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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18015/2026

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di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 13 novembre 2025, il Tribunale di Catanzaro, in parzialeaccoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, avverso l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 10 luglio 2025,che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelarein carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un procedimento che lovedeva indagato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309(capi 1 e 9), aggravati ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. (per difetto dei graviindizi per la condotta associativa e di esigenze cautelari per il capo 9), ha applicatoal predetto la misura degli arresti domiciliari in relazione alla sola condotta di cuial capo 9).2.

Avverso la suddetta ordinanza l’indagato ha proposto ricorso, a mezzo deldifensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito sintetizzati conformementeal disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., mancanza di motivazione, con riferimento alla sussistenza delle esigenzecautelari e all’adeguatezza della misura.Si lamenta, in particolare, che il Tribunale calabrese abbia ritenuto l’attualitàe concretezza del pericolo di recidiva, ignorando l’apprezzabile tempo trascorsodai fatti (circa 6 anni) e valorizzando la presenza di un procedimento penale perfatti analoghi, nonostante lo stesso fosse ancora sub iudice, in contrasto con ilprincipio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.Si censura, altresì, che i giudici del riesame non abbiano indicato le ragioniper cui le esigenze cautelari non potessero essere adeguatamente tutelate con unamisura meno afflittiva, tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e dell’assenza diprecedenti specifici, ai quali non può essere assimilata la pendenza di un procedi-mento penale non oggetto di accertamento definitivo.2.2.

Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., mancanza di motivazione, con riferimento alla sussistenza dell’aggra-vante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., avendo i giudici di merito escluso che ilricorrente fosse intraneo all’organizzazione.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3.

Con requisitoria, depositata in data 17 marzo 2026, il Procuratore generaledi questa Corte ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2.

In premessa va ricordato che, in materia di provvedimenti de libertate laCorte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalu-tazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelarie all'adeguatezza delle misure, poiché, sia nell'uno che nell'altro caso, si tratta diapprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane, per-tanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, daun lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e la correttezza, allo statodegli atti, della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza diillogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedi-mento (Sez.

Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).3.

Sulla base di tali premesse ermeneutiche, il primo motivo risulta propostoal di fuori dei casi consentiti, in quanto volto a sollecitare una diversa valutazionenel merito, non ammessa in questa sede, a fronte di una motivazione tutt’altroche illogica o carente.Nel caso di specie, la ricorrenza delle esigenze cautelari è stata affrontata inmodo specifico e compiutamente dal Tribunale, spiegando diffusamente le ragioniper le quali ha ritenuto attuale e concreto il pericolo di recidiva, valorizzando a talfine le modalità di realizzazione del fatto in contestazione, caratterizzato da attivitàdi coltivazione, di approvvigionamento e di spaccio di differenti tipologie e di ap-prezzabili quantitativi di sostanze stupefacenti, anche utilizzando mezzi di comu-nicazione criptati con gli altri soggetti coinvolti, e tratteggiando la negativa perso-nalità del [OSCURATO:PERSONA] sulla base della pendenza di separato procedimento, per plurimecondotte di spaccio di cocaina e marijuana, consumate nel medesimo territorio trail 2021 e il 2023, successivamente ai fatti contestati.

Il Tribunale calabrese, conargomentazioni aderenti ai dati fattuali e prive di aporie logiche, ha, quindi, sot-tolineato come tali aspetti comprovino il particolare attivismo del ricorrente nelsettore del narcotraffico e la proclività alla commissione di reati di tali specie, giu-stificando congruamente la valutazione di sussistenza di continuità del periculumlibertatis nella sua dimensione temporale, secondo un criterio di vicinanza tempo-rale ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, affiancatodalla presenza di elementi indicativi, idonei a dar conto della effettività del pericolodi concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare.3.1.

Nel contesto concreto delineato, il Tribunale calabrese ha, poi, adegua-tamente motivato sulla scelta della misura, spiegando come la misura autocusto-diale adottata, determinando l’allontanamento dell’indagato dai contesti ambien-tali di perpetrazione dei fatti oltre che un penetrante controllo sui suoi movimentie sui suoi contatti, fosse idonea ad arginare il pericolo di recidiva a tutela dellacollettività, così fornendo un apparato argomentativo che dà conto, senza palesiillegittimità, sia della proporzionalità sia del collegamento funzionale con le rite-nute esigenze del presidio cautelare adottato.3.2.

Né possono condividersi le censure difensive in ordine alla valorizzazionedei carichi pendenti del ricorrente, dovendo ribadirsi sul punto l’orientamento pre-valente della giurisprudenza di legittimità secondo cui «la pericolosità sociale dellapersona sottoposta ad indagine e/o imputato può essere legittimamente desuntaanche dai carichi pendenti, da intendersi come «elementi sui quali basare la pro-gnosi sulla capacità a delinquere del colpevole, così recitando testualmente l’art.133, comma 2 n.2 del codice penale» e che, «la presenza, nel curriculum dell’in-dagato, di azioni di possibile rilevanza penale, sia pure sub iudice, appare perfet-tamente compatibile con il potere, attribuito al giudice dall'art. 274 lett. c) c.p.p.,di desumere la personalità dell’indagato anche da comportamenti o atti concretidiversi da quelli strettamente valorizzati per la elevazione del capo di incolpa-zione».

In sostanza, i carichi pendenti non rileverebbero in quanto riconducibilialla categoria dei precedenti penali, ma perché indicativi di «comportamenti o atticoncreti» suscettibili di apprezzamento in via alternativa, ai fini del giudizio sullapersonalità dell’imputato.

Si è affermato che tale soluzione non determina «alcuncontrasto con il principio di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma 2, Cost.,qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente ac-certata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalitàdell’accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimentipenali» (n tal senso cfr. Sez. 1, n. 51030 del 06/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271405 –01; Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069 – 01; Sez. 2, n.7045 del 12/11/2013, dep. 2014, Notarangelo, Rv. 258786 – 01).4.

Del tutto destituito di fondamento è il secondo motivo, afferente all’aggra-vante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., dal momento che dalla lettura dell’ordi-nanza impugnata emerge chiaramente l'esclusione dell'aggravante in esame (pag.5.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav-visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, indicata indispositivo, in favore della Cassa delle ammende.6.

Stante l’esecutività della decisione impugnata, la Cancelleria provvederàagli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così deciso, il 3 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 13 novembre 2025, il Tribunale di Catanzaro, in parzialeaccoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, avverso l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 10 luglio 2025,che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelarein carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un procedimento che lovedeva indagato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309(capi 1 e 9), aggravati ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. (per difetto dei graviindizi per la condotta associativa e di esigenze cautelari per il capo 9), ha applicatoal predetto la misura degli arresti domiciliari in relazione alla sola condotta di cuial capo 9).2. Avverso la suddetta ordinanza l’indagato ha proposto ricorso, a mezzo deldifensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito sintetizzati conformementeal disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., mancanza di motivazione, con riferimento alla sussistenza delle esigenzecautelari e all’adeguatezza della misura.Si lamenta, in particolare, che il Tribunale calabrese abbia ritenuto l’attualitàe concretezza del pericolo di recidiva, ignorando l’apprezzabile tempo trascorsodai fatti (circa 6 anni) e valorizzando la presenza di un procedimento penale perfatti analoghi, nonostante lo stesso fosse ancora sub iudice, in contrasto con ilprincipio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.Si censura, altresì, che i giudici del riesame non abbiano indicato le ragioniper cui le esigenze cautelari non potessero essere adeguatamente tutelate con unamisura meno afflittiva, tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e dell’assenza diprecedenti specifici, ai quali non può essere assimilata la pendenza di un procedi-mento penale non oggetto di accertamento definitivo.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., mancanza di motivazione, con riferimento alla sussistenza dell’aggra-vante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., avendo i giudici di merito escluso che ilricorrente fosse intraneo all’organizzazione.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. Con requisitoria, depositata in data 17 marzo 2026, il Procuratore generaledi questa Corte ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2. In premessa va ricordato che, in materia di provvedimenti de libertate laCorte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalu-tazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelarie all'adeguatezza delle misure, poiché, sia nell'uno che nell'altro caso, si tratta diapprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane, per-tanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, daun lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e la correttezza, allo statodegli atti, della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza diillogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedi-mento (Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).3. Sulla base di tali premesse ermeneutiche, il primo motivo risulta propostoal di fuori dei casi consentiti, in quanto volto a sollecitare una diversa valutazionenel merito, non ammessa in questa sede, a fronte di una motivazione tutt’altroche illogica o carente.Nel caso di specie, la ricorrenza delle esigenze cautelari è stata affrontata inmodo specifico e compiutamente dal Tribunale, spiegando diffusamente le ragioniper le quali ha ritenuto attuale e concreto il pericolo di recidiva, valorizzando a talfine le modalità di realizzazione del fatto in contestazione, caratterizzato da attivitàdi coltivazione, di approvvigionamento e di spaccio di differenti tipologie e di ap-prezzabili quantitativi di sostanze stupefacenti, anche utilizzando mezzi di comu-nicazione criptati con gli altri soggetti coinvolti, e tratteggiando la negativa perso-nalità del [OSCURATO:PERSONA] sulla base della pendenza di separato procedimento, per plurimecondotte di spaccio di cocaina e marijuana, consumate nel medesimo territorio trail 2021 e il 2023, successivamente ai fatti contestati. Il Tribunale calabrese, conargomentazioni aderenti ai dati fattuali e prive di aporie logiche, ha, quindi, sot-tolineato come tali aspetti comprovino il particolare attivismo del ricorrente nelsettore del narcotraffico e la proclività alla commissione di reati di tali specie, giu-stificando congruamente la valutazione di sussistenza di continuità del periculumlibertatis nella sua dimensione temporale, secondo un criterio di vicinanza tempo-rale ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, affiancatodalla presenza di elementi indicativi, idonei a dar conto della effettività del pericolodi concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare.3.1. Nel contesto concreto delineato, il Tribunale calabrese ha, poi, adegua-tamente motivato sulla scelta della misura, spiegando come la misura autocusto-diale adottata, determinando l’allontanamento dell’indagato dai contesti ambien-tali di perpetrazione dei fatti oltre che un penetrante controllo sui suoi movimentie sui suoi contatti, fosse idonea ad arginare il pericolo di recidiva a tutela dellacollettività, così fornendo un apparato argomentativo che dà conto, senza palesiillegittimità, sia della proporzionalità sia del collegamento funzionale con le rite-nute esigenze del presidio cautelare adottato.3.2. Né possono condividersi le censure difensive in ordine alla valorizzazionedei carichi pendenti del ricorrente, dovendo ribadirsi sul punto l’orientamento pre-valente della giurisprudenza di legittimità secondo cui «la pericolosità sociale dellapersona sottoposta ad indagine e/o imputato può essere legittimamente desuntaanche dai carichi pendenti, da intendersi come «elementi sui quali basare la pro-gnosi sulla capacità a delinquere del colpevole, così recitando testualmente l’art.133, comma 2 n.2 del codice penale» e che, «la presenza, nel curriculum dell’in-dagato, di azioni di possibile rilevanza penale, sia pure sub iudice, appare perfet-tamente compatibile con il potere, attribuito al giudice dall'art. 274 lett. c) c.p.p.,di desumere la personalità dell’indagato anche da comportamenti o atti concretidiversi da quelli strettamente valorizzati per la elevazione del capo di incolpa-zione». In sostanza, i carichi pendenti non rileverebbero in quanto riconducibilialla categoria dei precedenti penali, ma perché indicativi di «comportamenti o atticoncreti» suscettibili di apprezzamento in via alternativa, ai fini del giudizio sullapersonalità dell’imputato. Si è affermato che tale soluzione non determina «alcuncontrasto con il principio di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma 2, Cost.,qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente ac-certata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalitàdell’accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimentipenali» (n tal senso cfr. Sez. 1, n. 51030 del 06/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271405 –01; Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069 – 01; Sez. 2, n.7045 del 12/11/2013, dep. 2014, Notarangelo, Rv. 258786 – 01).4. Del tutto destituito di fondamento è il secondo motivo, afferente all’aggra-vante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., dal momento che dalla lettura dell’ordi-nanza impugnata emerge chiaramente l'esclusione dell'aggravante in esame (pag.5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav-visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, indicata indispositivo, in favore della Cassa delle ammende.6. Stante l’esecutività della decisione impugnata, la Cancelleria provvederàagli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così deciso, il 3 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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