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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 24834/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natc01 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 del TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che è intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] datata 2 maggio 2022, con firma autenticata dal difensore della suddetta.

Tale rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in cinquecento euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natc01 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 del TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che è intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] datata 2 maggio 2022, con firma autenticata dal difensore della suddetta. Tale rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in cinquecento euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022.
Sentenza Cassazione n. 24834/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris