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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 37553/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 18847-2025 - Udienza del 22/10/2025 - [OSCURATO:PERSONA] che Sesta [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art.455 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato quanto al giudizio di penale responsabilità della imputata; che il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato relativamente alla non esclusione della sussistenza della recidiva; e che il terzo e ultimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] che tutti i motivi predetti non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag.4 del provvedimento impugnato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); e sono inoltre inammissibili dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che il primo motivo di ricorso è anche versato in fatto, in quanto adduce circostanze non emergenti dalla pronunzia avversata. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di appello ha offerto una motivazione completa sulla recidiva, in linea con gli insegnamenti di questa Corte secondo cui occorre che il riconoscimento della recidiva sia motivato e che la valutazione del giudice non si fondi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ma si articoli in un esame concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e nella verifica se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione dei reati sub iudice, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignani, Rv. 284425; e le motivazioni di Sez.

U, n. 32318 del 30/3/2023, Rv. 284878, Sabbatini; Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez.

U, 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

Dal canto suo, la ricorrente sostiene una tesi singolare, vale a dire quella secondo cui proprio l'esistenza, tra gli altri, di precedenti per lo stesso reato deporrebbe per l'assenza di una progressione criminale. [OSCURATO:PERSONA], quanto al terzo motivo di ricorso, che la motivazione della sentenza impugnata non si presta alle critiche della ricorrente, giacché, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 18847-2025 - Udienza del 22/10/2025 - [OSCURATO:PERSONA] che Sesta [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art.455 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato quanto al giudizio di penale responsabilità della imputata; che il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato relativamente alla non esclusione della sussistenza della recidiva; e che il terzo e ultimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] che tutti i motivi predetti non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag.4 del provvedimento impugnato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); e sono inoltre inammissibili dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che il primo motivo di ricorso è anche versato in fatto, in quanto adduce circostanze non emergenti dalla pronunzia avversata. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di appello ha offerto una motivazione completa sulla recidiva, in linea con gli insegnamenti di questa Corte secondo cui occorre che il riconoscimento della recidiva sia motivato e che la valutazione del giudice non si fondi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ma si articoli in un esame concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e nella verifica se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione dei reati sub iudice, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignani, Rv. 284425; e le motivazioni di Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, Rv. 284878, Sabbatini; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Dal canto suo, la ricorrente sostiene una tesi singolare, vale a dire quella secondo cui proprio l'esistenza, tra gli altri, di precedenti per lo stesso reato deporrebbe per l'assenza di una progressione criminale. [OSCURATO:PERSONA], quanto al terzo motivo di ricorso, che la motivazione della sentenza impugnata non si presta alle critiche della ricorrente, giacché, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle am
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