CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25248/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale della Libertà di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni per l’udienza ex art. 127 cod. proc. pen. senza discussioneorale, non richiesta da alcuna delle parti, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. FrancescaCostantini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 30 gennaio 2026, depositata il 26 febbraio 2026, ilTribunale di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla Procura della Re-pubblica presso il tribunale locale avverso l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari dello stesso tribunale del 16 agosto 2025, che aveva respinto la richie-sta, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un procedimento che lo vede indagato quale“promotore ed organizzatore” di un’associazione per delinquere finalizzata al traf-fico di sostanza stupefacente, per lo più del tipo cocaina, ex art. 74 d.P.R. 309/90(capo 50) — nello specifico gli si contesta di avere costituito, organizzato e gestitoun traffico di sostanze stupefacenti sul territorio nazionale, coordinando il colloca-mento, l’occultamento, la lavorazione e lo smercio di sostanza stupefacente deltipo cocaina mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari nel Comune di CivitaCastellana (VT) per reati della stessa specie — nonché di svariati reati fine: artt.81 cpv, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 (capi 3, 4, 5,7, 9, 11, 13,19, 20, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 44, 48, 49, 52); 81 cpv, 110 cod. pen.e 73, comma 1, e 80, comma 1 lett. a), d.P.R. n. 309/90 (capi 6, 21, 23); 81 cpv,110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, e 80 comma 1 lett. a) d.P.R. n. 309/90 (capo10); 81 cpv, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 (capo 14); 81 cpv,110 cod. pen., 73, comma 1, e 80 comma 1 lett. g), d.P.R. n. 309/90 (capi 36,37, 39, 40, 41,42,43, 45, 46, 47).2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia,deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione del divieto del ne bisin idem, con riferimento al reato associativo di cui al capo 50) della rubrica accu-satoria.Sul punto, si evidenzia che: a. il primo giudice aveva disatteso la richiestacautelare avanzata dal Pubblico Ministero, rilevando che per i medesimi fatti erastata già emessa misura cautelare, essendo stato contestato in altro procedimento(il N. 35212/2020 R.G.N.R.) lo stesso reato associativo (trattandosi di sodaliziofacente capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA], operante negli stessi luoghi), sia pure con unabase meno ampia, a far data dal 2020 con condotta permanente; b. nell’ambito ditale procedimento, la richiesta di misura era stata accolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre erastata rigettata per gli altri tre coindagati, e, quindi, in assenza di impugnazione daparte del Pubblico Ministero, si era formato su tale provvedimento il giudicato cau-telare; c. successivamente, sempre nell’ambito di tale procedimento, all’udienzapreliminare del 3 novembre 2025, il Pubblico Ministero aveva mutato l’imputazioneassociativa, circoscrivendola temporalmente da luglio 2020 a marzo 2021; d. se-condo la giurisprudenza di legittimità, il soggetto condannato per reato associativoex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 non può essere nuovamente perseguito per lapartecipazione a una più ampia associazione dedita al narcotraffico operante,come nel caso di specie, nello stesso contesto spazio-temporale, in assenza di unconcreto accertamento in ordine all’autonomia decisionale e operativa dei due so-dalizi, non essendo sufficiente a escludere la «medesimezza» del fatto, la meraestensione soggettiva dei componenti.Si lamenta in ricorso che, nel caso in esame, il tribunale del riesame avrebberitenuto erroneamente di poter emettere una nuova ordinanza di custodia caute-lare in relazione ad un medesimo un reato su cui si era già fondata una precedenteordinanza cautelare divenuta irrevocabile.Il ricorrente osserva che la descrizione del fatto nei due procedimenti è so-vrapponibile: il [OSCURATO:PERSONA] è descritto quale capo e promotore mentre gli altri sog-getti avrebbero realizzato meri reati fine sotto la sua direzione in qualità di parte-cipi. Pertanto, con tutta evidenza, le due associazione non sono autonome l’unadall'altra, ma condividono la capacità decisionale ricondotta ad un unico soggetto(l’odierno ricorrente) e operano nel medesimo contesto spazio-temporale (conpermanenza). Coincide, inoltre, il luogo di commissione dei reati (la zona di PrimaPorta ed aree limitrofe).Si osserva in ricorso che il tribunale del riesame ha fondato la diversità deipresupposti delle due misure sulla non sovrapponibilità del dato temporale di ope-ratività delle due associazioni ex art. 74 d.P.R. 309/90, alla luce della valutazioneex post operata dal PM nel procedimento principale relativo alla prima ordinanzacautelare, che in sede di udienza preliminare ha “chiuso”, circoscrivendola tempo-ralmente al marzo 2021, l’originaria contestazione aperta.Sul punto, per il ricorrente l'ordinanza impugnata non si confronterebbe inmodo esaustivo con le argomentazioni difensive, laddove si era sottolineato che lapubblica accusa ha modificato l'imputazione soltanto dopo la valutazione della suarichiesta cautelare nel precedente procedimento. E che, ragionando come fa ilprovvedimento impugnato, si consentirebbe al Pubblico Ministero di reiterare infi-nitamente le richieste cautelati su un medesimo fatto, frazionando anche ex postreati permanenti.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancanza della gravità indi-ziaria, erronea qualificazione dei fatti, insussistenza e inattualità delle esigenzecautelari, inadeguatezza della misura.Sotto il primo profilo, si rileva che, trattandosi di «droga parlata», l’ordinanzaimpugnata si fonderebbe su elementi di prova piuttosto incerti, quali intercetta-zioni e sommarie informazioni rese da soggetti di scarsa attendibilità.Sotto il secondo profilo, si osserva che i fatti, riguardanti modeste cessioni aldettaglio di sostanza stupefacente, avrebbero dovuto essere sussunti nell’ipotesilieve di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non ostandovi la nonoccasionalità dell’attività di spaccio e, conseguentemente, il reato associativo benpoteva essere inquadrato nella fattispecie di cui al comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n309 del 1990.Quanto al profilo delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura, sicensura che il Tribunale non abbia considerato che i reati risalgono a oltre dueanni or sono e che l’indagato non dispone e non disponeva di autonomi canali diapprovvigionamento, sicché le mutate condizioni di vita sue e dei coindagati con-sentivano di escludere il pericolo di recidiva.Si lamenta, infine, che il tribunale non abbia indicato le ragioni per le quali ilBougrine non fosse meritevole di una misura cautelare più gradata.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. Il PG presso questa Corte ha reso le proprie conclusioni scritte indicate inepigrafe per l’udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. non essendo statarichiesta da alcuna delle parti la trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si andranno di se-guito a precisare.Quanto ai rimanenti profili di doglianza, gli stessi sono assorbiti, in quanto,ancorché la proposta questione del ne bis in idem cautelare riguardi esclusiva-mente il reato associativo, la sussistenza o meno del reato associativo e la relativascrutinabilità del motivo in punto di gravità indiziaria finisce per refluire anche sulleesigenze cautelari, quanto meno sotto il profilo della gravità complessiva del fatto.L’ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo esameal Tribunale di Roma.2. Come fondatamente lamenta il ricorrente, non appare corretta in puntodi diritto la motivazione con cui, a pag. 20 dell’ordinanza impugnata, il tribunaleha confutato l’argomentazione con cui il Gip, nell’ordinanza reiettiva della misuracautelare richiestagli, aveva ritenuto la sussistenza di un’ipotesi di ne bis in idemcautelare in relazione alla circostanza che nel procedimento n. 35212/2020R.G.N.R., era già stata emessa a carico dell’odierno ricorrente una misura caute-lare in relazione al medesimo reato associativo (trattandosi di sodalizio facentecapo allo stesso [OSCURATO:PERSONA], operante negli stessi luoghi), sia pure con una basemeno ampia, a far data dal 2020 con condotta permanente.Per il tribunale capitolino: «Tale argomento deve essere respinto, tenutoconto che, oltre alla circostanza per cui gli atti del diverso citato procedimento nonsono nella disponibilità del Collegio, risulta in ogni caso che, come evidenziato dalPM nell'atto di impugnazione, si tratta di due distinte ipotesi di reato perché lepartecipazioni ad associazione ex articolo 74 d.P.R. n. 309/90 risultano non so-vrapposte cronologicamente, attesa la modifica dell'imputazione come operata nelverbale dell'udienza preliminare, celebrata anche nei confronti del ricorrente, il3/11/2025 nell'ambito del procedimento numero 35212/2020 RGNR, atto prodottonel procedimento n. 1781/2025 R.G. Libertà nei confronti della coindagata Marconiverbale, il PM ha operato in quella sede una modifica dell'imputazione quanto altempo di consumazione del reato, con le parole “in Roma accertato da luglio 2020a marzo 2021. Stante la differente epoca di consumazione dei reati, non ha luogoalcun bis in idem per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]».Orbene, ritiene il Collegio che il giudice del gravame cautelare sia incorso,in primis, in un errore di tipo metodologico. Ed invero, a fronte di un’eccezione dibis in idem cautelare, suo compito primario era, al di là del dato letterale di cuiall’incolpazione, confrontare le due incolpazioni cautelari (sulla prima essendosipacificamente consolidato il c.d. giudicato cautelare) al fine di valutarne ed inter-pretarne il tenore, per stabilire quale fosse l’ambito di estensione, spaziale e cro-nologico, delle due associazioni ex art. 74 d.P.R. 309/90. Per far ciò allora, se igiudici romani non avevano la disponibilità degli atti del diverso procedimento,come scrivono nel provvedimento impugnato, dovevano acquisirli.Va chiarito che, ai fini della verifica di cui sopra, quella che vale è l’incolpa-zione cautelare che ha portato all’emissione della prima misura, a nulla rilevando—diversamente da quanto opina il Collegio capitolino — la modifica dell’imputa-zione operata dal PM in sede di udienza preliminare, stante l’autonomia del proce-dimento incidentale de libertate rispetto a quello principale fino all’emanazionedella sentenza di primo grado che, invece, a norma dell’art. 300 cod. proc. pen.esplica efficacia anche sul procedimento de libertate.Tale verifica, pertanto, dovrà essere operata dal giudice della cautela, insede di rinvio, previa acquisizione degli atti del diverso procedimento, rispetto alquale occorre avere come riferimento l’imputazione cautelare che ha sorretto larichiesta di misura e che ha portato all’adozione della stessa, e non — va ribadito— le vicende del processo principale che potranno e dovranno avere un’inferenzadecisionale solo con l’emanazione della sentenza di primo grado.Dovrà tenersi conto, guardando in concreto gli atti del precedente procedi-mento e ai fatti in concreto contestati in quello a [OSCURATO:PERSONA], nellaloro scansione temporale, se la seconda ordinanza cautelare che si va a richiederenel presente procedimento per la “medesima” associazione riguardi un segmentotemporale realmente ulteriore e fattualmente autonomo della condotta partecipa-tiva permanente, oppure se sia solo una diversa veste formale del medesimo fattogià coperto dal primo titolo.3. Il giudice del rinvio, ai fini delle valutazioni affidategli, dovrò avere comepunto di partenza il criterio generale dell’identità storico-naturalistica del fatto: il“medesimo fatto” sussiste quando vi è corrispondenza nella condotta, nell’evento,nel nesso causale e nelle coordinate di tempo, luogo e persona. Questo è il criteriofissato da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 – 01 e ribadito,nella prospettiva dell’“idem factum”, dalla Corte costituzionale n. 200/2016 (ve-dasi, anche, ex multis, Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 –02; Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371 - 01 Sez. 1, n. 41867del 26/06/2024, D’Alise, Rv. 287251 – 01).Nel caso dei reati associativi, la verifica deve essere ancora più concreta:non basta osservare che si tratti sempre di ipotesi riconducibili all’art. 74 d.P.R.309/1990 o che si evochi lo stesso gruppo criminale; bisogna accertare quali seg-menti di partecipazione siano stati effettivamente contestati o giudicati nei dueprocedimenti e se tra essi vi sia totale sovrapposizione, oppure se il secondo pro-cedimento riguardi una prosecuzione successiva o addirittura una diversa organiz-zazione criminale (vedasi in proposito (Sez. 1, n. 36918 del 27/04/2023, Stelitano,non mass. e Sez. 1, n. 37181 del 19/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass..In concreto, occorrerà valutare i seguenti indici materiali: identità o diffe-renza della compagine, ruoli apicali, ambito territoriale di operatività, sfera di in-teressi, programma criminoso, canali di approvvigionamento, eventuale succes-sione da un sodalizio a un altro, oppure, al contrario, la permanenza di un’unicaorganizzazione che si evolve nel tempo pur cambiando membri, modalità o artico-lazioni interne.Dovendo ricordare, peraltro, che costituisce ius receptum che non sono de-cisivi, da soli, né i meri mutamenti nei ruoli individuali, né il solo dato del diversonumero dei partecipi, né una difformità temporale solo parziale, perché questi ele-menti possono essere compatibili con la natura permanente del reato associativo.Occorre accertare, invece, con giudizio di fatto riservato al giudice di merito, se ilsoggetto sia passato a una diversa. organizzazione criminale ovvero si sia verifi-cata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure aventilo stesso nome ed operanti nello stesso territorio (Sez. 1, n. 4984 del 01/12/2021,dep. 2022, Barattolo, Rv. 282721; Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Maesano,Rv. 268226; Sez. 6, n. 28116 del 26/3/2015, Nucera, Rv. 263928; Sez. 1, n. 2260del 8/11/2013, dep. 2014, Imperio, Rv. 258750)Corollario di tale principio è che, in tema di reati associativi, al fine di con-trollare il rispetto del principio del ne bis in idem, anche in rapporto alla commis-sione dei reati scopo, occorre verificare in concreto i segmenti di condotta presi inesame nei vari procedimenti, nel senso che tale principio risulta violato solo ovevi sia sovrapposizione tra le medesime condotte (Sez. 3, n. 52499 del 24/06/2014,Balzano, Rv. 261708; Sez. 1, n. 12700 del 05/03/2008, Cosenza, Rv. 239375).Infine, si è ulteriormente chiarito che, in tema di contestazione in formacosiddetta "aperta", la "identità del fatto" che rileva ai fini dell'operatività del prin-cipio del ne bis in idem, non sussiste con riguardo ad uno stesso reato permanentecontestato in relazione a periodi diversi, qualora la permanenza venga protrattaoltre la data di cessazione accertata nel precedente giudizio e venga altresì alle-gato un fatto nuovo (Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv.259642, in cui la Corte ha escluso la violazione del principio essendo stata conte-stata la partecipazione dell'imputato ad associazione mafiosa relativamente ad unperiodo successivo rispetto al procedimento già definito ed allegata, inoltre, quale"fatto nuovo", la posizione di vertice dall'imputato stesso assunta, in tale conte-sto). P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Roma,Sezione Riesame.Così deciso il 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]