Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 46675/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

9 DI. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza del 13 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento del 17 novembre 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 3 di Arresto ed euro 40.000,00 di ammenda, relativamente ai reati di cui agli art. 110 cod. pen., 44, lettera C, 93, 941 95 d.P.R. 380 del 2001, 110 cod. pen. e 181 d.

Igs. 42 del 2004; reati accertati l'8 gennaio 2016.

2. L'imputata ha proposto ricorso per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen.); prescrizione dei reati prima della sentenza di appello.

Per tutti i reati la prescrizione inizia a decorrere dal sequestro dell'immobile effettuatol'8 gennaio 2016 (vedi Cassazione Sez. 3 del 23 gennaio 2020 n. 2695, Rea) e conseguentemente alla data dell'8 gennaio 2021, prima della pronuncia della sentenza della Corte di appello (del 13 ottobre 2021), il termine massimo di prescrizione era decorso (ex art. 157 e 161 cod. pen.). 2.

2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla particolare tenuità dei fatti (art. 131 bis cod. pen.).

La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità dei fatti unicamente in considerazione delle dimensioni dei manufatti abusivi.

Invece, la Corte di Cassazione ha evidenziato come le dimensioni degli immobili sono solo uno dei criteri di valutazione per la particolare tenuità (Cass. n. 2893 del 2021) e devono essere valutati anche l'incidenza sul carico urbanistico e l'impossibilità di sanatoria (Cassazione n. 5821 del 2019).

Sulla base di tali ulteriori elementi doveva essere riconosciuta la particolare tenuità dei fatti.

Ha chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata. 2.

2. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione, sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. Alla data della sentenza impugnata (13 ottobre 2021) i reati non erano prescritti e l'inammissibilità del ricorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

Il reato è stato accertato 1'8 gennaio 2016, con il sequestro degli immobili, ed il termine massimo di prescrizione di anni 5, ex art. 157 e 161 cod. pen. sarebbe all'8 gennaio 2021; a questo termine devono, però, aggiungersi i 558 giorni di sospensione (rinvio per legittimo impedimento del difensore all'udienza del 17 ottobre 2017; rinvio per adesione astensione avvocati all'udienza del 3 maggio 2018, con rinvio al 28 giugno 2018; legittimo impedimento dell'imputata all'udienza del 31 gennaio 2019; legittimo impedimento del difensore all'udienza del 2 aprile 2019 con rinvio all'udienza del 23 maggio 2019, giorni 51; rinvio per adesione astensione avvocati all'udienza dell'Il luglio 2019, con rinvio al 10 settembre 2019; all'udienza del 14 novembre 2019 la difesa chiedeva termine con rinvio al 30 gennaio 2020, con sospensione termini; all'udienza del 30 gennaio 2020 il difensore chiedeva rinvio con sospensione termini, con rinvio disposto al 19 marzo 2020;impedimento del difensore all'udienza del 23 giugno 2020, con rinvio al 16 luglio 2020; all'udienza del 16 luglio 2020 il difensore chiedeva rinvio con sospensione termini, rinvio disposto al 17 novembre 2021).

Il termine di prescrizione, quindi, risulta successivo alla data della sentenza di condanna.

4. Generico, in fatto e manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto.

La Corte di appello adeguatamente motiva rilevando come i manufatti abusivi sono di grandi dimensioni (uno di mq 163 e l'altro di mq 72,15); inoltre, le costruzioni sono di notevole impatto ambientale e poste in zona dichiarata di notevole interesse pubblico.

Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivata, senza contraddizioni o manifeste illogicità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, per ciascun ricorrente, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 DI. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza del 13 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento del 17 novembre 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 3 di Arresto ed euro 40.000,00 di ammenda, relativamente ai reati di cui agli art. 110 cod. pen., 44, lettera C, 93, 941 95 d.P.R. 380 del 2001, 110 cod. pen. e 181 d. Igs. 42 del 2004; reati accertati l'8 gennaio 2016. 2. L'imputata ha proposto ricorso per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen.); prescrizione dei reati prima della sentenza di appello. Per tutti i reati la prescrizione inizia a decorrere dal sequestro dell'immobile effettuatol'8 gennaio 2016 (vedi Cassazione Sez. 3 del 23 gennaio 2020 n. 2695, Rea) e conseguentemente alla data dell'8 gennaio 2021, prima della pronuncia della sentenza della Corte di appello (del 13 ottobre 2021), il termine massimo di prescrizione era decorso (ex art. 157 e 161 cod. pen.). 2. 2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla particolare tenuità dei fatti (art. 131 bis cod. pen.). La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità dei fatti unicamente in considerazione delle dimensioni dei manufatti abusivi. Invece, la Corte di Cassazione ha evidenziato come le dimensioni degli immobili sono solo uno dei criteri di valutazione per la particolare tenuità (Cass. n. 2893 del 2021) e devono essere valutati anche l'incidenza sul carico urbanistico e l'impossibilità di sanatoria (Cassazione n. 5821 del 2019). Sulla base di tali ulteriori elementi doveva essere riconosciuta la particolare tenuità dei fatti. Ha chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata. 2. 2. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione, sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Alla data della sentenza impugnata (13 ottobre 2021) i reati non erano prescritti e l'inammissibilità del ricorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Il reato è stato accertato 1'8 gennaio 2016, con il sequestro degli immobili, ed il termine massimo di prescrizione di anni 5, ex art. 157 e 161 cod. pen. sarebbe all'8 gennaio 2021; a questo termine devono, però, aggiungersi i 558 giorni di sospensione (rinvio per legittimo impedimento del difensore all'udienza del 17 ottobre 2017; rinvio per adesione astensione avvocati all'udienza del 3 maggio 2018, con rinvio al 28 giugno 2018; legittimo impedimento dell'imputata all'udienza del 31 gennaio 2019; legittimo impedimento del difensore all'udienza del 2 aprile 2019 con rinvio all'udienza del 23 maggio 2019, giorni 51; rinvio per adesione astensione avvocati all'udienza dell'Il luglio 2019, con rinvio al 10 settembre 2019; all'udienza del 14 novembre 2019 la difesa chiedeva termine con rinvio al 30 gennaio 2020, con sospensione termini; all'udienza del 30 gennaio 2020 il difensore chiedeva rinvio con sospensione termini, con rinvio disposto al 19 marzo 2020;impedimento del difensore all'udienza del 23 giugno 2020, con rinvio al 16 luglio 2020; all'udienza del 16 luglio 2020 il difensore chiedeva rinvio con sospensione termini, rinvio disposto al 17 novembre 2021). Il termine di prescrizione, quindi, risulta successivo alla data della sentenza di condanna. 4. Generico, in fatto e manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto. La Corte di appello adeguatamente motiva rilevando come i manufatti abusivi sono di grandi dimensioni (uno di mq 163 e l'altro di mq 72,15); inoltre, le costruzioni sono di notevole impatto ambientale e poste in zona dichiarata di notevole interesse pubblico. Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivata, senza contraddizioni o manifeste illogicità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, per ciascun ricorrente, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre