CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del GIP TRIBUNALE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorrenti impugnano la sentenza in epigrafe indicata,emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., nei loro confronti in ordine ai reati di cui agli artt. 416, 603 bis cod. pen. e, per [OSCURATO:PERSONA], anche al delitto di autoriciclaggio. 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca, ex art. 603 bis, comma 2, cod. pen., dei beni che costituiscono profitto del reato, o dei quali gli imputati hanno comunque la disponibilità, fino alla concorrenza dell'importo di euro 451.056, poiché il predetto provvedimento ablatorio è stato emesso sulla base dell'assunto che l'omesso versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori costituisca profitto del reato di cui all'art.603 bis cod. pen. Manca però qualsivoglia nesso pertinenziale tra i beni della [OSCURATO:SOCIETA] e l'asserito profitto del reato, tanto che il G.i.p. non ritenne di accogliere la richiesta di sequestro preventivo dell'intero patrimonio sociale, posto che la società svolge attività in sé lecita, anche se con modalità illecite nel rapportarsi ai dipendenti, e sarebbe stato pertanto necessario dimostrare il durevole asservimento della società e del suo patrimonio alla commissione delle attività illecite, quale società strutturalmente illecita o di comodo. Sebbene si versi nell'ipotesi di confisca per equivalente, non è infatti possibile prescindere dall'accertamento della sussistenza di un effettivo profitto del reato. La motivazione della sentenza impugnata è dunque manifestamente illogica laddove il G.I.P. ritiene sussistente il profitto del reato sulla base di un accertamento di rilevanza meramente giuslavoristica, che individua non il profitto del reato di sfruttamento del lavoro ma soltanto una mera irregolarità contributiva, tanto più che lo stesso giudice ha giudicato eccessivi i calcoli elaborati dal difensore delle parti offese, di natura prettamente giuslavoristica e inidonei a quantificare il profitto del reato. Non vi è d'altronde prova alcuna di sproporzione tra il valore dei beni appartenenti agli imputati rispetto al loro reddito e alle attività economiche svolte. I beni posseduti dagli imputati sono oltretutto di provenienza lecita, in quanto derivanti dal loro salario. Dunque il giudice avrebbe dovuto individuare con precisione il profitto del reato e dare conto del motivo per cui ha ritenuto correttamente quantificata la somma di euro 451.056, che invece deriva soltanto da mere irregolarità contributive. 3. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di non punibilità, ex art.129 cod. proc. pen., relativamente al reato di autoriciclaggio, poiché lo stesso G.i.p. ha rilevato che il Pubblico ministero ha descritto nell'imputazione una anomala operazione di acquisto delle quote sociali della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ma non ha precisato la quota parte della somma versata per tale operazione commerciale che si potesse ritenere con certezza provento dell'attività delittuosa piuttosto che della lecita attività d'impresa svolta dalla G. S. Painting. 3.1. Con il secondo motivo, vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca, con argomentazioni non diverse da quelle degli altri ricorrenti, di cui al par. 2. [OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza inerente alla confisca, formulata da tutti i ricorrenti, è infondata. L'art. 603 bis.2 cod. pen. prevede, infatti, la confisca obbligatoria, anche con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., delle cose costituenti il profitto del reato, salvo che appartengano a persona estranea a quest'ultimo, e, ove ciò non sia possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto del reato. E, in quest'ordine di idee, occorre sottolineare come Sez. U., n. 26654 del 2 luglio 2008, Rv. n. 239926, abbia condivisibilmente stabilito che il profitto rilevante ai fini della confisca per equivalente è da definirsi come beneficio aggiuntivo di tipo patrimoniale direttamente correlato al reato. Nel caso in esame, il giudice a quo ha evidenziato che le risultanze agli atti attestavano un'omissione contributiva relativa al primo semestre del 2019 pari a euro 451.056 e che ciò rappresentava il profitto del reato di cui all'art. 603 bis cod. pen. Non si tratta dunque di mere irregolarità contributive, poiché il mancato versamento dei contributi costituisce uno dei profili di sfruttamento del lavoro che concorrono ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 603 bis cod. pen. Ne deriva che correttamente il giudice ha disposto la confisca per equivalente dei beni di cui gli imputati hanno la disponibilità fino alla concorrenza dell'importo di euro 451.056, con motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici e strettamente aderente alle risultanze acquisite, avendo il G.i.p. escluso la misura ablatoria laddove le acquisizioni probatorie non dimostrassero, come per il secondo semestre del 2019, un'identica omissione contributiva, come originariamente presunto. Nè rileva l'assenza di sproporzione tra il valore dei beni appartenenti agli imputati rispetto al loro reddito e alle attività economiche svolte, requisiti richiesti per la confisca ex art. 240 bis cod. pen. e non per quella di cui all'art. 603 bis.2 cod. pen. né per la confisca per equivalente, nell'ottica della quale non ha nessun rilievo neanche l'origine lecita dei beni confiscati, stante la natura sanzionatoria della confisca per equivalente (Sez. U, sentenza n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255037). 2. La doglianza inerente all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., formulata da [OSCURATO:PERSONA] non può trovare ingresso in questa sede, esulando dal numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, a norma del quale il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dunque di ogni profilo inerente alla responsabilità o alla ravvisabilità di concreti elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria. 3. I ricorsi vanno dunque rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali PQM Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamen