere agito innome e per conto dell’ente ai fini della responsabilità prevista dall’art. 38c.c., gravando sul predetto la prova che non vi è stata ingerenza nellagestione e, in particolare, di aver eseguito un incarico, specifico evincolato, ricevuto dal rappresentante di diritto o di fatto dell’associazione(Cass. n. 20028/2025). E nella specie la Scatigna, nell’ambito delleindagini penali, aveva reso le seguenti dichiarazioni, puntualmenteriportate nella sentenza della Corte regionale: «Nell’ambito delle predetteassociazioni sportive, curavo principalmente i rapporti con le banche […]Numero registro generale 12308/2025Numero sezionale 3995/2026Numero di raccolta generale 14231/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ho provveduto con i legali rappresentanti delle suddette associazionisportive, ad accendere i relativi conti correnti bancari, i quali sono statisuccessivamente gestiti direttamente da me e qualche volta anche da miopadre».È certo vero, come poco sopra ricordato, che la confessionestragiudiziale fatta ad un terzo, nel cui ambito può inquadrarsi quella quiin esame, è annoverabile tra il materiale probatorio che forma oggetto dellibero apprezzamento del giudice. Ma nel caso di specie i giudici regionalinon hanno affatto violato tale principio attribuendo a quella confessionevalore di prova legale, ciò che sarebbe accaduto se il Giudice d’appelloavesse in radice escluso ogni possibilità per la Scatigna di superare,mediante altre prove, le risultanze di quella dichiarazione; essi, al di là diun improprio riferimento al concetto di “inversione dell’onere della prova”,hanno piuttosto ritenuto, nell’esercizio dei loro poteri di liberoapprezzamento, che quella confessione stragiudiziale fosse elemento diper sé sufficiente a provare la qualità di amministratrice di fattodell’associazione in capo a [OSCURATO:PERSONA], e che tale risultanzaprobatoria non fosse stata superata dall’appellata, non avendo la stessaofferto elementi di prova di segno contrario.Come si vede, nel ragionamento seguito nella sentenza impugnatanon è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 2697 c.c. giacché la Corte disecondo grado ha riconosciuto che l’onere della prova del fatto su cui sibasa la pretesa creditoria fosse a carico dell’Ufficio, ritenendo poi che taleonere fosse stato assolto mediante la menzionata dichiarazioneconfessoria, le cui risultanze potevano essere poste a base della decisionestante l’assenza di altre prove in senso diverso.5. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la sentenzaimpugnata, nel disattendere l’eccezione di violazione dell’art. 12 legge n.Numero registro generale 12308/2025Numero sezionale 3995/2026Numero di raccolta generale 14231/2026Data pubblicazione 14/05/2026212 del 2000, ha dato per presupposto che [OSCURATO:PERSONA] fosseamministratrice di fatto dell’associazione, circostanza che però l’Ufficionon aveva provato.6. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 Cost.nonché dell’art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la sentenza impugnata,ritenendo che [OSCURATO:PERSONA], nel presupposto indimostrato della suaqualità di amministratrice di fatto dell’associazione, non dovesse riceverepersonalmente la notificazione di un atto di instaurazione delcontraddittorio preventivo già notificato all’associazione, ha violato ildiritto di difesa della predetta.7. – Con il quinto mezzo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12, commi 4 e 7,legge n. 212 del 2000 poiché la sentenza impugnata ha ritenuto nonapplicabili nella specie le garanzie previste dalla disposizione normativada ultimo citata sulla base di un presupposto – l’essere [OSCURATO:PERSONA] di fatto dell’associazione contribuente – non provato. Conlo stesso motivo si rimprovera alla Corte di secondo grado di essereincorsa in contraddizione là dove ha considerato [OSCURATO:PERSONA] siaquale amministratrice di fatto sia quale terzo estraneo all’associazione,quando invece, ove fosse stata amministratrice di fatto e dunqueresponsabile in solido delle obbligazioni dell’associazione, ella avrebbeavuto diritto alle stesse garanzie difensive delle debitrice principale, e ovefosse stata terza estranea, non avrebbe potuto essere consideratasolidalmente responsabile di quelle obbligazioni.8. – I motivi, che per la loro stretta connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono infondati.8.1. – Deve premettersi che la ricorrente non contesta chel’amministrazione finanziaria abbia notificato il pvc, ai finidell’instaurazione del contraddittorio preventivo, al legale rappresentanteNumero registro generale 12308/2025Numero sezionale 3995/2026Numero di raccolta generale 14231/2026Data pubblicazione 14/05/2026(formale) dell’associazione, ma contesta piuttosto l’omessa instaurazionedel contraddittorio endoprocedimentale nei suoi confronti, in quantoritenuta amministratrice di fatto dell’ente.In relazione ad una contestazione di tal genere, questa Corte ha giàavuto modo di precisare, riferendosi in particolare alla figuradell’amministratore di fatto di società di persone, ma con argomentazioniestensibili alla medesima figura operante nell’ambito di associazioni nonriconosciute, qual è pacificamente l’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], chel’amministratore di fatto, di cui sia accertata la qualità, non può invocarela lesione del proprio diritto di difesa per non aver ricevuto a titolopersonale, da parte dell’ente impositore, la notificazione di un atto idoneoall’istaurazione del contraddittorio preventivo, in quanto deve ritenersi cheegli fosse a conoscenza di ogni vicenda riguardante la società (Cass. n.4823/2023).In altri termini, la sicura conoscenza dell’atto conclusivo dell’indaginefiscale notificato all’associazione – quale può logicamente presumersi, incapo all’amministratore di fatto, in virtù del ruolo gestorio da lui rivestitonell’ambito dell’ente – esclude qualsiasi lesione delle garanzie difensive dicui all’invocato art. 12 legge n. 212 del 2000.Né può ritenersi che la sentenza impugnata sia contraddittoria là doveha definito [OSCURATO:PERSONA] quale terzo, essendo chiaro che ilriferimento fatto dalla Corte regionale alla nozione di “terzo” sia servitoesclusivamente per chiarire che la Scatigna non era la legalerappresentante dell’associazione, non ricoprendo formalmente carichegestorie all’interno dell’ente.8.2. – La qualità di amministratrice di fatto in capo a VeronicaScatigna, lungi dall’essere un presupposto indimostrato, è stata poiconsiderata provata dai giudici d’appello sulla base della dichiarazioneconfessoria di cui si è già detto.Numero registro generale 12308/2025Numero sezionale 3995/2026Numero di raccolta generale 14231/2026Data pubblicazione 14/05/20268.3. – La sentenza impugnata, avendo considerato come provata,sulla base di una dichiarazione di evidente natura confessoria, lacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse amministratrice di fattodell’associazione e avendo poi tratto da tale circostanza la conseguenzache nessuna lesione delle invocate garanzie difensive poteva nella specieconfigurarsi, si è posta pienamente in linea con i principi suesposti, sicchéva esente dalle censure rivoltele.9. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché, ai sensi del terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art.96 c.p.c., liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida complessivamente in euro 4.300,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito. Condanna la ricorrente a pagare in favoredella controricorrente l’ulteriore importo di euro 4.300,00 ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c. nonché l’importo di euro 3.000,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida