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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20398/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per la declaratoria di l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 23/11/2021 il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Brescia, avverso l'ordinanza del medesimo tribunale in data 23/09/2021 ripristinava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - gravemente indiziato del reato di cui all' art. 416 bis c.p. ed altro - la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo due motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3 e 582 c.p.p.

Assume che il tribunale era rimasto del tutto silente in ordine alla censura di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto in difetto di indicazione di una "apposita e circoscritta delega"; b. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275, 125 comma 3 e 127 comma 2 c.p.p.

Deduce che il tribunale si era limitato a fare proprie, in modo del tutto apodittico, le considerazioni dell'ufficio impugnante senza prendere in considerazione gli elementi di novità dedotti con apposita memoria attestanti I ' assenza di atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto ed a collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito era maturato.

3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato risultando palese la ritualità ed ammissibilità dell'impugnazione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.

Occorre, del resto, ricordare cheLn tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità, doveva essere dichiarato inammissibile" (sez.

VI, 07 aprile 2009, n. 17891) sicchè priva di pregio alcuno è la censura secondo cui il tribunale avrebbe del tutto omesso di pronunziarsi sulla eccezione formulata.

3.2. Il secondo motivo è generico, aspecifico e, comunque, contiene censure manifestamente infondate.

Va premesso l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).

Tanto precisato, in relazione al caso in questione, deve rilevarsi che il tribunale del riesame, con un ragionamento che non appare né carente né illogico né contraddittorio, nel confrontarsi adeguatamente con il tenore del provvedimento impugnato (il quale si era limitato a prendere in considerazione il corretto comportamento del Fiorisí unitamente all' assenza di precedenti per evasione) ha rilevato che le allegazioni difensive quanto alla adeguatezza della misura apparivano recessive tenuta in considerazione l' elevata pericolosità e la professionalità criminale del Fiorisi la cui attività criminale si era protratta per più anni ed aveva visto il coinvolgimento di più soggetti, ulteriormente precisando che lo stesso aveva commesso i fatti durante il tempo in cui era sottoposto a libertà vigilata, fatto questo ritenuto sintomatico della indifferenza rispetto ai moniti della legge e dalla sua capacità di utilizzare strumentalmente ed in modo illecito gli spazi di libertà offerti.

Ha, ancora, osservato che non era dato rinvenire alcun elemento da cui desumere alcuna presa di distanza concreta dal mondo criminale ed una attenuazione del pericolo di recidivanza, permanendo la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275 comma 3 c.p.p.

A fronte di una motivazione congrua e priva di cesure logiche l'indagato nel ricorso, che in questa sede ci occupa, si è sostanzialmente limitato a manifestare un' "opinione" opposta a quella del tribunale circa la possibilità adozione di una diversa misura senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

4.1. La cancelleria deve essere onerata di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod. proc. pen.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 29 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per la declaratoria di l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23/11/2021 il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Brescia, avverso l'ordinanza del medesimo tribunale in data 23/09/2021 ripristinava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - gravemente indiziato del reato di cui all' art. 416 bis c.p. ed altro - la misura cautelare della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo due motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3 e 582 c.p.p. Assume che il tribunale era rimasto del tutto silente in ordine alla censura di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto in difetto di indicazione di una "apposita e circoscritta delega"; b. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275, 125 comma 3 e 127 comma 2 c.p.p. Deduce che il tribunale si era limitato a fare proprie, in modo del tutto apodittico, le considerazioni dell'ufficio impugnante senza prendere in considerazione gli elementi di novità dedotti con apposita memoria attestanti I ' assenza di atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto ed a collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito era maturato. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato risultando palese la ritualità ed ammissibilità dell'impugnazione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia. Occorre, del resto, ricordare cheLn tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità, doveva essere dichiarato inammissibile" (sez. VI, 07 aprile 2009, n. 17891) sicchè priva di pregio alcuno è la censura secondo cui il tribunale avrebbe del tutto omesso di pronunziarsi sulla eccezione formulata. 3.2. Il secondo motivo è generico, aspecifico e, comunque, contiene censure manifestamente infondate. Va premesso l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Tanto precisato, in relazione al caso in questione, deve rilevarsi che il tribunale del riesame, con un ragionamento che non appare né carente né illogico né contraddittorio, nel confrontarsi adeguatamente con il tenore del provvedimento impugnato (il quale si era limitato a prendere in considerazione il corretto comportamento del Fiorisí unitamente all' assenza di precedenti per evasione) ha rilevato che le allegazioni difensive quanto alla adeguatezza della misura apparivano recessive tenuta in considerazione l' elevata pericolosità e la professionalità criminale del Fiorisi la cui attività criminale si era protratta per più anni ed aveva visto il coinvolgimento di più soggetti, ulteriormente precisando che lo stesso aveva commesso i fatti durante il tempo in cui era sottoposto a libertà vigilata, fatto questo ritenuto sintomatico della indifferenza rispetto ai moniti della legge e dalla sua capacità di utilizzare strumentalmente ed in modo illecito gli spazi di libertà offerti. Ha, ancora, osservato che non era dato rinvenire alcun elemento da cui desumere alcuna presa di distanza concreta dal mondo criminale ed una attenuazione del pericolo di recidivanza, permanendo la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275 comma 3 c.p.p. A fronte di una motivazione congrua e priva di cesure logiche l'indagato nel ricorso, che in questa sede ci occupa, si è sostanzialmente limitato a manifestare un' "opinione" opposta a quella del tribunale circa la possibilità adozione di una diversa misura senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. 4.1. La cancelleria deve essere onerata di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 29 ma
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