CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06207/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25667/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], che si difende da sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], che si difende da sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come per legge -controricorrente – avverso l a sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4283 /20 2 2 , pubblicata in data21 giugno 202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio2026 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello : [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], avvocato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti a causa di espressioni sconvenienti ed offensive da loro u sate nell’atto di reclamo proposto avverso o rdinanza di rigetto di richiesta di sequestro ante causam. Il Tribunale, con sentenza n. 815/2010, accoglieva la domanda, disponendo, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni e condannando i convenuti, in via solidale, al risarcimento all’attoredei danni, liquidati in euro 20.000. 2. All’esito del gravame proposto dai soccombenti, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5780/2015, confermando la fondatezza della domanda in punto di an dato che le espressioni utilizzate esulavano da esigenze meramente difensive ed integravano evidentemente “un eccesso reprensibile del diritto di difesa e critica”, riformava la sentenza impugnata in punto di quantum, riducendo la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni all’importo di euro 5.000. Osservava, sul punto, che le frasi in contestazione non avevano avuto diffusione ‹‹in quanto contenute in scritti difensivi in causa civile di normale portata, non di interesse pubblico o di studio›› e che neppure erano state pronunciate ‹‹in udienza o in un altro pubblico contesto››. 3. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. , dolendosi dell’erronea valutazione della portata offensiva delle espressioni censurate riportate alla pagina 5 della sentenza gravata. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4283/2022, ha rigettato, reputando che non fosse ravvisabile alcun errore revocatorio deducibile con il rimedio prescelto e ritenendo assorbite ‹‹le questioni riguardanti la evidenza, la rilevabilità e l’essenziale dell’errore comunque insussistenti (…)››. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso , sulla base di due motivi ; Carlo e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. È stata formulata proposta di definizione accelerata ex art. 380 - bis c.p.c. , con la quale è stata prospettata l’inammissibilità del ricorso; i l ricorrente ha insistito per la decisione. Il ricorso è stato dunque chiamato in adunanza camerale del 20 gennaio 2026. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo prospetta ‹‹ violazione degli artt. 111 cost., 132, 158 e 276 c.p.c. e 118 e 119 disp. att. c.p.c.››,lamentan d o che la decisione impugnata è sorretta da “una motivazione di fantasia e talmente inconferente da porsi sicuramente al di fuori dell’opinabile”. Si duoleil ricorrente, in particolare, che nella sentenza a pag. 2 si affermi: ‹‹ L’attore in revocazione h a chiesto la revoca della sentenza della Corte e l’accoglimento dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3598/2007››; e ciò pur trattandosi di circostanze non rispondenti al vero. Lamenta inoltre che nella penultima pagina si faccia riferimento ad un precedente della giurisprudenza di questa Suprema Corte –la sentenza della Sezione 5 n. 1562/2021 - del tutto inconferente rispetto al caso qui in esame. Sulla base di tali due elementi, sostiene che gli sarebbe stato negato “un giusto processo dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale”. 1.2. La censura è infondata. 1.2.1Anzitutto, deve escludersi che la motivazione della sentenza qui impugnata incorra in una di quelle gravi anomalie argomentative, implicanti una violazione di legge costituzionalmente rilevante, che integrierror in procedendo comporta nte nullità della sentenza . Difatti, dalla giurisprudenza di legittimità è stato precisato che “motivazione apparente” o “motivazione perplessa e incomprensibile” può sussistere laddove non siano rese percepibili le ragioni della decisione, perché la motivazione consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, così da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (S.U.7/4/2014 nn. 8053 e 8054; S.U. 3/11/2016 n. 22232). Èstato pure affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione allorquando il giudice ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, dovendo il giudice di merito dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico seguito al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva (v. Cass. 30/5/2019 n. 14762e, in motivazione, Cass. 8 / 10/2021 n. 27411). 1.2.2. Ebbene, il vizio sopra illustrato nelle sue caratteristiche essenziali non si riscontra nella motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte d’appello, sia pure in modo estremamente sintetico, ha spiegato perché l’errore denunciato dall’odierno ricorrente non integra i presupposti dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. , bensì potrebbe essere errore di giudizio deducibile esclusivamente mediante ricorso per cassazione, in misura argomentativa che non si pone al di sotto del cd. ‹‹minimo costituzionale››. 1.2.3. Non si sottrae poi alla declaratoria d’inammissibilità la censura laddove si contesta la violazione degli artt. 158 e 276 c.p.c. , in quanto il ricorrente omette di indicare in che modo la sentenza si ponga in contrasto con le disposizioni invocate, cosicché, sotto tale profilo, la doglianza difettadi specificità. 1.2.4.Parimenti inammissibile è la doglianza di violazione dell’art.119 disp. att. c.p.c., perché il ricorrente si limita genericamente a richiamare in rubrica la disposizione, ma trascura di evidenziare perché nella redazione della sentenza la Corte territoriale non avrebbe osservato gli adempimenti da essa prescritti. 1.2.5. Da ultimo, preme rilevare che, per quanto la Corte d’appello abbiaerroneamente affermato che il ricorso per revocazione è stato proposto “avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3598/2007” e citato il contenuto di una massima giurisprudenziale non pertinente alla vicenda in esame, è del tutto evidente che trattasi di meri refusi, inidonei ad inficiare il risultato enunciato con la sentenza impugnata. 2.1. Con il secondo motivo – rubricato: ‹‹V iolazione degli artt.111 cost., 132 e 395 n. 4 c.p.c. ›› - il ricorrente, nel censurare la sentenza impugnata nella parte in cui stabilisce che l’errore denunciato non è idoneo ad integrare errore revocatorio, sostiene di avere impugnato la sentenza della Corte d’appello perché v i e r a affermato, contrariamente al vero, che le frasi sconvenienti non avevano avuto diffusione, in quanto non erano mai state “pronunciate in udienza o in altro pubblico contesto”, sebbene la vicenda fosse stata trattata in due diverse cause dinanzi alla Corte d’appello (le cui udienze sono pubbliche), e nella pubblica udienza del 6 dicembre 2006, quando all’esito della discussione il Tribunale aveva accolto la domanda, disposto la cancellazione delle cinque frasi e dato lettura della sentenza. 2.2. Il motivo è privo di consistenza.Il ricorrente fa leva sulla tesi di una pretesa pronuncia delle frasi contenenti espressioni sconvenienti ed offensive “in udienza o in altro pubblico contesto” e, a tal fine, asserisce, invocando circostanze fattuali, che quelle frasi sarebbero circolate nelle pubbliche udienze di due cause svoltesi dinanzi alla Corte d’appello ed in quella del 6 dicembre 2006, tenutasi dinanzi al Tribunale. In via dirimente va rilevato che il preteso errore di fatto che si invoca a sostegno della domanda di revocazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5780/15 non è in alcun modo riconducibile nel perimetro dell’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4 c.p.c. L'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto consistente in un errore di percezione o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempre ch e la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr. ex plurimis , Cass. n. 13915/2005 e Cass. n. 2425 / 2006 ; v. anche S. U . n. 9882/2001, S .U . n. 5303 / 1997 nonché S. U . n. 561 / 2000; S.U. n. 15979/2001; S.U.n. 23856/ 2008; S.U. n. 4413 / 1016). Si è, quindi, afferm ato che ‹‹ in generale l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa›› ( così Cass. n. 14656/2017). Di conseguenza, ‹‹ non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata - di revocazione›› (Cass. n. 14108 / 2016; Cass. n. 13181 / 2013; più recenti, nello stesso senso, Cass. n. 8828 / 2017 e Cass. n. 27570/2018). 2.3. Nel caso in esame, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 5780/15, ha ridotto la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno sul presupposto che le frasi “offensive” e “sconvenienti”, ed in particolare la n. 2 e la n. 3 richiamate a pag. 5 della motivazione - le sole riferibili all’odierno ricorrente - non avessero avuto diffusione “in quanto contenute in scritti difensivi in causa civile di normale portata, non di interesse pubblico o di studio, né mai pronunciate in udienza o in altro pubblico contesto”. Il che presuppone evidentemente una valutazione da parte del giudice del merito ed esclude in radice l’astratta configurabilità della svista percettiva addotta a fondamento dell’errore revocatorio (in tal senso, Cass. n. 10110/2017; Cass. n. 24116/2017). Nel denunciare "l'errata lettura" da parte della Corte territoriale degli atti di causa , il ricorrente ha, nella sostanza, censurato, inammissibilmente in questa sede di legittimità, un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie.Ne segue l’inammissibilità del motivo. 3. Il ricorso va, dunque, rigettato. 3.1I controricorrenti hanno avanzato richiesta di cancellazione ex artt. 88 e 89 c.p.c. di espressioni contenute in ricorso,meglio indicate alle pagg. 12 e 13 del controricorso. È pacifico che la suddetta cancellazione, visto che rientra nei poteri officiosi di ogni giudice, sia dispo nibile anche nel giudizio di legittimitàper le espressioni contenute negli scritti in esso depositati (Cass. n. 5677/2005; Cass. n. 25250/2006; Cass. n. 12952 /2007 ; Cass. n.10288/2009). L’istanza di cancellazione va, tuttavia, rigettata, in quanto le frasi in contestazione , se ppure caratterizzate da espressioni vivaci, non ledono la difesa e non arrivano ad essere sconvenienti ed offensive. 4. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Non essendo stato il giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. non può farsi applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c.ai sensi d e l l’ultimo comma del citato art. 380-bis. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente a rifondere a i controricorrentile spese processuali , che liquida per ciascuno in euro 2.000per compensi, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15 per cento, agli esborsi pari ad euro 200 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 / 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito dell