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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2017

Cassazione n. 30695/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SORVEGLIANZA di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Bari harevocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della liberazione anticipata,già concesso nella misura complessiva di giorni 225 in relazione ai periodi dal 24novembre 2016 al 24 novembre 2017, dal 25 novembre 2018 al 24 maggio 2019e dal 23 agosto 2020 al 22 agosto 2021.Il Tribunale ha valorizzato, quale fatto sopravvenuto incompatibile con ilmantenimento del beneficio, la condanna pronunciata dalla Corte di appello diBari, con sentenza del 24 novembre 2023, irrevocabile il 16 dicembre 2024, peril reato di cui all’art. 74, commi 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dalBufano, con il ruolo di partecipe addetto allo spaccio, nonostante il regime diarresti domiciliari, «tra il 10/10/2017 ed il 22/12/2017, con permanenzaall’attualità», da intendersi coincidente con la chiusura della contestazione alladata della sentenza di primo grado, emessa il 23 settembre 2022 dal G.u.p. delTribunale di Bari.Ha inoltre richiamato le violazioni delle prescrizioni commesse dalcondannato nel luglio e nell’ottobre 2024, durante il periodo di arresti domiciliarifruito dal 3 marzo 2023 al 22 gennaio 2025, nonché la sanzione disciplinareirrogata il 3 marzo 2026, ritenendo che la commissione di un grave reato noncolposo durante l’espiazione della pena, unitamente alle successive condotteinosservanti, dimostrasse il carattere solo apparente della partecipazioneall’opera rieducativa e la strumentalità della condotta regolare serbata nei periodipositivamente scrutinati.2.

Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il condannato, a mezzodel difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Sostiene cheil Tribunale avrebbe fatto discendere automaticamente dalla contestazioneaperta del reato permanente la protrazione della condotta sino alla sentenza diprimo grado, senza verificare, alla luce della sentenza di condanna, l’epocaeffettiva della partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico e la suaincidenza sui singoli semestri oggetto di revoca.Lamenta, inoltre, che l’ordinanza non avrebbe spiegato la rilevanza,rispetto ai semestri già scrutinati positivamente, delle violazioni delle prescrizionidel 2024 e della sanzione disciplinare del marzo 2026, trattandosi di fattisuccessivi e, secondo la prospettazione difensiva, eccentrici rispetto ai periodi cuisi riferiva la liberazione anticipata revocata.3.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Va premesso che, in tema di liberazione anticipata, la revoca del beneficionon può discendere in modo automatico dalla sola sopravvenienza di unacondanna, ma richiede una valutazione concreta della condotta accertata e dellasua incidenza negativa sul giudizio di partecipazione del condannato all’opera dirieducazione.Quando, poi, venga in rilievo un reato permanente con contestazionecosiddetta aperta, il giudice è tenuto a verificare, alla luce della motivazione dellasentenza di condanna, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro lequali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite alcondannato, non essendo sufficiente il mero richiamo alla data della sentenza diprimo grado quale momento finale della permanenza (Sez. 1, n. 20158 del22/03/2017, Rizzo, Rv. 270118; Sez. 1, n. 49625 del 14/11/2023, n.m.).Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non si è limitata a recepire ildato meramente formale della contestazione aperta, ma ha valorizzato lacommissione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di un reato associativo di particolare gravità,accertato con sentenza irrevocabile, commesso almeno in parte in epocainterferente con uno dei semestri oggetto di revoca e, soprattutto, durantel’esecuzione della pena, nonostante il regime di arresti domiciliari.Il Tribunale ha dato conto della concreta portata della condotta,evidenziando che il condannato aveva partecipato a un’associazione finalizzata alnarcotraffico con il ruolo di addetto allo spaccio, e ha tratto da tale accertamentoun giudizio negativo sulla effettività del percorso rieducativo, ritenendo che lacondotta apparentemente regolare serbata nei periodi precedentementescrutinati fosse stata strumentale al conseguimento del beneficio e nonespressiva di autentica revisione critica.A fronte di tale apparato argomentativo, le censure difensive nonindividuano un effettivo vizio di violazione di legge né una manifesta illogicitàdella motivazione, ma si limitano a sollecitare una diversa lettura della sentenzadi condanna e una nuova valutazione della concreta incidenza della condottaassociativa sui periodi oggetto di revoca.In particolare, il ricorrente non indica specifici passaggi della sentenzairrevocabile che imporrebbero di escludere la riferibilità della condotta associativaai periodi considerati dal Tribunale, né allega elementi puntuali idonei adimostrare che il giudice di sorveglianza abbia fondato la revoca su unautomatismo, anziché su una valutazione complessiva della condotta accertata edella sua incompatibilità con il giudizio positivo già espresso.Parimenti generica è la doglianza relativa alle violazioni delle prescrizionidel 2024 e alla sanzione disciplinare del marzo 2026.

L’ordinanza impugnata nonha fondato esclusivamente su tali episodi la revoca della liberazione anticipata,ma li ha richiamati quali elementi ulteriori e convergenti, idonei a confermare,nel quadro di una valutazione complessiva, la mancata stabilizzazione delpercorso trattamentale e l’assenza di un’effettiva adesione all’opera dirieducazione.Ne discende che il ricorso non supera il vaglio preliminare diammissibilità, poiché prospetta censure meramente rivalutative e non siconfronta in modo specifico con la ratio decidendi del provvedimento impugnato,che ha espresso un giudizio non illogico sulla incompatibilità tra la condottacomplessiva del condannato e il mantenimento del beneficio.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi elementi idonei a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Bari harevocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della liberazione anticipata,già concesso nella misura complessiva di giorni 225 in relazione ai periodi dal 24novembre 2016 al 24 novembre 2017, dal 25 novembre 2018 al 24 maggio 2019e dal 23 agosto 2020 al 22 agosto 2021.Il Tribunale ha valorizzato, quale fatto sopravvenuto incompatibile con ilmantenimento del beneficio, la condanna pronunciata dalla Corte di appello diBari, con sentenza del 24 novembre 2023, irrevocabile il 16 dicembre 2024, peril reato di cui all’art. 74, commi 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dalBufano, con il ruolo di partecipe addetto allo spaccio, nonostante il regime diarresti domiciliari, «tra il 10/10/2017 ed il 22/12/2017, con permanenzaall’attualità», da intendersi coincidente con la chiusura della contestazione alladata della sentenza di primo grado, emessa il 23 settembre 2022 dal G.u.p. delTribunale di Bari.Ha inoltre richiamato le violazioni delle prescrizioni commesse dalcondannato nel luglio e nell’ottobre 2024, durante il periodo di arresti domiciliarifruito dal 3 marzo 2023 al 22 gennaio 2025, nonché la sanzione disciplinareirrogata il 3 marzo 2026, ritenendo che la commissione di un grave reato noncolposo durante l’espiazione della pena, unitamente alle successive condotteinosservanti, dimostrasse il carattere solo apparente della partecipazioneall’opera rieducativa e la strumentalità della condotta regolare serbata nei periodipositivamente scrutinati.2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il condannato, a mezzodel difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene cheil Tribunale avrebbe fatto discendere automaticamente dalla contestazioneaperta del reato permanente la protrazione della condotta sino alla sentenza diprimo grado, senza verificare, alla luce della sentenza di condanna, l’epocaeffettiva della partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico e la suaincidenza sui singoli semestri oggetto di revoca.Lamenta, inoltre, che l’ordinanza non avrebbe spiegato la rilevanza,rispetto ai semestri già scrutinati positivamente, delle violazioni delle prescrizionidel 2024 e della sanzione disciplinare del marzo 2026, trattandosi di fattisuccessivi e, secondo la prospettazione difensiva, eccentrici rispetto ai periodi cuisi riferiva la liberazione anticipata revocata.3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Va premesso che, in tema di liberazione anticipata, la revoca del beneficionon può discendere in modo automatico dalla sola sopravvenienza di unacondanna, ma richiede una valutazione concreta della condotta accertata e dellasua incidenza negativa sul giudizio di partecipazione del condannato all’opera dirieducazione.Quando, poi, venga in rilievo un reato permanente con contestazionecosiddetta aperta, il giudice è tenuto a verificare, alla luce della motivazione dellasentenza di condanna, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro lequali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite alcondannato, non essendo sufficiente il mero richiamo alla data della sentenza diprimo grado quale momento finale della permanenza (Sez. 1, n. 20158 del22/03/2017, Rizzo, Rv. 270118; Sez. 1, n. 49625 del 14/11/2023, n.m.).Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non si è limitata a recepire ildato meramente formale della contestazione aperta, ma ha valorizzato lacommissione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di un reato associativo di particolare gravità,accertato con sentenza irrevocabile, commesso almeno in parte in epocainterferente con uno dei semestri oggetto di revoca e, soprattutto, durantel’esecuzione della pena, nonostante il regime di arresti domiciliari.Il Tribunale ha dato conto della concreta portata della condotta,evidenziando che il condannato aveva partecipato a un’associazione finalizzata alnarcotraffico con il ruolo di addetto allo spaccio, e ha tratto da tale accertamentoun giudizio negativo sulla effettività del percorso rieducativo, ritenendo che lacondotta apparentemente regolare serbata nei periodi precedentementescrutinati fosse stata strumentale al conseguimento del beneficio e nonespressiva di autentica revisione critica.A fronte di tale apparato argomentativo, le censure difensive nonindividuano un effettivo vizio di violazione di legge né una manifesta illogicitàdella motivazione, ma si limitano a sollecitare una diversa lettura della sentenzadi condanna e una nuova valutazione della concreta incidenza della condottaassociativa sui periodi oggetto di revoca.In particolare, il ricorrente non indica specifici passaggi della sentenzairrevocabile che imporrebbero di escludere la riferibilità della condotta associativaai periodi considerati dal Tribunale, né allega elementi puntuali idonei adimostrare che il giudice di sorveglianza abbia fondato la revoca su unautomatismo, anziché su una valutazione complessiva della condotta accertata edella sua incompatibilità con il giudizio positivo già espresso.Parimenti generica è la doglianza relativa alle violazioni delle prescrizionidel 2024 e alla sanzione disciplinare del marzo 2026. L’ordinanza impugnata nonha fondato esclusivamente su tali episodi la revoca della liberazione anticipata,ma li ha richiamati quali elementi ulteriori e convergenti, idonei a confermare,nel quadro di una valutazione complessiva, la mancata stabilizzazione delpercorso trattamentale e l’assenza di un’effettiva adesione all’opera dirieducazione.Ne discende che il ricorso non supera il vaglio preliminare diammissibilità, poiché prospetta censure meramente rivalutative e non siconfronta in modo specifico con la ratio decidendi del provvedimento impugnato,che ha espresso un giudizio non illogico sulla incompatibilità tra la condottacomplessiva del condannato e il mantenimento del beneficio.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi elementi idonei a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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