CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 19106/2023
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M. SCARAVILLI ([OSCURATO:EMAIL]) - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale di SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), Oggetto: art.29 d. lgs. n.276/03 RGN Cron. Rep. CC 28.4.23 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n . 436 /20 16 pubblicata i l 24 / 1 /20 17 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 / 0 4 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Brescia rigettava in parte l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl (UPS) avverso un verbale di accertamento ispettivo Inps/DTL concernente il pagamento di contributi e sanzioni civili addebitati in via solidale ex art.29 d. lgs. n.276/03 alla società, quale appaltante di servi z i di autotrasporto merci a Consea s.r.l., poi eseguiti dal subappaltatore [OSCURATO:PERSONA]; pr esso costui quale erano impiegati i lavoratori cui si riferiva il mancato pagamento dei contributicontestato nel verbale ispettivo. Riteneva la Corte d’appello che, nonostante le parti avessero concluso due distinti contratti di trasporto per il periodo decorrente dal luglio al 2008 al maggio 2013, il rapporto andasse qualificato come nascente da contratto di appalto di servizi. Intal senso deponevano vari indici non contestati tra le parti, ovvero: l’oggetto dei due contratti, succedutisi nel tempo, era l’effettuazione di una serie indeterminata di servizi di autotrasporto per un corrispettivo commisurato in relazione non al singolo trasporto ma in funzione del peso e del volume della merce trasportata, con possibilità di aggiornamento anno per anno ed emissione di fatture mensili; la durata dei contratti era indeterminata e con dirittodi recesso previo preavviso; i lavoratori incaricati d a Con s ea s . r . l . usavano mezzi e divise con il lo g o UPS e palmari forniti dalla UPS, a conferma che si trattava di un servizio continuativo. La Corte applicava quindi la solidarietà dell’art.29 d. lgs. 276/03 riguardo a contributi e sanzioni civili, limitatamente, per queste ultime, al periodo di vigenza dell’art.29, co.2 nel testo precedente la modifica intervenuta con l’art.21 d. l. n.5/12, conv. dalla l. n.35/12. Avverso la sentenza UPS s.r.l. ricorre per tre motivi illustrati da memoria. Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) s.p.a.,resiste con controricorso illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, UPS s . r . l . deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.29, co.2 d. lgs. n.276/03, degli artt.1362, 1363, 1364, 1371, 1655, da 1678 a 1702 c.c., nonché degli artt. 2 e 6 d. lgs. n.286/05, per avere la Corte erroneamente ritenuto che le parti, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, non possano pattuire una serie indeterminata di contratti di trasporto senza che per questo debba mutare la prestazione caratteristica di trasporto e la connessa disciplina applicabile. Sostiene che il tipo contrattuale di cui all’art.1678 c.c. non richiede che l’esecuzione riguardi un solo trasporto merci da un luogo all’altro. Quando la prestazione prevalente sulle altre è quella di trasporto, dovrebbe applicarsi la normativa sul contratto di trasporto e non quella del contratto d’appalto di servizi. Il motivo deduce altresì che le previsioni dei due contratti identificavano la fattispecie del contratto di trasporto. Con il secondo motivo di ricorso, UPS s.r.l. deduce omesso esame di un fatto decisivo, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt.132, co.2, n.4 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c. per avere la Corte assunto, a indici di esclusione del contratto di trasporto, la pattuizione di un corrispettivo commisurato non al singolo trasporto ma a tariffe in funzione del peso e del volume della merce trasportata e con possibilità di aggiornamento anno per anno ed emissione di fatture mensili, nonché il fatto che i lavoratori incaricati da Consea s.r.l.indossavano divise UPS e usavano palmari forniti dalla UPS. La Corte non avrebbe motivato le ragioni per cui tali circostanze sarebbero sintomatiche della sussistenza di un contratto di appalto di servizi. Con il terzo motivo, UPS s.r.l.deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 per avere la Corte erroneamente ritenuto che, prima della modifica ad opera del d. l. n.5/12, la solidarietà in capo al committente riguardasse anche le sanzioni civili.I primi due motivi, che riguardano la stessa questione, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. La pronuncia impugnata ha seguito il consolidato orientamento di questa Corte (Cass.2926/82, Cass.14670/15, Cass.18751/18, Cass.6649/20), da riaffermare, che ha individuato i criteri in base ai quali qualificare il contratto come contratto d’appalto di servizi o di trasporto. Ricorre in particolare il contratto di appalto di servizi quando le parti abbiano inteso instaurare un rapporto durevole nel tempo(contratto di durata), avente ad oggetto non una prestazione singola di trasporto, ma una serie di prestazioni continuative di trasporto in relazione alle esigenze del committente, verso un corrispettivo che, diversamente da quanto è nel contratto di trasporto, non si correla al singolo viaggio (durata del percorso, mezzo impiegato, merce da trasportare), ma viene pattuitoin modo unitario per le diverse prestazioni. Le parti hanno riguardo non ad occasionali ed episodiche prestazioni di trasporto, bensì a un servizio durevole nel tempo finalizzato al conseguimento di risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente. Non contrasta con tale orientamento il fatto che la giurisprudenza di legittimità abbia poi applicato la disciplina della prescrizione propria del contratto di trasporto (art.2951 c.c.) al contratto definito come contratto misto di appalto di servizi di trasporto (Cass.24265/10, Cass.9128/97). L ’applicazione della prescrizione prevista dal regime del contratto di trasporto è sempre stata affermata qualificando i relativi contratti come contratti non di trasporto, secondo la tesi sostenuta in ricorso, ma di appalto di servizi. Né l’autonomia contrattuale delle parti ha il rilievo che vi riconnette parte ricorrente. Se l’interesse delle parti veicolato nel regolamento negoziale risponde ad un tipo contrattuale piuttosto che a un altro, la qualificazione giuridica del contatto concluso va operata in relazione a quel tipo contrattuale; e se la prestazione di trasporto si inserisce in un quadro di interessi che non è quello del contratto di trasporto ma piuttosto del contratto d’appalto di servizi di trasporto, poiché avente ad oggetto una serie indeterminata di prestazioni di trasporto verso un corrispettivo commisurato non al singolo viaggio ma alla messa a disposizione di un’organizzazione capace di assicurare una durevole esecuzione di trasporti, l’autonomia contrattuale non escludela riconduzione al tipo contrattuale dell’appalto di servizi. La Corte d’appello ha correttamente valorizzato gli elementi –non contestati tra le parti – da cui emergeva la volontà delle parti di dar vita a un rapporto contrattuale unico e omnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione della prestazione di trasporto. Tra tali elementi, ha incluso quello del corrispettivo, determinato non in relazione al singolo trasporto ma in base a tariffe che tenevano conto del volume e del peso della merce trasportata. Le fatture erano emesse mensilmente anziché in relazione al singolo viaggio. La seconda parte del primo motivo tende a ridiscutere detti elementi di fatto. Per quest’aspetto il motivo, censurando apprezzamenti di merito compiuti dalla Corte in funzione di qualificazione del contratto, si mostra inammissibile. La Corte d’appello ha altresì evidenziato che la presenza di un servizio stabile e continuo offerto da Consea s.r.l. era evincibile dal fatto che questa utilizzassestrumenti, come i palmari, messi a disposizione di UPS. Emerge sul punto l’infondatezza del secondo motivo di ricorso. La Corte ha motivato le ragioni per cui la modalità di determinazione del corrispettivo e il fatto dell’utilizzo di strumentazione fornita da UPS s.r.l. (oltre che di mezzi e divise con il logo UPS), essendo sintomatiche di una continuità di servizio, avvaloravano la qualificazione in termini di contratto di appalto di servizi anziché di contratto di trasporto. Quanto all’altra censura evocata nel secondo motivo, ovvero omesso esame di un fatto decisivo, basti dire che il motivonon allega alcun fatto storico che non sarebbe stato considerato dalla Corte e che avrebbe dovuto far concludere per la qualificazione in termini di contratto di trasporto. Il terzo motivo è del pari infondato. La sentenza si è attenuta al costante orientamento di questa Corte (Cass.20849/19, Cass.29766/22 ), da confermare in questa sede, secondo cui, nel testo dell’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 previgente alla novella di cui all’art.21 d. l. n.5/12, l’obbligo di solidarietà era esteso anche alle sanzioni civili, in considerazione della loro natura accessoria all’obbligo primario contributivo, e della loro applicabilità in via automatica e predeterminata. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza di parte ricorrente.i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello