CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07833/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3976/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale G. Mazzini, 134, il tutto come da procura su foglio congiunto; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, sez. staccata di Lecce, n.330/24/13, depositat a il 17 dicembre 2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: SOSPENSIONE L.1. La contribuente chiedeva in primo grado l’annullamento di un avviso con cui era accertato ai fini i.lo.r. l’importo di € 17.368,96 oltre sanzioni ed interessi, in relazione all’anno d’imposta 1995. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR, adìta in sede di gravame dalla contribuente, rigettava lo stesso ma al contempo disconoscendo il diritto della società a fruire dell’agevolazione i.lo.r. 2. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. In data 17 gennaio 2023 la controricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197, rappresentando di voler accedere alla definizione agevolata della lite a mente dell’art. 1, comma, comma 186, l. cit. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., assumendo che i giudici d’appello si sarebbero pronunciati su una questione rimasta assorbita nella decisione di primo grado e riproposta dalla contribuente in seconde cure. Nella denegata ipotesi in cui l'appello dell'Ufficio fosse stato accolto. La questione atteneva alla spettanza dell'agevolazione i.lo.r. 2. Con il secondo motivo, spiegato in via subordinata, si denuncia violazione dell’art. 12, d.l. 8 febbraio 1995, n. 32 e dell’art. 101, TUM, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Con tale motivo si censura la violazione delle norme indicate per avere il giudice d'appello finito con il riconoscere che ai fini del godimento dell'esenzione decennale, non è sufficiente che al 31 dicembre 1993 siano stati effettuati investimenti. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 12, d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ p er avere i giudici d'appello ritenuto provata l'inesistenza al 31 dicembre 1993 del presupposto per l’agevolazione decennale i.lo.r. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. 6. A seguito dell’istanza di sospensione proposta, ed alla luce della documentazione allegata alla stessa si deve disporre in conformità, intendendosi così il processo sospeso fino al 10 luglio 2023. P. Q. M. sospende il processo fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, rinviando la ca