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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27252/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che argomenta sulle ragioni dell'ammissibilità del ricorso presentato; Ritenuto che i motivi del ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3 della ordinanza sulla inesistenza degli indici di una programmazione essenziale dei reati successivi già al momento della prima volizione criminale ed esistenza, invece, degli indici di un sistema di vita caratterizzato dall'abitualità di tali comportamenti illeciti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che argomenta sulle ragioni dell'ammissibilità del ricorso presentato; Ritenuto che i motivi del ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3 della ordinanza sulla inesistenza degli indici di una programmazione essenziale dei reati successivi già al momento della prima volizione criminale ed esistenza, invece, degli indici di un sistema di vita caratterizzato dall'abitualità di tali comportamenti illeciti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 202
Sentenza Cassazione n. 27252/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris