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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11762/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata pressol’[OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’OTTAVI giusta procura in– controricorrente –avverso la sentenza n. 18826/2023 del TRIBUNALE CIVILE di ROMA,depositata il 20/12/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6187/2024Numero sezionale 2551/2025Numero di raccolta generale 11762/2026Data pubblicazione 29/04/2026Osserva1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di recupero crediti n.78220032663, per l’importo di € 670,60, relativo alla sentenza n. 10991del 30/12/2015 con la quale il Giudice di pace di Roma aveva rigettatol’opposizione avverso due ordinanze-ingiunzione fondate su verbali perviolazione del codice della strada.1.1.

Nel giudizio si costituì [OSCURATO:PERSONA] contestando la fondatezzadell’opposizione.1.2. [OSCURATO:PERSONA] di pace dichiarò inammissibile la domanda.2.

Il Tribunale di Roma rigettò l’appello della Spacone ritenendo chenel caso di specie dovesse trovare applicazione l’art. 2953 cod. civ., con laconseguente conversione del termine breve di prescrizione in quellodecennale.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso fondato su un unico motivo.Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA].4.

Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi ilricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.5. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto decidersi il ricorso.6.

Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 28 ottobre2025, all’approssimarsi della quale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoriaillustrativa.7.

Con l’unico motivo posto a sostegno del ricorso viene denunciataviolazione e falsa applicazione degli artt. 28 della l. n. 689/1981, 2953cod. civ. e 615 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 cod.proc. civ., avendo il Tribunale errato nel dichiarare l’applicabilità al caso dispecie dell’art. 2953 cod. civ., così portando il termine prescrizionale dacinque a dieci anni, con il conseguente rigetto della sollevata eccezione diprescrizione.Con la censura si sostiene che non correttamente la sentenzaavrebbe equiparato il regime delle sanzioni amministrative, disciplinatoNumero registro generale 6187/2024Numero sezionale 2551/2025Numero di raccolta generale 11762/2026Data pubblicazione 29/04/2026dalla l. n. 689/1981, poi confluito nel d.l. n. 150/2011, a quello dellesanzioni tributarie.8.

Il motivo è manifestamente privo di giuridico fondamento.Per vero, il titolo azionato da [OSCURATO:PERSONA], costituito dallasentenza passata in giudicato, con la quale venne rigettata la propostaopposizione, segue il regime prescrizionale previsto dall’art. 2953 cod.civ., in quanto l’originaria pretesa della pubblica amministrazione,soggetta alla prescrizione quinquennale (art. 28, l. n. 689/1981), come intutti i casi di diritto nascente dalla statuizione divenuta cosa giudicata,viene sostituita dal diritto a portare in esecuzione l’ordine del giudicedivenuto definitivo.Accertato irrevocabilmente il credito fatto valere dalla pubblicaamministrazione con l’ordinanza-ingiunzione (cfr. Cass. nn. 19180/2022,16730/2016, 12074/2016), non può che applicarsi la regola generale,secondo la quale la prescrizione inizia a decorrere dalla formazione deltitolo giudiziale divenuto definitivo, pur ove, come nel caso in esame essoconfermi con la forza del giudicato l’originaria pretesa ingiunta (Cass.,Sez.

Un., n. 23397/2016).Peraltro, come già evidenziato con la proposta di definizioneanticipata, analogo ragionamento si è fatto nell’assimilabile ipotesi digiudicato sul rigetto di opposizione a cartella esattoriale (Cass. n.20261/2021).9.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. vigente, che richiama l’art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condannadella ricorrente al pagamento in favore della controparte e della cassadelle ammende, delle somme, stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr.Cass., Sez.

Un., n. 27195/2023).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),Numero registro generale 6187/2024Numero sezionale 2551/2025Numero di raccolta generale 11762/2026Data pubblicazione 29/04/2026sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori dilegge; nonché al pagamento dell’ulteriore somma di € 900,00, sempre infavore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.;nonché della somma di € 900,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc.civ., in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione SecondaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 ottobre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata pressol’[OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’OTTAVI giusta procura in– controricorrente –avverso la sentenza n. 18826/2023 del TRIBUNALE CIVILE di ROMA,depositata il 20/12/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6187/2024Numero sezionale 2551/2025Numero di raccolta generale 11762/2026Data pubblicazione 29/04/2026Osserva1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di recupero crediti n.78220032663, per l’importo di € 670,60, relativo alla sentenza n. 10991del 30/12/2015 con la quale il Giudice di pace di Roma aveva rigettatol’opposizione avverso due ordinanze-ingiunzione fondate su verbali perviolazione del codice della strada.1.1. Nel giudizio si costituì [OSCURATO:PERSONA] contestando la fondatezzadell’opposizione.1.2. [OSCURATO:PERSONA] di pace dichiarò inammissibile la domanda.2. Il Tribunale di Roma rigettò l’appello della Spacone ritenendo chenel caso di specie dovesse trovare applicazione l’art. 2953 cod. civ., con laconseguente conversione del termine breve di prescrizione in quellodecennale.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso fondato su un unico motivo.Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA].4. Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi ilricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.5. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto decidersi il ricorso.6. Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 28 ottobre2025, all’approssimarsi della quale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoriaillustrativa.7. Con l’unico motivo posto a sostegno del ricorso viene denunciataviolazione e falsa applicazione degli artt. 28 della l. n. 689/1981, 2953cod. civ. e 615 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 cod.proc. civ., avendo il Tribunale errato nel dichiarare l’applicabilità al caso dispecie dell’art. 2953 cod. civ., così portando il termine prescrizionale dacinque a dieci anni, con il conseguente rigetto della sollevata eccezione diprescrizione.Con la censura si sostiene che non correttamente la sentenzaavrebbe equiparato il regime delle sanzioni amministrative, disciplinatoNumero registro generale 6187/2024Numero sezionale 2551/2025Numero di raccolta generale 11762/2026Data pubblicazione 29/04/2026dalla l. n. 689/1981, poi confluito nel d.l. n. 150/2011, a quello dellesanzioni tributarie.8. Il motivo è manifestamente privo di giuridico fondamento.Per vero, il titolo azionato da [OSCURATO:PERSONA], costituito dallasentenza passata in giudicato, con la quale venne rigettata la propostaopposizione, segue il regime prescrizionale previsto dall’art. 2953 cod.civ., in quanto l’originaria pretesa della pubblica amministrazione,soggetta alla prescrizione quinquennale (art. 28, l. n. 689/1981), come intutti i casi di diritto nascente dalla statuizione divenuta cosa giudicata,viene sostituita dal diritto a portare in esecuzione l’ordine del giudicedivenuto definitivo.Accertato irrevocabilmente il credito fatto valere dalla pubblicaamministrazione con l’ordinanza-ingiunzione (cfr. Cass. nn. 19180/2022,16730/2016, 12074/2016), non può che applicarsi la regola generale,secondo la quale la prescrizione inizia a decorrere dalla formazione deltitolo giudiziale divenuto definitivo, pur ove, come nel caso in esame essoconfermi con la forza del giudicato l’originaria pretesa ingiunta (Cass.,Sez. Un., n. 23397/2016).Peraltro, come già evidenziato con la proposta di definizioneanticipata, analogo ragionamento si è fatto nell’assimilabile ipotesi digiudicato sul rigetto di opposizione a cartella esattoriale (Cass. n.20261/2021).9. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. vigente, che richiama l’art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condannadella ricorrente al pagamento in favore della controparte e della cassadelle ammende, delle somme, stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr.Cass., Sez. Un., n. 27195/2023).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),Numero registro generale 6187/2024Numero sezionale 2551/2025Numero di raccolta generale 11762/2026Data pubblicazione 29/04/2026sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori dilegge; nonché al pagamento dell’ulteriore somma di € 900,00, sempre infavore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.;nonché della somma di € 900,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc.civ., in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione SecondaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 ottobre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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