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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41779/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 luglio 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato — riducendo la pena inflitta alle imputate — la decisione del Tribunale di Monza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di furto aggravato dalla destrezza.

Le due imputate, mentre erano intente a pagare i prodotti acquistati all'interno di un supermercato, distraevano la cassiera e si impossessavano di un sacchetto contenente la somma di 100,00 euro, che quest'ultima, poco prima, aveva riposto in uno spazio della propria postazione, non accessibile al pubblico.

In particolare, mentre una delle due, con una pretestuosa richiesta di informazioni sull'acquisto di una ricarica telefonica, distraeva la cassiera, costringendola ad alzarsi dalla propria postazione, l'altra ne approfittava per impossessarsi del sacchetto.

2. Contro la sentenza della Corte di appello, le imputate hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deducono l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza.

Sostengono che non vi sarebbe stata alcuna destrezza, essendosi limitate le imputate ad approfittare del momento propizio per impossessarsi del sacchetto. 2.2 Con un secondo motivo, deducono l'erronea applicazione della legge penale, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno.

Sostengono che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso l'applicazione dell'attenuante in questione, in considerazione del fatto che il risarcimento sarebbe avvenuto solo al momento della fissazione del processo.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Al riguardo, va ricordato che «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo>> (Sez.

U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270088).Ebbene, nel caso in esame, l'attenuazione della sorveglianza da parte della cassiera era stata provocata proprio dall'astuzia delle due imputate, che avevano utilizzato il pretesto delle informazioni sulla scheda telefonica per farle lasciare la postazione di lavoro.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità estrinseca.

Le ricorrenti, invero, non si confrontano affatto con la motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello, che ha escluso l'applicazione dell'aggravante in questione perché ha ritenuto la somma versata a titolo di risarcimento (300,00 euro) non congrua a coprire l'intero danno (rallentamento attività, costi affidamento alla gestione legale, ecc.).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 luglio 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato — riducendo la pena inflitta alle imputate — la decisione del Tribunale di Monza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di furto aggravato dalla destrezza. Le due imputate, mentre erano intente a pagare i prodotti acquistati all'interno di un supermercato, distraevano la cassiera e si impossessavano di un sacchetto contenente la somma di 100,00 euro, che quest'ultima, poco prima, aveva riposto in uno spazio della propria postazione, non accessibile al pubblico. In particolare, mentre una delle due, con una pretestuosa richiesta di informazioni sull'acquisto di una ricarica telefonica, distraeva la cassiera, costringendola ad alzarsi dalla propria postazione, l'altra ne approfittava per impossessarsi del sacchetto. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, le imputate hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deducono l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza. Sostengono che non vi sarebbe stata alcuna destrezza, essendosi limitate le imputate ad approfittare del momento propizio per impossessarsi del sacchetto. 2.2 Con un secondo motivo, deducono l'erronea applicazione della legge penale, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. Sostengono che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso l'applicazione dell'attenuante in questione, in considerazione del fatto che il risarcimento sarebbe avvenuto solo al momento della fissazione del processo. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, va ricordato che «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo>> (Sez. U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270088).Ebbene, nel caso in esame, l'attenuazione della sorveglianza da parte della cassiera era stata provocata proprio dall'astuzia delle due imputate, che avevano utilizzato il pretesto delle informazioni sulla scheda telefonica per farle lasciare la postazione di lavoro. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità estrinseca. Le ricorrenti, invero, non si confrontano affatto con la motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello, che ha escluso l'applicazione dell'aggravante in questione perché ha ritenuto la somma versata a titolo di risarcimento (300,00 euro) non congrua a coprire l'intero danno (rallentamento attività, costi affidamento alla gestione legale, ecc.). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cas
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