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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17221/2023

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to la seguente SENTENZA 26 APR 2023 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ..._:111;Z3.4CC2~3. avverso la ordinanza del 11/02/2022 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; RiC) udita la la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Luana lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'Il febbraio 2022, la Corte di appello di Cagliari decidendo in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, propone ricorso deducendo due motivi di impugnazione.

3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen., rappresentando la illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato.

Pur essendo formalmente corretta la decisione . della corte di appello, di rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dal ricorrente, con contestuale ordine di trasmissione al Procuratore della Repubblica per la rideterminazione della pena, si rappresenta la contraddittorietà altresì del passaggio relativo alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, rispetto all'effettivo andamento dello stesso, nonché l'illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione cronologica dei fatti.

In particolare, alla luce dei dati storici richiamati in ricorso, vi sarebbe la totale assenza di responsabilità del ricorrente, che solo successivamente alla istanza avrebbe perso il diritto di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, con illogicità della condanna alla spese.

In altri termini, la soccombenza del ricorrente, in questo procedimento, per cause successive alla presentazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, imporrebbe l'annullamento, per questa parte, della ordinanza impugnata.

4. Con il secondo motivo rappresenta, con riguardo alla decisione di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione, il vizio di violazione di legge di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen., e il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Posta la intervenuta soccombenza della parte pubblica nel giudizio di annullamento con rinvio svoltosi a seguito di ricorso in Cassazione, si contesta l'affermazione della corte di appello, con riguardo al giudizio di cassazione, della sussistenza di una " sorta di soccombenza reciproca" pur a fronte dell'intervenuto giudizio di rinvio, disposto dalla Suprema Corte.

Si contesta anche la citazione di " gravi motivi" identificati dalla corte di appello nella "necessità di esperire puntuali accertamenti d'ufficio per acclarare l'insussistenza del diritto alla riparazione" che sembrerebbero giustificare una sorta di " punizione" nei confronti dell'Agus.

Laddove i predetti accertamenti riguardavano elementi successivi alla presentazione della prima istanza, quale l'intervenuto stato detentivo dell'istante, rappresentato come pacificamente posteriore rispetto alla stessa.

Come tali non integranti fonte di responsabilità del medesimo.

Si ribadisce, peraltro, che secondo la giurisprudenza di legittimità la corte di appello, in ordine alla definizione della regolamentazione delle spese nel giudizio di legittimità si sarebbe dovuta limitare ad esaminare semplicemente l'andamento di quel giudizio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo, relativo alla contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento, alla luce della rappresentata assenza di responsabilità del ricorrente, che solo successivamente alla sua istanza, del febbraio 2018, avrebbe perso il diritto di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, nel senso che la soccombenza del ricorrente, in questo procedimento, sarebbe conseguente a cause successive alla presentazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, è infondato.

Occorre in proposito premettere che, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, ai fini della determinazione della pena da eseguire vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, stante la inderogabilità della disciplina dettata dall'anzidetta normativa e dovendosi escludere l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato (pur quando ne sussisterebbe la possibilità, attesa la già intervenuta esecutività della sentenza di condanna all'atto della richiesta di riparazione), tra il ristoro pecuniario di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta; fermo restando che, al fine di evitare che l'interessato consegua una indebita locupletazione, il giudice investito della richiesta di riparazione può sospendere il relativo procedimento, ove gli risulti l'esistenza di una condanna non ancora definitiva a pena dalla quale possa essere scomputato il periodo di custodia cautelare cui la detta richiesta si riferisce, e che, ove la somma liquidata a titolo di riparazione sia stata già corrisposta, lo Stato può agire per il suo recupero esperendo l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ.. (Sez.

U, n. 31416 del 10/07/2008 Rv. 240113 - 01).

Si vuole osservare, in altri termini, che a fronte dell'intervenuta sentenza di proscioglimento, sulla base della quale il ricorrente ha rivendicato il diritto all'ingiusta riparazione, non sussisteva una facoltà di scelta, da parte dell'interessato, tra il ristoro pecuniario di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e lo scomputo, dalla pena da espiare, della custodia cautelare ingiustamente sofferta; anzi, l'insussistenza di tale possibilità di scelta in favore, piuttosto, tutte le volte in cui sia ancora possibile, dello scomputo del periodo di custodia cautelare ingiustamente sofferto rispetto a pena da espiare, si pone come principio generale sempre incombente sul soggetto interessato.

Quantomeno allorquando già risulti al medesimo la sussistenza di titoli giustificativi dell'esecuzione della pena cui sarebbe quindi rapportabile il predetto scomputo: quale è il caso di specie in cui, al momento della domanda di riparazione proposta nel febbraio 2018, già risultava a carico del ricorrente - come emerge in maniera incontestata dall'ordinanza impugnata - l'irrevocabilità, alla data dell'otto febbraio 2007, di una sentenza di condanna alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 60.000 di multa.

Consegue che non può rivendicarsi il principio della esclusione di ogni condanna alle spese processuali quando il mancato accoglimento della impugnazione sia correlato a cause sopravvenute alla stessa, posto che nel caso in esame era prospettabile allo stesso istante la possibilità di una decisione, quale quella di cui alla ordinanza impugnata, volta a promuovere, con l'invio degli atti al Procuratore della Repubblica, lo scomputo del periodo di ingiusta detenzione rispetto a pena da espiare.

2. Quanto al secondo motivo proposto, anche esso appare infondato.

Va richiamato il principio, di cui la corte di appello risulta aver fatto applicazione, secondo il quale in tema di spese processuali nell'ambito di un procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato.

In altri termini il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, e quindi può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale. (Sez. 3, n. 20904 del 11/01/2017 Rv. 270195 - 01).

In linea con tale impostazione la corte di appello ha considerato che l'amministrazione non si è costituita in occasione della prima ordinanza annullata dalla Corte né nel giudizio di rinvio, ma nel solo giudizio di legittimità, e in tale quadro ha coerentemente individuato, all'esito finale del procedimento, la soccombenza reciproca secondo un giudizio finale rispetto al quale non appare distonica altresì la valutazione di gravi motivi a supporto.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA 26 APR 2023 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ..._:111;Z3.4CC2~3. avverso la ordinanza del 11/02/2022 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; RiC) udita la la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Luana lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il febbraio 2022, la Corte di appello di Cagliari decidendo in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, propone ricorso deducendo due motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen., rappresentando la illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Pur essendo formalmente corretta la decisione . della corte di appello, di rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dal ricorrente, con contestuale ordine di trasmissione al Procuratore della Repubblica per la rideterminazione della pena, si rappresenta la contraddittorietà altresì del passaggio relativo alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, rispetto all'effettivo andamento dello stesso, nonché l'illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione cronologica dei fatti. In particolare, alla luce dei dati storici richiamati in ricorso, vi sarebbe la totale assenza di responsabilità del ricorrente, che solo successivamente alla istanza avrebbe perso il diritto di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, con illogicità della condanna alla spese. In altri termini, la soccombenza del ricorrente, in questo procedimento, per cause successive alla presentazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, imporrebbe l'annullamento, per questa parte, della ordinanza impugnata. 4. Con il secondo motivo rappresenta, con riguardo alla decisione di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione, il vizio di violazione di legge di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen., e il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione. Posta la intervenuta soccombenza della parte pubblica nel giudizio di annullamento con rinvio svoltosi a seguito di ricorso in Cassazione, si contesta l'affermazione della corte di appello, con riguardo al giudizio di cassazione, della sussistenza di una " sorta di soccombenza reciproca" pur a fronte dell'intervenuto giudizio di rinvio, disposto dalla Suprema Corte. Si contesta anche la citazione di " gravi motivi" identificati dalla corte di appello nella "necessità di esperire puntuali accertamenti d'ufficio per acclarare l'insussistenza del diritto alla riparazione" che sembrerebbero giustificare una sorta di " punizione" nei confronti dell'Agus. Laddove i predetti accertamenti riguardavano elementi successivi alla presentazione della prima istanza, quale l'intervenuto stato detentivo dell'istante, rappresentato come pacificamente posteriore rispetto alla stessa. Come tali non integranti fonte di responsabilità del medesimo. Si ribadisce, peraltro, che secondo la giurisprudenza di legittimità la corte di appello, in ordine alla definizione della regolamentazione delle spese nel giudizio di legittimità si sarebbe dovuta limitare ad esaminare semplicemente l'andamento di quel giudizio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo, relativo alla contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento, alla luce della rappresentata assenza di responsabilità del ricorrente, che solo successivamente alla sua istanza, del febbraio 2018, avrebbe perso il diritto di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, nel senso che la soccombenza del ricorrente, in questo procedimento, sarebbe conseguente a cause successive alla presentazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, è infondato. Occorre in proposito premettere che, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, ai fini della determinazione della pena da eseguire vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, stante la inderogabilità della disciplina dettata dall'anzidetta normativa e dovendosi escludere l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato (pur quando ne sussisterebbe la possibilità, attesa la già intervenuta esecutività della sentenza di condanna all'atto della richiesta di riparazione), tra il ristoro pecuniario di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta; fermo restando che, al fine di evitare che l'interessato consegua una indebita locupletazione, il giudice investito della richiesta di riparazione può sospendere il relativo procedimento, ove gli risulti l'esistenza di una condanna non ancora definitiva a pena dalla quale possa essere scomputato il periodo di custodia cautelare cui la detta richiesta si riferisce, e che, ove la somma liquidata a titolo di riparazione sia stata già corrisposta, lo Stato può agire per il suo recupero esperendo l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ.. (Sez. U, n. 31416 del 10/07/2008 Rv. 240113 - 01). Si vuole osservare, in altri termini, che a fronte dell'intervenuta sentenza di proscioglimento, sulla base della quale il ricorrente ha rivendicato il diritto all'ingiusta riparazione, non sussisteva una facoltà di scelta, da parte dell'interessato, tra il ristoro pecuniario di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e lo scomputo, dalla pena da espiare, della custodia cautelare ingiustamente sofferta; anzi, l'insussistenza di tale possibilità di scelta in favore, piuttosto, tutte le volte in cui sia ancora possibile, dello scomputo del periodo di custodia cautelare ingiustamente sofferto rispetto a pena da espiare, si pone come principio generale sempre incombente sul soggetto interessato. Quantomeno allorquando già risulti al medesimo la sussistenza di titoli giustificativi dell'esecuzione della pena cui sarebbe quindi rapportabile il predetto scomputo: quale è il caso di specie in cui, al momento della domanda di riparazione proposta nel febbraio 2018, già risultava a carico del ricorrente - come emerge in maniera incontestata dall'ordinanza impugnata - l'irrevocabilità, alla data dell'otto febbraio 2007, di una sentenza di condanna alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 60.000 di multa. Consegue che non può rivendicarsi il principio della esclusione di ogni condanna alle spese processuali quando il mancato accoglimento della impugnazione sia correlato a cause sopravvenute alla stessa, posto che nel caso in esame era prospettabile allo stesso istante la possibilità di una decisione, quale quella di cui alla ordinanza impugnata, volta a promuovere, con l'invio degli atti al Procuratore della Repubblica, lo scomputo del periodo di ingiusta detenzione rispetto a pena da espiare. 2. Quanto al secondo motivo proposto, anche esso appare infondato. Va richiamato il principio, di cui la corte di appello risulta aver fatto applicazione, secondo il quale in tema di spese processuali nell'ambito di un procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato. In altri termini il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, e quindi può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale. (Sez. 3, n. 20904 del 11/01/2017 Rv. 270195 - 01). In linea con tale impostazione la corte di appello ha considerato che l'amministrazione non si è costituita in occasione della prima ordinanza annullata dalla Corte né nel giudizio di rinvio, ma nel solo giudizio di legittimità, e in tale quadro ha coerentemente individuato, all'esito finale del procedimento, la soccombenza reciproca secondo un giudizio finale rispetto al quale non appare distonica altresì la valutazione di gravi motivi a supporto. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
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