CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 30746/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27104/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 515/2022 pubblicata il 16/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame proposto da I.N.P.S. nella controversia con [OSCURATO:PERSONA] e altri. 2. La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto dell’intervento del Fondo di garanzia per il T.F.R. — ex art.2 della legge n.297/1982 —con riferimento al T.F.R. maturato dai ricorrenti dalla data di instaurazione dei singoli rapporti sino al 12/01/2015, alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo n.131/2015 del 18/08/2015, rapporto di lavoro proseguiticon la [OSCURATO:SOCIETA]. a far tempo dal 12/01/2015 per effetto di trasferimento di ramo d’azienda ex art.47 della legge n.428/1990 in data 30/12/2014, accordo nel quale era stato pattuita la rinuncia alla solidarietà nei confronti della cessionaria per i diritti maturati nel corso del rapporto di lavoro con la cedente, e tra gli altri il T.F.R. 3. Il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] e altri, dichiarando il diritto all’intervento del Fondo di garanzia. 4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda originariamente proposte da [OSCURATO:PERSONA] e altri. 5. Per la cassazione della sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e altri, con ricorso affidato a un unico motivo. I.N.P.S. resiste con controricorso. 6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) i ricorrentilamentano la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.47 commi 4 bis e 5 della legge n.428/1990, in relazione agli artt. da 3 a 5 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001. 2. Deducono che la corte territoriale ha errato nel ritenere che l’art.47 comma 5 cit. debba essere interpretato nel senso che per la validità ed efficacia dell’accordo sindacale in deroga della solidarietà tra cedente e cessionario ex art.2112 cod. civ. sia necessaria una formale pronuncia dichiarativa dello stato di decozione in data antecedente o coeva a quello dell’accordo in deroga. 3. Sostengono che la disposizione de quadebba essere interpretata, in conformità degli artt. da 3 a 5 della direttiva 2001/23/CE, nel senso che i requisiti per la validità e efficacia dell’accordo in deroga siano integrati quando l’accertamento dello stato di insolvenza, anche se posteriore all’accordo sindacale in deroga, si sia verificato in un arco di tempo ragionevole a garantire il loro collegamento funzionale. 4. In via subordinata chiede rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione europea sulla medesima questione interpretativa. 5. Sulla questione che forma oggetto del ricorso, così come della istanza di rinvio pregiudiziale, si intende dare continuità ai principi di diritto di Cass. 02/12/2024 n.30835, nei termini di seguito riportati: «Questa Corte ha più volte affermato (Cass.19277/18, Cass.4897/21, Cass.38696/21, Cass.39698/21) che il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo, fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto con l’Inps, distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l’unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r. L’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro determina l’inopponibilità all’Inps degli accordi sindacali conclusi ai sensi dell’art.47, co.5 l. n.428/90. Essi riguardano il solo rapporto trilatero tra lavoratore, cedente/affittante e cessionario/affittuario dell’azienda, non il rapporto previdenziale tra lavoratore e Inps. Questa Corte, a far data da Cass.19277/18, cit., ha chiarito, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che gli ambiti delle tutele previste dalla Direttiva 987/80/CEE e dalla Direttiva 2001/23/CE si pongono tra loro in netta alternativa, la prima intendendo proteggere i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e la seconda garantire i diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o loro parti (così specialmente Cass.39698/21, Cass.1861/22, che in motivazione hanno rimarcato come deponga chiaramente in tal senso la previsione dell’art. 5, comma 2, lett. a, della Direttiva 2001/23/CE, secondo cui la possibilità che gli Stati membri introducano deroghe al principio che gli obblighi del cedente sono normalmente trasferiti al cessionario dipende per un verso dall’assoggettamento del cedente ad una procedura di insolvenza gestita da una pubblica autorità e dall’altro che tale procedura metta capo “ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE”); e dovendo pertanto escludersi che una qualunque risposta della Corte di Giustizia circa l’interpretazione della Direttiva 2001/23/CE possa aver rilievo ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia, i cui presupposti risultano invece scolpiti nella Direttiva 80/987/CEE, la richiesta di rinvio pregiudiziale non può che risultare irrilevante. Invero, la Direttiva 80/987/CEE ha scopo di assicurare una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (così, in motivazione, Cass.4897/21); ed è per contro evidente che, ammettendo l’intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze dell’affittuario e il lavoratore ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per il TFR maturato alle dipendenze dell’affittante, si graverebbe ilFondo del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta né dal punto di vista oggettivo (perché il credito al TFR non è ancora sorto, essendo il lavoratore transitato alle dipendenze dell’affittuario), né dal punto di vista soggettivo (perché ad essere sottoposto a procedura concorsuale è colui che non è più datore di lavoro dell’assicurato); e mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l’istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell’art. 2, comma 8°, l. n. 297/1982, che vieta d’impiegare le disponibilità del Fondo “al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso” (così ancora Cass.n.19277/18, cit., nonché da ult. Cass.37789/22). In coerenza con detti principi, questa Corte ha affermato che l’accordo sindacale di deroga ex art.47, co.5 l. n.428/90 non è opponibile all’Inps (Cass.6842/23, Cass.37789/22). Tanto deriva dal principio di relatività degli effetti del contratto ex art.1372 c.c. Come detto, infatti, l’Inps è obbligato verso il lavoratore in forza del distinto e autonomo rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e Inps, avente ad oggetto l’intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza. Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla sola disciplina imperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell’art.2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell’azienda. L’accordo sindacale concluso ai sensi dell’art.47, co.5 l. n.428/90 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale. Da quanto sin qui detto deriva l’irrilevanza dell’art.63, co.4 e 5 d.lgs. n.270/99 nonché della natura conservativa o liquidatoria della procedura concorsuale in essere; trattasi invero di profili che attengono al rapporto di lavoro e al connesso art.2112 c.c., non già all’autonomo rapporto previdenziale». 6. L’interpretazione del compendio normativo nei termini dei principi di diritto sopra esposti trova conferma nella novella introdotta dall’art.368 comma 4 del d.lgs. n.14/2019, ed in particolare nella introduzione del comma 5 bis all’art.47 legge 428/1990, che così prevede: «Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia, in presenza dellecondizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente (…)». 7. Deve pertanto escludersi il diritto all’intervento del Fondo di garanzia per una prestazione non ancora esigibile al momento della domanda giudiziale (il rapporto di lavoro subordinato dei ricorrentiè proseguito alle dipendenze della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA].), ed in forza di un accordo sindacale non opponibile all’Istituto previdenziale, non sussistendo i requisiti previsti dall’art.47 commi 4 bis e 5 della legge 428/1990 pro temporevigente (è stato dichiarato lo stato di insolvenza della cedente [OSCURATO:SOCIETA], ossia di soggetto che non rivestiva la qualità di datore di lavoro dei ricorrenti al momento della dichiarazione di insolvenza). 8. La corte territoriale ha fatto esatta applicazione di questi principi di diritto al caso portato al suo esame, e pertanto tanto il ricorso quanto la richiesta di rinvio pregiudiziale devono essere rigettati. 9. L’orientamento di questa Corte si è consolidato dopo il deposito del ricorso per cassazione, e ciò giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, d