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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35972/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA : (4e4.1 Lve,r letto il ricorso proposto nell'interesse di r rik-i-Arfrfn, nei cui confronti si procede per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen.; rilevato che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al diniego delle attenuanti generiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), evidenziando l'insussistenza di profili idonei ad attenuare la gravità del fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mende.

Così deciso il 14 jii.rI1r.j 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA : (4e4.1 Lve,r letto il ricorso proposto nell'interesse di r rik-i-Arfrfn, nei cui confronti si procede per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen.; rilevato che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al diniego delle attenuanti generiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), evidenziando l'insussistenza di profili idonei ad attenuare la gravità del fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mende. Così deciso il 14 jii.rI1r.j 2024
Sentenza Cassazione n. 35972/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris