Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1093/2023
ECLI:EU:C:2023:584
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0340
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 13 luglio 2023 (
1
)
Causa C‑340/22
Cofidis
contro
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Centro de [OSCURATO:PERSONA] – CAAD) (Tribunale arbitrale tributario, Centro di arbitrato amministrativo, Portogallo)]
«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Articolo 49 TFUE – Tributo a carico degli enti creditizi a fini di finanziamento della previdenza sociale – Deduzioni dalla base imponibile consentite agli enti dotati di personalità giuridica – Giustificazione – Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri»
1.
Nella presente causa, il [OSCURATO:PERSONA] (Centro de [OSCURATO:PERSONA] – CAAD) (Tribunale arbitrale tributario, Centro di arbitrato amministrativo, Portogallo) sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE e della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (
2
).
2.
Su richiesta della Corte, le presenti conclusioni vertono unicamente sulla seconda questione pregiudiziale. Tale questione offre alla Corte l’opportunità di apportare ulteriori chiarimenti sulla portata della libertà di stabilimento, sancita all’articolo 49 TFUE, nel settore della fiscalità diretta e dell’ambito di applicazione dei motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare un ostacolo a tale libertà, come quello relativo alla necessità di preservare la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3.
Nell’ambito della presente causa, rileva l’articolo 49 TFUE.
Diritto portoghese
4.
L’articolo 18 e l’allegato VI alla Lei n
o
27-A/2020 da Assembleia da República, que aprova o [OSCURATO:PERSONA] para 2020 (legge n. 27-A/2020 del Parlamento della Repubblica portoghese, recante approvazione del bilancio suppletivo per il 2020), del 24 luglio 2020, hanno istituito l’Adicional de Solidariedade sobre o [OSCURATO:PERSONA] (tributo supplementare di solidarietà sul settore bancario; in prosieguo: l’«ASSB»).
5.
In forza dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 9 dell’allegato VI a tale legge, detto tributo è stato istituito allo scopo di rafforzare i meccanismi di finanziamento del sistema di previdenza sociale mediante destinazione di tutte le sue entrate al Fundo de [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] (Fondo di stabilizzazione finanziaria della previdenza sociale). Secondo tali disposizioni, l’istituzione dell’ASSB mira a compensare l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»), di cui beneficia il settore bancario sulla maggior parte dei servizi finanziari, in modo da ravvicinare l’onere fiscale sostenuto da tale settore a quello degli altri settori economici.
6.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del suddetto allegato, sono soggetti passivi dell’ASSB: a) gli enti creditizi residenti in Portogallo; b) le filiali in Portogallo di enti creditizi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], e c) le succursali in Portogallo di enti creditizi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]
7.
L’ambito di applicazione materiale dell’ASSB è definito all’articolo 3 di detto allegato, secondo il quale:
«L’ASSB si applica:
a)
al passivo liquidato e approvato dai soggetti passivi previa deduzione, se del caso, degli elementi del passivo che costituiscono il capitale, dei depositi coperti dalla garanzia del Fondo di garanzia sui depositi, dal Fondo di garanzia del credito agricolo mutuo o da un sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2014/49/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (
GU 2014, L 173, pag. 149
)], o considerato equivalente ai sensi dell’articolo 156, paragrafo 1, lettera b), del regime generale degli enti creditizi e delle società finanziarie, entro i limiti previsti dalle normative applicabili, e dei depositi presso la [OSCURATO:PERSONA] costituiti da casse di credito agricolo mutuo appartenenti al sistema integrato del credito agricolo mutuo, a norma dell’articolo 72 del [OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA] e das Cooperativas de [OSCURATO:PERSONA] (regime giuridico del credito agricolo mutuo e delle cooperative di credito agricolo), approvato in allegato al Decreto-lei no 24/91 (decreto-legge n. 24), dell’11 gennaio 1991;
b)
al valore nozionale degli strumenti finanziari derivati fuori bilancio liquidato dai soggetti passivi».
8.
L’articolo 4 del medesimo allegato, relativo alla determinazione della base imponibile dell’ASSB, così dispone:
«1. Ai fini del disposto della lettera a) del precedente articolo, per passivo si intende l’insieme degli elementi iscritti in bilancio che, indipendentemente dalla loro forma o modalità, costituiscono un debito nei confronti di terzi, ad eccezione dei seguenti elementi:
a)
elementi che, ai sensi della disciplina contabile applicabile, siano riconosciuti come capitale proprio;
b)
passivo connesso al riconoscimento di obbligazioni derivanti da piani a benefici definiti;
c)
i depositi coperti dal Fondo di garanzia sui depositi e dal Fondo di garanzia del credito agricolo mutuo, solo nella misura dell’importo effettivamente coperto da tali fondi;
d)
passivo risultante dalla rivalutazione di strumenti finanziari derivati;
e)
entrate differite, senza tener conto di quelle relative a operazioni passive; e
f)
passivo per cespiti patrimoniali non eliminati contabilmente in operazioni di cartolarizzazione.
2. Ai fini delle disposizioni di cui alla lettera a) del precedente articolo, occorre applicare le seguenti regole:
a)
il valore del capitale, inclusi il capitale di classe 1 e il capitale di classe 2, comprende gli elementi positivi che concorrono al loro calcolo in conformità alle disposizioni della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (
GU 2013, L 176, pag. 1
)], tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui alla parte dieci del medesimo regolamento che, allo stesso tempo, rientrino nella nozione di passivo quale definita al precedente paragrafo;
b)
i depositi coperti dalla garanzia del Fondo di garanzia sui depositi, dal Fondo di garanzia del credito agricolo mutuo o da un sistema di garanzia di depositi ufficialmente riconosciuto ai sensi dell’articolo 4 della [direttiva 2014/49], o considerato equivalente ai sensi delle disposizioni dell’articolo 156, paragrafo 1, lettera b), del regime generale degli enti creditizi e delle società finanziarie, entro i limiti previsti dalle normative applicabili, solo nella misura dell’importo effettivamente coperto da tali fondi».
Fatti all’origine della controversia, procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
9.
La ricorrente nel procedimento principale è una succursale portoghese di un ente creditizio la cui sede sociale è in Francia. In tale qualità, essa è soggetta all’ASSB, ossia a un tributo sul settore bancario istituito dalla Repubblica portoghese al fine di sostenere finanziariamente la previdenza sociale e di ristabilire l’equilibrio tra l’onere fiscale sostenuto da tale settore, che beneficia di un’esenzione dall’IVA sulla maggior parte dei servizi finanziari, e quello sostenuto da tutti gli altri settori dell’economia portoghese.
10.
L’11 dicembre 2020 la ricorrente ha proceduto all’autoliquidazione dell’ASSB relativo al primo semestre 2020. A tale titolo, essa ha versato un importo pari a EUR 364229,67. Il 5 gennaio 2021 la ricorrente ha proposto una domanda di arbitrato presso l’amministrazione tributaria, al fine di chiedere il rimborso di detto importo. Con decisione del 21 maggio 2021, l’amministrazione tributaria ha respinto tale domanda.
11.
Il 23 agosto 2021 la ricorrente ha adito il giudice del rinvio al fine di contestare detta decisione di rigetto. A sostegno del suo ricorso essa ha dedotto, segnatamente, che l’ASSB sarebbe contrario al diritto dell’Unione.
12.
In particolare, secondo la ricorrente, la creazione dell’ASSB sarebbe contraria alla direttiva 2014/59 e all’asserita armonizzazione fiscale derivante da tale direttiva, per quanto riguarda i contributi degli enti creditizi in materia di risoluzione. Infatti, essa sarebbe già soggetta a imposizione nello Stato membro in cui si trova la sua sede sociale, vale a dire in Francia, ai sensi di detta direttiva, di modo che la Repubblica portoghese non potrebbe imporle un tributo analogo, avente la stessa base imponibile.
13.
Inoltre, la ricorrente ritiene che l’ASSB violi l’articolo 49 TFUE, colpendo in modo discriminatorio le succursali di enti creditizi esteri. Non avendo personalità giuridica, tali succursali si troverebbero nell’impossibilità di dedurre taluni elementi del capitale dalla loro base imponibile a titolo dell’ASSB.
14.
È alla luce di tali circostanze che il [OSCURATO:PERSONA] (Centro de [OSCURATO:PERSONA] – CAAD) (Tribunale arbitrale tributario, Centro di arbitrato amministrativo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la direttiva [2014/59] osti all’imposizione, in uno Stato membro, delle succursali di enti finanziari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dell’Unione europea attraverso una normativa come il regime interno portoghese [dell’ASSB], qualora il tributo gravi sul passivo rettificato e sul valore nozionale degli strumenti finanziari derivati fuori bilancio, e il suo gettito non sia destinato ai meccanismi nazionali di finanziamento delle azioni di risoluzione né al finanziamento del Fondo di risoluzione unico.
2)
Se la libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 TFUE osti a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel regime interno portoghese [dell’ASSB], che consente di dedurre dal passivo liquidato e approvato taluni elementi del medesimo che concorrono al calcolo del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2, conformemente alle disposizioni della parte due del [regolamento (UE) n. 575/2013], tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui alla parte [dieci] del medesimo regolamento, elementi che possono essere emessi solo da soggetti dotati di personalità giuridica, vale a dire che non possono essere emessi da succursali di enti creditizi non residenti».
15.
Hanno presentato osservazioni scritte la Cofidis, il governo portoghese e la [OSCURATO:PERSONA] europea.
16.
Le stesse parti hanno svolto le loro difese orali all’udienza tenutasi il 20 aprile 2023.
Analisi
17.
Come indicato nell’introduzione, le presenti conclusioni si concentrano esclusivamente sulla seconda questione pregiudiziale.
Sulla seconda questione
18.
Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la libertà di stabilimento sancita dall’articolo 49 TFUE debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che consente unicamente agli enti creditizi residenti e alle filiali di enti creditizi non residenti, dotati di personalità giuridica, e quindi ad esclusione delle succursali di enti creditizi non residenti, privi di tale personalità giuridica, di dedurre il loro capitale, nonché gli strumenti di debito assimilabili, dalla base imponibile di un’imposta gravante sul passivo di tali enti.
Sulla ricevibilità
19.
Nelle sue osservazioni scritte, il governo portoghese ha eccepito l’irricevibilità della presente questione in quanto essa si baserebbe su un’affermazione della ricorrente relativa all’impossibilità, per le succursali degli enti creditizi non residenti, di dedurre il capitale della loro base imponibile dall’ASSB. Tale affermazione, che è di competenza dell’ordinamento portoghese, sarebbe contestata dall’amministrazione tributaria nell’ambito del procedimento principale e non sarebbe stata ancora verificata dal giudice del rinvio, cosicché la questione sollevata risulterebbe, in tale fase, puramente teorica e astratta.
20.
Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, spetta esclusivamente al giudice nazionale valutare, alla luce delle particolari circostanze della controversia dinanzi ad esso pendente, sia la necessità di una decisione pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria pronuncia, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Qualora le questioni sollevate riguardino l’interpretazione del diritto dell’Unione, tali questioni sono considerate rilevanti e la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire. Una siffatta presunzione di rilevanza può essere confutata solo qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura teorica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte.
21.
A questo proposito, è pacifico che la necessità di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca, sotto la propria responsabilità, il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni da esso sollevate, di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza (
3
).
22.
Orbene, dal punto 9 della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio dubita della conformità della normativa portoghese di cui trattasi alla libertà di stabilimento, con la motivazione che, in forza di tale normativa, le succursali di enti creditizi non residenti non sono in grado di dedurre gli elementi rientranti nel capitale, in quanto questi ultimi possono essere emessi solo da enti dotati di personalità giuridica. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo portoghese, il giudice del rinvio ha già accolto la tesi della ricorrente relativa all’interpretazione del diritto portoghese.
23.
Tenuto conto di quanto precede, si deve ritenere che la Corte disponga degli elementi di diritto necessari per fornire una risposta utile alla presente questione. Quest’ultima non ha quindi natura teorica o astratta, cosicché la presunzione di rilevanza non può essere rimessa in discussione. In conclusione, propongo alla Corte di dichiarare ricevibile la seconda questione.
Nel merito
–
Sull’esistenza di una discriminazione
24.
La libertà di stabilimento garantita dagli articoli 49 e 54 TFUE comprende, per le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale all’interno dell’Unione europea, il diritto di svolgere la loro attività in altri Stati membri mediante una filiale, una succursale o un’agenzia (
4
).
25.
Secondo la giurisprudenza della Corte, le misure proibite dall’articolo 49 TFUE sono tutte quelle che vietino, ostacolino o rendano meno interessante l’esercizio della libertà di stabilimento (
5
).
26.
In altri termini, sono vietate da tale disposizione non soltanto le discriminazioni palesi basate sul luogo della sede delle società, ma parimenti qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, attraverso l’applicazione di criteri distintivi, conduca di fatto allo stesso risultato (
6
). In particolare, la Corte ha dichiarato che un prelievo obbligatorio che preveda un criterio di differenziazione apparentemente obiettivo ma che sfavorisce nella maggior parte dei casi, tenuto conto delle loro caratteristiche, le società aventi sede in un altro Stato membro e che si trovano in una situazione comparabile a quella di società aventi sede nello Stato membro di imposizione, costituisce una discriminazione indiretta basata sul luogo della sede delle società, vietata dagli articoli 49 e 54 TFUE (
7
).
27.
Nel caso di specie, è pacifico che la normativa portoghese di cui trattasi si applica indistintamente agli enti creditizi residenti, alle filiali portoghesi degli enti creditizi non residenti e alle succursali portoghesi di questi ultimi. Per quanto riguarda le regole di determinazione della base imponibile, l’ASSB colpisce il passivo di tali enti, vale a dire «l’insieme degli elementi iscritti in bilancio che, indipendentemente dalla loro forma o modalità, costituiscono un debito nei confronti di terzi», ad eccezione, se del caso, degli elementi del passivo rientranti nel capitale.
28.
La ricorrente ritiene che la deduzione del capitale dalla base imponibile dell’ASSB non sia consentita agli enti privi di personalità giuridica, quali le succursali di enti creditizi non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] legalmente privi di capitale proprio. Ne conseguirebbe che, a causa della normativa di cui trattasi, gli enti creditizi non residenti, che abbiano deciso di stabilirsi in Portogallo attraverso una succursale, si troverebbero in una situazione meno vantaggiosa rispetto agli enti creditizi residenti e alle filiali di enti creditizi non residenti.
29.
Nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che un’eventuale discriminazione indiretta potrebbe quindi derivare non dalla normativa portoghese stessa, bensì dallo status giuridico delle succursali, le quali si trovano nell’impossibilità giuridica di avere capitali propri a causa della mancanza di personalità giuridica. Tuttavia, secondo la [OSCURATO:PERSONA], una siffatta disparità di trattamento tra filiali e succursali rientrerebbe nella potestà impositiva degli Stati membri. A sostegno di tale conclusione, essa cita la sentenza del 10 giugno 2015, X AB (C‑686/13; in prosieguo: la «sentenza X AB,
EU:C:2015:375
).
30.
Tale argomento non convince, a mio avviso, e ciò per due ordini di ragioni.
31.
In primo luogo, esso non è coerente con la giurisprudenza pertinente. Occorre ricordare, a tal riguardo, che la Corte ha ripetutamente dichiarato, a partire dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia (
8
), che, poiché l’articolo 49, primo comma, seconda frase, TFUE lascia espressamente agli operatori economici la possibilità di scegliere liberamente la forma giuridica idonea per l’esercizio delle loro attività in un altro Stato membro, questa libera scelta non dev’essere limitata da disposizioni fiscali discriminatorie (
9
).
32.
Nella sentenza CLT-UFA, la Corte ha poi precisato che la libertà di scegliere la forma giuridica idonea mira, in particolare, a consentire alle società aventi la loro sede in uno Stato membro di aprire una succursale in un altro Stato membro per esercitarvi le loro attività
alle stesse condizioni che si applicano alle controllate
(
10
).
33.
Risulta quindi dalla giurisprudenza che tale libertà osta a un diverso trattamento fiscale risultante dall’esercizio dell’attività di una società non residente nello Stato membro ospitante a seconda che essa operi per mezzo di una controllata o di una succursale, in quanto tale disparità di trattamento si traduce in una discriminazione fondata sulla nazionalità (
11
).
34.
La logica sottesa ad una siffatta interpretazione consiste nel fatto che le succursali, prive di personalità giuridica, costituiscono la semplice emanazione all’estero della loro società madre, mentre le società figlie di società non residenti costituiscono, nel loro Stato di stabilimento, soggetti di diritto autonomo ai fini fiscali, e quindi società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], una normativa nazionale che accordi un trattamento più favorevole alle società figlie rispetto alle succursali equivale, in definitiva, a trattare società residenti più favorevolmente di quelle non residenti.
35.
Tale equivalenza è espressa in modo più esplicito dalla Corte al punto [43] della sentenza Saint-Gobain ZN (
12
), in cui si legge: «La differenza di trattamento di cui sono oggetto le succursali di società non residenti rispetto alle società residenti e la limitazione della libertà di scegliere la forma del centro di attività secondario debbono considerarsi configurare
un’unica violazione
degli art[icoli 49 e 54 TFUE]» (
13
) e, più recentemente, al punto 36 della sentenza del 17 maggio 2017, X (
C‑68/15
,
EU:C:2017:379
), secondo cui «l’applicazione di una normativa tributaria nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, a una controllata residente di una società non residente, da un lato, e ad una stabile organizzazione residente di una società non residente [ (
14
)], dall’altro, riguarda il trattamento fiscale, rispettivamente, di una società residente e di una società non residente».
36.
In secondo luogo, contrariamente a quanto suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA], la constatazione effettuata dalla Corte al punto 33 della sentenza X AB non mi sembra trasponibile al caso di specie. Occorre soffermarsi brevemente su tale sentenza.
37.
La normativa svedese in questione escludeva dalla base imponibile dell’imposta sulle società i guadagni in conto capitale realizzati al momento della cessione di quote sociali di taluni tipi di società e, correlativamente, non prevedeva alcuna deduzione delle minusvalenze realizzate su tali operazioni, anche quando tali minusvalenze derivavano da una perdita valutaria. Ai fini di tale normativa, era indifferente che le società le cui quote sociali costituivano oggetto di una cessione fossero stabilite in Svezia o in un altro Stato membro.
38.
Investita della questione se gli investimenti in quote sociali realizzati in uno Stato membro diverso dal Regno di Svezia fossero trattati, alla luce della non deducibilità delle perdite valutarie risultante dalla normativa svedese, in maniera più sfavorevole rispetto agli investimenti analoghi effettuati in Svezia, la Corte ha applicato, al suddetto punto 33, il principio secondo cui la libertà di stabilimento non può essere intesa nel senso che uno Stato membro sia obbligato a determinare le proprie norme tributarie in funzione di quelle di un altro Stato membro al fine di garantire, in ogni situazione, una tassazione che elimini qualsiasi disparità derivante dalle normative fiscali nazionali, in quanto le decisioni adottate da una società riguardo allo stabilimento di strutture commerciali all’estero possono, a seconda dei casi, essere più o meno favorevoli o sfavorevoli per tale società (
15
).
39.
La causa ora in esame si differenzia, a mio avviso, da quest’ultima in quanto la discriminazione indiretta non sarebbe il prodotto dell’effetto combinato dell’imposizione vigente nello Stato in cui è situata la sede della società da cui dipende la succursale e l’imposizione dovuta nello Stato in cui è situata tale succursale, ma unicamente da quest’ultima imposizione.
40.
Alla luce di quanto precede ritengo che l’impossibilità, per gli enti privi di personalità giuridica, di contabilizzare capitali propri nel loro bilancio e, a tale titolo, di poterli dedurre dalla loro base imponibile dell’ASSB comporti che le succursali di enti creditizi non residenti siano svantaggiate rispetto agli enti creditizi residenti e alle filiali di enti creditizi non residenti.
41.
Occorre tuttavia osservare che il governo portoghese ha fermamente contestato, sia nelle sue osservazioni scritte sia in udienza, l’esattezza dell’affermazione secondo cui le succursali di enti creditizi non residenti non potrebbero contabilizzare il loro capitale iniziale come capitale proprio. Più precisamente tale governo ha sostenuto che, conformemente alla normativa portoghese, una siffatta succursale è libera di classificare nella sua contabilità i fondi che le sono conferiti come passivo o come capitali propri, in funzione dell’eventualità di una remunerazione o del carattere permanente di tali fondi.
42.
A tal riguardo mi limito a ricordare che la Corte, quando è adita in via pregiudiziale da un giudice nazionale, deve attenersi all’interpretazione del diritto nazionale che le è stata esposta da detto giudice (
16
). Come illustrato in precedenza nelle presenti conclusioni, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio ha adottato un’interpretazione del diritto portoghese corrispondente a quella fornita dalla ricorrente.
43.
Peraltro, secondo la ricorrente, le succursali di enti creditizi non residenti sarebbero oggetto di un trattamento discriminatorio rispetto agli enti residenti poiché esisterebbe un’ampia serie di elementi assimilabili al capitale che potrebbero essere emessi unicamente da enti dotati di personalità giuridica. Si tratterebbe, segnatamente, delle obbligazioni convertibili, delle obbligazioni di partecipazione, delle azioni privilegiate rimborsabili e delle obbligazioni convertibili contingenti (
contingent convertible bonds
). Detta interpretazione non è stata contestata dal governo portoghese né nelle sue osservazioni scritte né in udienza.
44.
Non vi è dubbio, a mio avviso, che la deduzione del valore di tali strumenti di debito, assimilabili al capitale, dalla base imponibile dell’ASSB implichi, al pari della deduzione del capitale, che le succursali di enti creditizi non residenti siano trattate in modo meno favorevole rispetto agli enti creditizi residenti e alle filiali di enti creditizi non residenti.
45.
Ne consegue che la normativa che istituisce l’ASSB dà luogo a una discriminazione indiretta a danno degli istituti di credito non residenti che intendono stabilirsi in Portogallo attraverso una succursale, cosicché essa rientra tra le misure vietate dall’articolo 49 TFUE (
17
).
46.
Secondo una ben consolidata giurisprudenza, un ostacolo alla libertà di stabilimento può essere ammesso solo nel caso in cui riguardi fattispecie che non siano oggettivamente comparabili o risulti giustificato da motivi imperativi di interesse generale (
18
). È quindi necessario verificare se la normativa in questione nel procedimento principale, la quale, come accertato, è tale da ostacolare la libertà di stabilimento, rientri in una di queste due ipotesi.
–
Sulla comparabilità oggettiva delle situazioni
47.
Per quanto riguarda la comparabilità oggettiva di situazioni, secondo una giurisprudenza costante la comparabilità, o meno, di una situazione transfrontaliera con una situazione interna dev’essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalla legislazione fiscale nazionale interessata (
19
).
48.
A tal riguardo, osservo che l’ASSB è stato introdotto al fine di rafforzare i meccanismi di finanziamento del sistema di previdenza sociale mediante la destinazione al Fondo di stabilizzazione finanziaria della previdenza sociale del gettito derivante dalla sua riscossione. In particolare, dalla decisione di rinvio risulta che l’istituzione dell’ASSB e la sua applicazione esclusiva al settore bancario costituiscono una forma di compensazione dell’esenzione dall’IVA, applicabile alla maggior parte dei servizi e delle operazioni finanziarie, ed è volta a ravvicinare in tal modo l’onere fiscale sostenuto dal settore finanziario a quello gravante sui restanti settori.
49.
Tenuto conto dell’obiettivo perseguito da tale normativa tributaria, non vi è dubbio che la situazione di un ente creditizio non residente operante in Portogallo attraverso una succursale è paragonabile a quella di un ente creditizio residente o di una filiale di un ente creditizio non residente. Non sussiste quindi, tra tali enti, alcuna differenza di situazione oggettiva che possa giustificare una differenza di trattamento rispetto alle regole di determinazione della base imponibile dell’ASSB (
20
).
–
Sull’esistenza di una giustificazione
50.
Quanto ai motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare l’ostacolo così stabilito alla libertà di stabilimento, occorre anzitutto ricordare che la Corte ha riconosciuto in quanto tali la necessità di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale, la necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali, la necessità di prevenire la frode fiscale e quella di preservare la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri.
51.
La necessità di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale implica che sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra l’agevolazione fiscale concessa dalla normativa di cui trattasi e la compensazione di tale agevolazione con un determinato prelievo fiscale (
21
). Nel caso di specie, non sussiste alcun elemento che indichi che la deduzione degli elementi rilevanti del capitale dalla base imponibile dell’ASSB consentita agli enti creditizi residenti e alle filiali degli enti creditizi non residenti sia compensata da un prelievo fiscale gravante su questi ultimi.
52.
La necessità di preservare l’efficacia dei controlli fiscali significa, in sostanza, che gli Stati membri sono autorizzati ad applicare misure che consentano la verifica, in modo chiaro e preciso, della base imponibile (
22
). Orbene, mi sembra evidente che la normativa portoghese di cui trattasi, la quale prevede un metodo di calcolo della base imponibile che comporta necessariamente un risultato più elevato per le succursali di enti creditizi non residenti, non ha alcun nesso con siffatto obiettivo.
53.
Neppure la necessità di prevenire gli abusi e l’evasione fiscale può essere invocata nel caso di specie, dato che la normativa portoghese che istituisce l’ASSB non mira specificamente, come richiesto dalla giurisprudenza, a ostacolare comportamenti consistenti nel creare strutture puramente artificiose, prive di reale consistenza economica e finalizzate a fruire indebitamente di un’agevolazione fiscale (
23
).
54.
Resta da esaminare la necessità di preservare la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri.
55.
A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto in udienza che la discriminazione indiretta di cui soffrono le succursali, in quanto non possono emettere gli strumenti di debito assimilabili al capitale, potrebbe essere giustificata dall’esigenza di garantire una ripartizione equilibrata del potere impositivo degli Stati membri.
56.
[OSCURATO:PERSONA] ha ricordato a tal riguardo che, secondo la normativa portoghese di cui trattasi, le filiali di enti creditizi non residenti possono unicamente dedurre dalla base imponibile dell’ASSB il valore degli strumenti di debito assimilabili al capitale emessi da esse stesse, e non quello degli strumenti emessi dalle loro società madri. Analogamente, le succursali non possono dedurre il valore degli strumenti emessi dalle loro società madri se tali strumenti non riguardano l’attività di tali succursali.
57.
L’obiettivo sottostante a tale scelta legislativa è, secondo la [OSCURATO:PERSONA], quello di evitare che gli enti creditizi non residenti operanti in Portogallo mediante una succursale dispongano della libertà di scegliere il perimetro della loro base imponibile dell’ASSB collegando, artificiosamente, strumenti di debito assimilabili al capitale all’attività svolta da tale succursale in Portogallo.
58.
La risposta che vorrei proporre a tale argomento della [OSCURATO:PERSONA] richiede la formulazione di alcune osservazioni preliminari in merito al mantenimento della ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri.
59.
Accolta per la prima volta nella sentenza Marks & Spencer (
24
), in relazione alla necessità di evitare un duplice uso di perdite e il rischio di evasione fiscale, la tutela della ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri è stata successivamente riconosciuta dalla Corte come oggetto di una giustificazione autonoma.
60.
A tal fine, la Corte ha tenuto conto del fatto che la riscossione delle imposte dirette è al centro della competenza fiscale degli Stati membri. In mancanza di armonizzazione all’interno dell’Unione, spetta infatti agli Stati membri definire i criteri per ripartire il potere impositivo tra di loro mediante la conclusione di convenzioni dirette a evitare la doppia imposizione o mediante misure unilaterali (
25
).
61.
Tale giustificazione costituisce quindi l’espressione del principio, ampiamente riconosciuto a livello internazionale, della territorialità della competenza fiscale statale. Più precisamente, la Corte riconosce la necessità di garantire un’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, in particolare, una volta che il regime di cui trattasi mira a prevenire comportamenti tali da violare il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria giurisdizione tributaria in relazione alle attività svolte sul proprio territorio (
26
). A titolo esemplificativo, le società non possono essere lasciate interamente libere di trasferire i loro utili da uno Stato membro all’altro, o di optare per la deduzione delle loro perdite nello Stato membro in cui sono stabilite o in un altro, in quanto siffatte pratiche comporterebbero l’aumento, in funzione della scelta della società interessata, della base imponibile in uno Stato membro e la sua diminuzione in un altro, considerati gli utili e le perdite trasferiti (
27
).
62.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene, in sostanza, che la normativa di cui trattasi miri a tutelare la giurisdizione tributaria dello Stato portoghese per quanto riguarda le attività svolte sul suo territorio, in quanto tale normativa ha l’effetto di impedire agli enti creditizi non residenti, che operano in Portogallo attraverso una succursale, di includere nel bilancio di detta succursale strumenti di debito assimilabili al capitale che non rientrano nell’attività svolta da quest’ultima in Portogallo, riducendo così l’importo della base imponibile dell’ASSB della succursale in parola.
63.
A mio avviso, la giustificazione relativa alla necessità di una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri non può essere validamente invocata nel modo raccomandato dalla [OSCURATO:PERSONA].
64.
Infatti occorre rilevare che uno Stato membro, che intenda far valere che la propria normativa nazionale è diretta a prevenire qualsiasi pregiudizio alla territorialità della sua competenza fiscale, deve soddisfare, secondo una giurisprudenza consolidata, un requisito di
coerenza
.
65.
Più in particolare, da tale giurisprudenza risulta che, una volta che uno Stato membro ha scelto di concedere un vantaggio fiscale alle società stabilite sul suo territorio e ha quindi rinunciato all’esercizio della sua competenza fiscale nei confronti di tali società, detto Stato non può invocare l’esigenza di garantire una ripartizione equilibrata del potere impositivo degli Stati membri per giustificare l’assoggettamento ad imposta delle società stabilite in un altro Stato membro (
28
).
66.
Nel caso di specie, lo Stato portoghese ha rinunciato all’esercizio della sua competenza fiscale quando ha conferito agli enti creditizi residenti e alle filiali di enti creditizi non residenti, che, ricordo, costituiscono soggetti di diritto autonomo a fini fiscali e quindi società residenti di tale Stato, un vantaggio fiscale consistente nella possibilità di dedurre il valore dei titoli di debito assimilabili al capitale dalla loro base imponibile dell’ASSB.
67.
Tenuto conto di ciò, detto Stato non può validamente invocare la territorialità della sua competenza fiscale per giustificare il trattamento svantaggioso delle succursali di enti creditizi non residenti le quali, per le ragioni esposte in precedenza, non hanno la facoltà di dedurre il valore di detti strumenti dalla loro base imponibile dell’imposta di cui trattasi.
Conclusione
68.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla seconda questione pregiudiziale posta dal [OSCURATO:PERSONA] (Centro de [OSCURATO:PERSONA] – CAAD) (Tribunale arbitrale tributario, Centro di arbitrato amministrativo, Portogallo):
La libertà di stabilimento sancita dall’articolo 49 TFUE deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che consente unicamente agli enti creditizi residenti e alle filiali di enti creditizi non residenti, dotati di personalità giuridica, e quindi ad esclusione delle succursali di enti creditizi non residenti, non dotate di quest’ultima, di dedurre il loro capitale, nonché i titoli di debito assimilabili, dalla base imponibile di un’imposta gravante sul passivo di tali enti.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
)
GU 2014, L 173, pag. 190
.
(
3
) Sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑349/17
,
EU:C:2019:172
, punti da
47
a
50
).
(
4
) Sentenza del 16 febbraio 2023, Gallaher (
C‑707/20
,
EU:C:2023:101
, punto
70
e giurisprudenza ivi citata).
(
5
) Sentenza dell’11 maggio 2023, Manitou BF e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑407/22 e C‑408/22
,
EU:C:2023:392
, punto
20
e giurisprudenza ivi citata).
(
6
) Sentenza del 6 ottobre 2022, Contship Italia (
C‑433/21 e C‑434/21
,
EU:C:2022:760
, punto
35
e giurisprudenza ivi citata).
(
7
) Sentenza del 3 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑75/18
,
EU:C:2020:139
, punto
43
).
(
8
) Sentenza del 28 gennaio 1986 (
270/83
,
EU:C:1986:37
).
(
9
) Punto 22 di tale sentenza.
(
10
) Sentenza del 23 febbraio 2006 (
C‑253/03
,
EU:C:2006:129
, punto
15
). V. anche sentenza del 6 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] UK (
C‑18/11
,
EU:C:2012:532
, punto
14
).
(
11
) V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa X (
C‑68/15
,
EU:C:2016:886
, paragrafi
24
e
25
). Per una visione critica della comparabilità tra filiali e succursali, v., in particolare, Wattel, Peter J., “Corporate tax jurisdiction in the EU with respect to branches and subsidiaries; dislocation distinguished from discrimination and disparity; a plea for territoriality”,
EC [OSCURATO:PERSONA], n
. 4, 2003, pag. 196.
(
12
) Sentenza del 21 settembre 1999 (
C‑307/97
,
EU:C:1999:438
).
(
13
) Il corsivo è mio.
(
14
) Occorre osservare che il termine «residente» viene utilizzato, in tale punto della sentenza, come sinonimo di «attivo in tale Stato membro».
(
15
) La Corte ha inoltre precisato che tale conclusione non era in contrasto con quella tratta nella sentenza del 28 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑293/06
,
EU:C:2008:129
), nella quale essa aveva ritenuto, in sostanza, che una normativa tedesca costituisse un ostacolo alla libertà di stabilimento in quanto escludeva la deducibilità delle perdite valutarie subite da una società con sede statutaria in territorio tedesco, all’atto del rientro del capitale iniziale che tale società aveva conferito ad un centro di attività stabile di sua appartenenza, situato in un altro Stato membro. Secondo la Corte, il contesto giuridico della causa [OSCURATO:PERSONA] era infatti diverso in quanto, contrariamente alla normativa svedese, la normativa oggetto di tale causa prevedeva, in generale, la tassazione delle plusvalenze valutarie e, correlativamente, la deducibilità delle perdite valutarie. V., in particolare, punto 38 della sentenza X AB.
(
16
) Sentenza del 27 ottobre 2022, Instituto do Cinema e do Audiovisual (
C‑411/21
,
EU:C:2022:836
, punto
16
e giurisprudenza ivi citata).
(
17
) Si potrebbe giungere a una diversa conclusione laddove, a seguito di una valutazione complessiva delle diverse componenti della base imponibile dell’ASSB, il giudice del rinvio dovesse concludere che le modalità di determinazione della base imponibile conducano, di fatto, a una situazione in cui un ente creditizio, che intenda stabilirsi in Portogallo attraverso una filiale, non sia trattato in maniera meno favorevole rispetto agli enti residenti. V., a tal riguardo, sentenza 17 maggio 2017, X (
C‑68/15
,
EU:C:2017:379
, punto
44
). Ciò detto, rilevo che nessun elemento del fascicolo sembra dimostrare che sia questo il caso.
(
18
) Sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑504/16 e C‑613/16
,
EU:C:2017:1009
, punto
91
e giurisprudenza ivi citata).
(
19
) Sentenza del 2 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] en Techniek (
C‑252/14
,
EU:C:2016:402
, punto
48
e giurisprudenza ivi citata).
(
20
) V. sentenza del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑712/19
,
EU:C:2021:137
, punto
26
).
(
21
) Sentenza del 12 giugno 2018, Bevola e Jens W. Trock (
C‑650/16
,
EU:C:2018:424
, punto
45
e giurisprudenza ivi citata).
(
22
) Sentenza del 19 luglio 2012, A (
C‑48/11
,
EU:C:2012:485
, punto
33
e giurisprudenza ivi citata).
(
23
) Sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑504/16 e C‑613/16
,
EU:C:2017:1009
, punto
60
e giurisprudenza ivi citata).
(
24
) Sentenza del 13 dicembre 2005 (
C‑446/03
,
EU:C:2005:763
).
(
25
) Sentenza del 18 luglio 2007, Oy AA (
C‑231/05
,
EU:C:2007:439
, punto
52
; in prosieguo: la «sentenza Oy AA»).
(
26
) Sentenza del 13 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑431/21
,
EU:C:2022:792
, punto
39
e giurisprudenza ivi citata).
(
27
) V., in tal senso, sentenze Oy AA, e del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑414/06
,
EU:C:2008:278
, punto
34
).
(
28
) V., in particolare, sentenze dell’8 novembre 2007, Amurta (
C-379/05
,
EU:C:2007:655
, punti
58
e
59
), e del 18 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA] (
C-303/07
,
EU:C:2009:377
, punto
67
).