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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 settembre 2026

Cassazione n. 26008/2026

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li avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amico,-ricorrente-controtempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] srl in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimata-Numero registro generale 7029/2022Numero sezionale 3333/2026Numero di raccolta generale 26008/2026Data pubblicazione 30/09/2026avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di cui alprocedimento n. 41-2 /2005, depositato il 10/01/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Uditi il sostituto procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso e gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Amico eAntonio Sciaudone;1 Nell’ambito della procedura concorsuale [OSCURATO:PERSONA] scarl., venivanoesperite operazioni di vendita senza incanto di un compendio immobiliare(un capannone con uffici ed area pertinenziale) facente parte della massaart. 108, comma 1, l. fall., non procedersi al perfezionamento dellavendita a fronte dell’unica offerta presentata da [OSCURATO:PERSONA] srl pari a €1.096.875 per l’acquisto del compendio immobiliare, offerta pari ai trequarti del prezzo base di € 1.462.000, ritenuta notevolmente inferiore aquello giusto tenuto conto delle condizioni di mercato.2.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il reclamo propostodall’odierna ricorrente.2.1 I giudici campani ritenevano che l’art. 108, comma 1, l. fall. non limitail potere del giudice delegato di sospendere le vendite ai casi in cui sianoincorsi fattori «endogeni», tali da interferire sullo svolgimento dellaprocedura, ma si estende anche al caso in cui il valore si riveli ingiustorispetto a fatti «esogeni», ossia alle specifiche condizioni del mercato,desunte dalle condizioni dell’immobile al momento in cui viene emesso ildecreto ex art. 108 l. fall.Numero registro generale 7029/2022Numero sezionale 3333/2026Numero di raccolta generale 26008/2026Data pubblicazione 30/09/20262.2 Il prezzo era stato ritenuto notevolmente inferiore a quello giusto inbase alle indicazioni e ai parametri contenuti nell’ordinanza dove siprecisava che se il prezzo offerto da unico partecipante alla gara non fossestato superiore di almeno 1/5 al prezzo base, il giudice delegato sisarebbe riservato di procedere a una nuova vendita, cosìpredeterminandosi come prezzo giusto il prezzo base aumentato di 1/5, aldi sotto del quale il prezzo offerto si sarebbe dovuto qualificare come meraaspettativa.3.[OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] scarl ha svolto difese concontroricorso.3.1 L’esame di tale ricorso è stato in un primo momento calendarizzatoper l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: a seguito di ordinanzainterlocutoria n. 5251 del 2026, esso è stato, però, rifissato per l’udienzapubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al secondo motivo.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative e il pubblicoministero ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 105 ess. e, in particolare, dell’art. 108 l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c ; si osserva che nel provvedimento, facendosi un genericoriferimento ad una crisi del mercato, non vi sarebbe stata l’indicazione dielementi concreti idonei a far ritenere che il prezzo di aggiudicazione fosseinferiore a quello di mercato, essendo tali condizioni predeterminate nelprovvedimento che aveva disposto la vendita, ove erano previsti treribassi complessivi d’asta.

Sotto altro profilo, si osserva che lapredeterminazione di un valore pari al prezzo base aumentato di 1/5 nonindividua il limite inferiore del prezzo giusto, ma consente di effettuare laNumero registro generale 7029/2022Numero sezionale 3333/2026Numero di raccolta generale 26008/2026Data pubblicazione 30/09/2026valutazione di giusto prezzo ove il prezzo offerto dall’unico offerente siainferiore ad esso.1.1.Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 108,comma 1, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4, c. p. c.: sisostiene che il potere di sospensione non potesse essere esercitato suistanza del curatore, non essendo questi ricompreso tra gli «altriinteressati» legittimati a sollevare istanza di impedimento della vendita.1.2 Il terzo motivo denuncia l’esistenza di una motivazione apparente,perplessa, contraddittoria o insufficiente in ordine alle ragioni per le quali ilprezzo offerto al di sotto di tale valore fosse notevolmente inferiore aquello giusto.2.

Va, preliminarmente, riconosciuta l’astratta ammissibilità del ricorso exart. 111 Cost. in quanto, come affermato e ribadito anche di recente daquesta Corte (cfr. oltre a Cass. 25329/2017 soprattutto Cass. n.575/2026), la pronuncia del Tribunale, a norma dell’art. 26 l.fall., dirigetto dell’istanza di sospensione della vendita dei beni compresinell’attivo del fallimento ha natura decisoria e definitiva.3 Ciò nonostante, il ricorso è inammissibile sotto altro profilo.3.1 Risulta dalla documentazione allegata dal controricorrente allamemoria ex art 380 1bis - il cui deposito nel giudizio di cassazione èconsentito, ai sensi dell’art 372 c.p.c., in quanto idoneo provocare unapronuncia sulla ammissibilità del ricorso – che dopo la presentazione delricorso in cassazione è stata proposta, in data 06.06.2022, una nuovaistanza di acquisto del medesimo bene oggetto del presente giudizio daparte di [OSCURATO:PERSONA] srl offrendosi il prezzo di €

1.435.000.3.2. All’esito della procedura di vendita, il [OSCURATO:PERSONA], conprovvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoriadel bene in favore della MC Automotive per il prezzo di € 1.435.000,successivamente, decorsi i termini di legge, è stata dispostal’aggiudicazione definitiva, con provvedimento del 26.11.2022.

L’atto diNumero registro generale 7029/2022Numero sezionale 3333/2026Numero di raccolta generale 26008/2026Data pubblicazione 30/09/2026trasferimento è stato infine stipulato ai rogiti del [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. 5050435, racc. 23212.Non risulta che gli atti relativi alla successiva procedura competitivaconclusasi con la vendita coattiva del complesso immobiliare siano statioggetto di impugnativa.3.4 Ciò premesso va rilevato che, secondo l’ormai consolidatoorientamento di questa Corte, l’avvenuto trasferimento dei beni comportail venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'ordinanza - oggetto diricorso per cassazione - confermativa, da parte del tribunale, delprovvedimento con cui il giudice delegato ha disposto la sospensione dellaprimigenia attività liquidatoria (cfr. Cass. n. 1344/2011; si vedano ancheCass. nn. 26175/2017 ,1927/2026 e 9114/2026).Il ricorso è, dunque, inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.4 Non può procedersi alla formulazione del principio di diritto ex art. 363c.p.c. sulla quaestio iuris per la quale la causa è stata rimessa in pubblica( possibilità o meno che il curatore possa essere annoverato tra gli «altriinteressati» legittimati a sollevare istanza di impedimento della vendita) inquanto, come rimarcato anche dal procuratore generale, la controversianon intercetta alcuna specifica fattispecie concreta sussumibile nelprincipio di dritto da enunciare nell’interesse della legge.5 Va, infatti, evidenziato, come accertato dall’impugnato decreto, che ilGiudice Delegato non si è determinato ad impedire il perfezionamentodella vendita a seguito di una specifica istanza del curatore, il quale si èsemplicemente limitato a trasmettere gli atti al [OSCURATO:PERSONA] a valutare l’esercizio del poteri previsti dalla lex specialisindividuata nell’ordinanza di vendita e ad assumere i provvedimenticonseguenziali; dopodiché il giudice delegato ha emesso il decretoimpugnato in totale autonoma per effetto degli speciali poteri di cui erastato investito alla stregua di quanto previsto nella ordinanza di vendita,recante (appunto) la lex specialis del procedimento di liquidazioneNumero registro generale 7029/2022Numero sezionale 3333/2026Numero di raccolta generale 26008/2026Data pubblicazione 30/09/2026giudiziale degli immobili, ormai definitiva perché mai impugnata e, perciò,vincolante.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Trattandosi di esito decisorio conseguente ad un evento sopravvenuto allaproposizione dell'impugnazione, non deve farsi luogo al pagamento deldoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. Cass S.U. 28383/2020 e22479/2024).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio cheliquida in € 7.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spesegenerali ed accessori di legge.Così deciso all’esito della pubblica udienza del 23/09/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCosmo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amico,-ricorrente-controtempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] srl in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimata-Numero registro generale 7029/2022Numero sezionale 3333/2026Numero di raccolta generale 26008/2026Data pubblicazione 30/09/2026avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di cui alprocedimento n. 41-2 /2005, depositato il 10/01/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Uditi il sostituto procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso e gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Amico eAntonio Sciaudone;1 Nell’ambito della procedura concorsuale [OSCURATO:PERSONA] scarl., venivanoesperite operazioni di vendita senza incanto di un compendio immobiliare(un capannone con uffici ed area pertinenziale) facente parte della massaart. 108, comma 1, l. fall., non procedersi al perfezionamento dellavendita a fronte dell’unica offerta presentata da [OSCURATO:PERSONA] srl pari a €1.096.875 per l’acquisto del compendio immobiliare, offerta pari ai trequarti del prezzo base di € 1.462.000, ritenuta notevolmente inferiore aquello giusto tenuto conto delle condizioni di mercato.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il reclamo propostodall’odierna ricorrente.2.1 I giudici campani ritenevano che l’art. 108, comma 1, l. fall. non limitail potere del giudice delegato di sospendere le vendite ai casi in cui sianoincorsi fattori «endogeni», tali da interferire sullo svolgimento dellaprocedura, ma si estende anche al caso in cui il valore si riveli ingiustorispetto a fatti «esogeni», ossia alle specifiche condizioni del mercato,desunte dalle condizioni dell’immobile al momento in cui viene emesso ildecreto ex art. 108 l. fall.Numero registro generale 7029/2022Numero sezionale 3333/2026Numero di raccolta generale 26008/2026Data pubblicazione 30/09/20262.2 Il prezzo era stato ritenuto notevolmente inferiore a quello giusto inbase alle indicazioni e ai parametri contenuti nell’ordinanza dove siprecisava che se il prezzo offerto da unico partecipante alla gara non fossestato superiore di almeno 1/5 al prezzo base, il giudice delegato sisarebbe riservato di procedere a una nuova vendita, cosìpredeterminandosi come prezzo giusto il prezzo base aumentato di 1/5, aldi sotto del quale il prezzo offerto si sarebbe dovuto qualificare come meraaspettativa.3.[OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] scarl ha svolto difese concontroricorso.3.1 L’esame di tale ricorso è stato in un primo momento calendarizzatoper l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: a seguito di ordinanzainterlocutoria n. 5251 del 2026, esso è stato, però, rifissato per l’udienzapubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al secondo motivo.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative e il pubblicoministero ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 105 ess. e, in particolare, dell’art. 108 l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c ; si osserva che nel provvedimento, facendosi un genericoriferimento ad una crisi del mercato, non vi sarebbe stata l’indicazione dielementi concreti idonei a far ritenere che il prezzo di aggiudicazione fosseinferiore a quello di mercato, essendo tali condizioni predeterminate nelprovvedimento che aveva disposto la vendita, ove erano previsti treribassi complessivi d’asta. Sotto altro profilo, si osserva che lapredeterminazione di un valore pari al prezzo base aumentato di 1/5 nonindividua il limite inferiore del prezzo giusto, ma consente di effettuare laNumero registro generale 7029/2022Numero sezionale 3333/2026Numero di raccolta generale 26008/2026Data pubblicazione 30/09/2026valutazione di giusto prezzo ove il prezzo offerto dall’unico offerente siainferiore ad esso.1.1.Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 108,comma 1, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4, c. p. c.: sisostiene che il potere di sospensione non potesse essere esercitato suistanza del curatore, non essendo questi ricompreso tra gli «altriinteressati» legittimati a sollevare istanza di impedimento della vendita.1.2 Il terzo motivo denuncia l’esistenza di una motivazione apparente,perplessa, contraddittoria o insufficiente in ordine alle ragioni per le quali ilprezzo offerto al di sotto di tale valore fosse notevolmente inferiore aquello giusto.2. Va, preliminarmente, riconosciuta l’astratta ammissibilità del ricorso exart. 111 Cost. in quanto, come affermato e ribadito anche di recente daquesta Corte (cfr. oltre a Cass. 25329/2017 soprattutto Cass. n.575/2026), la pronuncia del Tribunale, a norma dell’art. 26 l.fall., dirigetto dell’istanza di sospensione della vendita dei beni compresinell’attivo del fallimento ha natura decisoria e definitiva.3 Ciò nonostante, il ricorso è inammissibile sotto altro profilo.3.1 Risulta dalla documentazione allegata dal controricorrente allamemoria ex art 380 1bis - il cui deposito nel giudizio di cassazione èconsentito, ai sensi dell’art 372 c.p.c., in quanto idoneo provocare unapronuncia sulla ammissibilità del ricorso – che dopo la presentazione delricorso in cassazione è stata proposta, in data 06.06.2022, una nuovaistanza di acquisto del medesimo bene oggetto del presente giudizio daparte di [OSCURATO:PERSONA] srl offrendosi il prezzo di € 1.435.000.3.2. All’esito della procedura di vendita, il [OSCURATO:PERSONA], conprovvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoriadel bene in favore della MC Automotive per il prezzo di € 1.435.000,successivamente, decorsi i termini di legge, è stata dispostal’aggiudicazione definitiva, con provvedimento del 26.11.2022. L’atto diNumero registro generale 7029/2022Numero sezionale 3333/2026Numero di raccolta generale 26008/2026Data pubblicazione 30/09/2026trasferimento è stato infine stipulato ai rogiti del [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. 5050435, racc. 23212.Non risulta che gli atti relativi alla successiva procedura competitivaconclusasi con la vendita coattiva del complesso immobiliare siano statioggetto di impugnativa.3.4 Ciò premesso va rilevato che, secondo l’ormai consolidatoorientamento di questa Corte, l’avvenuto trasferimento dei beni comportail venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'ordinanza - oggetto diricorso per cassazione - confermativa, da parte del tribunale, delprovvedimento con cui il giudice delegato ha disposto la sospensione dellaprimigenia attività liquidatoria (cfr. Cass. n. 1344/2011; si vedano ancheCass. nn. 26175/2017 ,1927/2026 e 9114/2026).Il ricorso è, dunque, inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.4 Non può procedersi alla formulazione del principio di diritto ex art. 363c.p.c. sulla quaestio iuris per la quale la causa è stata rimessa in pubblica( possibilità o meno che il curatore possa essere annoverato tra gli «altriinteressati» legittimati a sollevare istanza di impedimento della vendita) inquanto, come rimarcato anche dal procuratore generale, la controversianon intercetta alcuna specifica fattispecie concreta sussumibile nelprincipio di dritto da enunciare nell’interesse della legge.5 Va, infatti, evidenziato, come accertato dall’impugnato decreto, che ilGiudice Delegato non si è determinato ad impedire il perfezionamentodella vendita a seguito di una specifica istanza del curatore, il quale si èsemplicemente limitato a trasmettere gli atti al [OSCURATO:PERSONA] a valutare l’esercizio del poteri previsti dalla lex specialisindividuata nell’ordinanza di vendita e ad assumere i provvedimenticonseguenziali; dopodiché il giudice delegato ha emesso il decretoimpugnato in totale autonoma per effetto degli speciali poteri di cui erastato investito alla stregua di quanto previsto nella ordinanza di vendita,recante (appunto) la lex specialis del procedimento di liquidazioneNumero registro generale 7029/2022Numero sezionale 3333/2026Numero di raccolta generale 26008/2026Data pubblicazione 30/09/2026giudiziale degli immobili, ormai definitiva perché mai impugnata e, perciò,vincolante.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Trattandosi di esito decisorio conseguente ad un evento sopravvenuto allaproposizione dell'impugnazione, non deve farsi luogo al pagamento deldoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. Cass S.U. 28383/2020 e22479/2024). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio cheliquida in € 7.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spesegenerali ed accessori di legge.Così deciso all’esito della pubblica udienza del 23/09/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCosmo [OSCURATO:PERSONA]
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