CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13394/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iffoni [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte di Appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le memorie depositate dalleparti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (sostituto processuale dell'avvocatoAntonio Ferrari difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]), che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi e depositato comparsa conclusionale e notaspese;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile GennaroBarra, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi e depositatocomparsa conclusionale e nota spese;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Luiginacomparsa conclusionale e nota spese;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Malfeo e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiestol’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, propongono ricorsoper cassazione avverso la sentenza del 4 aprile 2025 con la quale la Corte diAppello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 27 aprile2022, dal Tribunale di Salerno, li ha condannati alla pena di anni 5, mesi 2, giorni25 di reclusione ed euro 8.590,00 di multa in relazione ai reati rispettivamenteascritti, previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione delle condotte di cuial capo C) commesse fino al 28 giugno 2012.2. I ricorrenti, con il primo motivo, lamentano violazione dell’art. 192 cod. proc.pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla loro penale responsabilità.La Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le doglianze difensive,con le quali si era evidenziato che sette degli otto indagati, indicati quali autorimateriali dei reati per cui i [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti mandanti, hanno beneficiatodi un provvedimento di archiviazione, mai seguito da richiesta di riapertura delleindagini, nonostante il decorso di tredici anni.I ricorrenti censurano, inoltre, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata(pag. 20), secondo cui le intercettazioni ambientali del 18 novembre 2014,eseguite presso la caserma dei carabinieri di Battipaglia e ritenute decisive ai finidella condanna dei [OSCURATO:PERSONA], non sarebbero state presenti nel fascicolo delleindagini preliminari al momento dell’archiviazione nei confronti degli altri indagatiné avrebbero costituito oggetto del provvedimento cautelare genetico.Sotto altro profilo, la difesa lamenta che la Corte di merito non avrebbe fornitorisposta alla deduzione difensiva circa l’illogicità della mancata trasmissione, daparte del Pubblico ministero, delle suddette intercettazioni al giudice per leindagini preliminari nel periodo intercorrente tra la richiesta e il provvedimentodi archiviazione, pari a circa cinque anni.La difesa sostiene, inoltre, che le intercettazioni sarebbero state trascritte in data19 novembre 2014 e trasmesse il giorno successivo al Pubblico ministero, il qualele avrebbe inserite nel fascicolo delle indagini preliminari del procedimento n.3566/2015 R.G.N.R. in epoca anteriore al decreto di archiviazione del 5 febbraio2019, affermazione fondata sul contenuto del verbale di trascrizione in atti. Daciò deriverebbe, secondo i ricorrenti, la contraddittorietà e illogicità dellamotivazione, avendo il medesimo compendio probatorio costituito base sia perl’archiviazione delle posizioni degli autori materiali sia per la condanna dei Malfeoquali mandanti dei medesimi fatti.3. I ricorrenti, con il secondo motivo di impugnazione, deducono carenza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta3.1. La motivazione sarebbe del tutto illogica nella parte in cui la Corte territorialeha ritenuto attendibile la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], qualificando comelegittimo il suo ricorso all’assessore del comune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] pervisionare atti relativi alla pastorizia dei [OSCURATO:PERSONA], pur in asserito contrasto con iregolamenti comunali, e, per converso, ha definito come espressione di una“strategia della violenza” l’iniziativa dei ricorrenti di adire l’autorità giudiziaria peril riconoscimento dei propri diritti.3.2. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale sarebbeinsufficiente e assertiva anche in ordine alla ritenuta attendibilità della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sulla stipula del contratto con ilCastelluccio sarebbero state smentite da quest’ultimo, che avrebbe riferito dellamancata conclusione dell’affare per le eccessive pretese economiche dellaapodittico, che la discrasia tra le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e del Castelluccionon sarebbe idonea a scardinare il giudizio di attendibilità cui era giunto ilTribunale, senza tuttavia esplicitare le ragioni della ritenuta irrilevanza dellastessa.La Corte distrettuale non avrebbe, inoltre, chiarito perché il teste Castelluccionon era stato indicato nella lista testi del Pubblico ministero pur essendo statoescusso nel corso delle indagini preliminari né avrebbe disposto la trasmissionedegli atti alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza inordine al reato di falsa testimonianza ipotizzabile a carico del Castelluccio.L’inattendibilità della [OSCURATO:PERSONA], secondo la difesa, troverebbe ulteriore riscontronelle dichiarazioni dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di non aver avutocontrasti con il Napoli in epoca successiva al 2010.3.3. La motivazione, infine, sarebbe congetturale ed apparente anche in relazionealla ritenuta attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] essendosi igiudici di appello limitati ad affermare, in modo del tutto apodittico, che la“tematica afferente alla SCIA è una argomentazione sostanzialmentecongetturale” (vedi pag. 11 del ricorso) senza fornire un adeguato supportoargomentativo a tale affermazione.3.4. Infine, si rileva che la maggior parte delle intercettazioni in atti noncoinvolgerebbe i ricorrenti, trattandosi di conversazioni tra terzi prive di elementiidonei a dimostrare il coinvolgimento dei [OSCURATO:PERSONA] nei reati contestati.4. I ricorrenti, con il terzo motivo di impugnazione, eccepiscono carenza dellamotivazione in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva ritenuta dal primogiudice.La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto generico il motivo di appello(con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame sul punto) senzatenere conto che all’interno dei motivi di appello erano facilmente evincibili leragioni poste a sostegno della richiesta di esclusione della contesta recidiva, conparticolare riferimento alla scarsa gravità dei precedenti penali da cui i Malfeosono gravati (condanna per pascolo abusivo e abbandono di animali in fondoaltrui), al trascurabile disvalore delle contestate condotte delittuose, condotte chenon potrebbero considerarsi sintomatiche di una accentuata pericolosità socialerilevante ai fini della sussistenza della recidiva, nonché all’avvenuto pagamentodella gran parte delle statuizioni civili.5. Il difensore dei ricorrenti, in data 22 gennaio 2026, ha depositato conclusioniscritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso ed in subordine ha chiestodichiararsi prescritti i reati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.La Corte territoriale ha dato corretta applicazione ai principi che regolano lavalutazione degli atti del procedimento penale, evidenziando, con motivazionepuntuale e coerente con gli atti processuali, come il decreto di archiviazioneadottato nei confronti dei soggetti inizialmente indicati quali autori materiali deireati - per i quali gli odierni ricorrenti sono stati ritenuti responsabili in qualità dimandanti - sia del tutto privo di qualsiasi riferimento alle intercettazionirichiamate dalla difesa (vedi pag. da 19 a 21 della sentenza impugnata).I giudici di appello hanno, in proposito, correttamente evidenziato come nelmenzionato decreto di archiviazione venga affermato che, a seguito del rigetto dirichiesta cautelare, “nessuna attività di indagine è stata effettuata allo scopo diulteriormente corroborare il quadro indiziario-probatorio”, circostanza cheesclude, sul piano logico, la possibilità di affermare che le intercettazioni indicatedalla difesa siano state poste a fondamento del provvedimento di archiviazione.1.1. Con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, la Corte di merito hachiarito come il decreto di archiviazione costituisca un provvedimento adottatoallo stato degli atti, privo di qualsiasi efficacia di giudicato e, pertanto, inidoneoa contenere una pronuncia di merito liberatoria avente effetti vincolanti neiconfronti di soggetti diversi da quelli cui si riferisce.Tale impostazione risulta conforme al consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui il provvedimento di archiviazione nonassume natura decisoria sul merito dell’accusa, ma si limita a esprimere unavalutazione prognostica circa l’inidoneità degli elementi acquisiti a sostenerel’accusa in giudizio, con la conseguenza che esso non produce effetti preclusiviné vincolanti in altri procedimenti o nei confronti di soggetti diversi ((Sez. 3, n.10407 del 16/01/2020, Esposito, Rv. 278541-01, in motivazione; Sez. 2, n. 2933del 15/12/2021, Furnò, Rv. 282591 – 01).1.2. Analogamente, è stato correttamente escluso che la decisione cautelareriguardante i presunti autori materiali dei reati di cui al capo di imputazione possaspiegare effetti favorevoli sulla posizione giuridica degli odierni ricorrenti,trattandosi di determinazioni che, per la loro natura provvisoria e strumentale,non spiegano effetti vincolanti nel giudizio di merito né possono essereautomaticamente estese a posizioni soggettive differenti.Ne consegue che le censure difensive, come correttamente affermato dalla Cortedi merito, si risolvono in una lettura non conforme ai principi che governanol’autonomia dei procedimenti e la valutazione del materiale indiziario.1.3. Il motivo in esame si fonda, peraltro, su elementi di natura meramenteipotetica o di segno negativo, non ancorati a dati fattuali oggettivamenteverificabili, ma ricavati da valutazioni astratte e suggestive, utilizzate perprospettare ricostruzioni alternative dirette a contestare il percorsoargomentativo della Corte di merito, con particolare riferimento all’asseritautilizzazione delle intercettazioni da parte del giudice per le indagini preliminari.Si tratta, in particolare, di deduzioni che prescindono da un’adeguata disaminadegli atti processuali, risolvendosi nell’abbandono del piano della realtà fattualea favore di ipotesi congetturali alternative, estranee alla logica della prova e nonsupportate da elementi idonei a incidere in modo significativo sulla tenuta logicae sulla complessiva coerenza del ragionamento decisorio.2. Il secondo motivo è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto aldi fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Cortedi cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamentodella decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzionee valutazione dei fatti.2.1. La versione dei fatti offerta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGennaro [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica,congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementidi prova che non hanno evidenziato profili di contrasto significativo con ledichiarazioni rese dalle persone offese (vedi pagg. da 53 a 56 della sentenza diprimo grado e pagg. da 26 a 40 della sentenza impugnata).I ricorrenti obliterano le argomentazioni dei giudici di merito in ordine allacompletezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie delle persone offese,senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelledue sentenze in proposito conformi ed invocando una rilettura di elementiprobatori estranea al sindacato di legittimità.Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui «lavalutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta unaquestione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendiomotivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità,salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C.,Rv. 278609-01; Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, Abbruzzese, Rv. 289333-01)Tale ipotesi non è non ravvisabile, nel caso di specie, in quanto l’iterargomentativo seguito dalla Corte territoriale appare esente da vizi logici,fondandosi su di una compiuta e logica analisi critica delle dichiarazioni diGiovanni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nonché delle numeroseprove che hanno fornito pieno riscontro a tali dichiarazioni accusatorie) in unorganico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguataplausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito dellagravità, univocità e coerenza, in quanto conducenti all’affermazione di pienacredibilità delle asserzioni delle persone offese.2.2. Quanto alle censure difensive inerenti all’inidoneità del contenuto delleintercettazioni a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti, deve essereribadito che la valutazione dei contenuti delle conversazioni captate è unapprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacitàdimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimitàsolo ove si rilevi una illogicità manifesta della motivazione o una decisivadiscordanza tra la prova raccolta e quella valutata (Sez. 3, n. 44938 del05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 1, n. 4815 del 22/10/2025, Palmeri,non massimata), circostanze non dedotte né riscontrate nel caso di specie.Nel caso di specie i ricorrenti non hanno rappresentato la divergenza tra ilcontenuto delle conversazioni trascritte e quelle registrate, ma si sono limitati aobiettare circa l'efficacia dimostrativa della loro partecipazione alla commissionedelle fattispecie rubricate, sicché devono ritenersi non consentite tali censuresviluppate nel motivo di ricorso.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.I giudici di appello hanno correttamente rilevato l’inammissibilità del motivo digravame con cui era stata chiesta l’esclusione delle “residuali aggravanticontestate” (pag. 30 dell’atto di appello), senza alcuna valida confutazione delleargomentazioni espresse dal primo giudice e senza indicare in modo specifico leragioni a fondamento di tale richiesta.Deve, in proposito, ribadirsi che i motivi di impugnazione sono inammissibili perdifetto di specificità quando, come nel caso oggetto di scrutinio, non risultinoesplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fattoo di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità deimotivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondantile censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare irilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024,Tonti, Rv. 287205 – 01).4. Deve essere, infine, evidenziato che l'inammissibilità del ricorso principale siestende al motivo aggiunto con cui la difesa eccepisce, in modo del tuttogenerico, la sopravvenuta prescrizione dei reati.Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, chel'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può esseresanata dalla proposizione di motivi nuovi atteso che si trasmette a questi ultimiil vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo diconnessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019,Montante, Rv. 275158-01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277850-01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 2, n. 641del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non massimata).5. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.I ricorrenti devono essere condannati anche alla rifusione delle spese sostenutedalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, inbase alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità dellequestioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA],ciascuna, oltre accessori di legge.Così deciso il 06 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]